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4. LE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL’IRPEF
Allo scopo di avviare il decentramento fiscale finalizzato alla trasformazione in senso
federale dello Stato, sono state istituite due addizionali all’Irpef, una regionale e una
comunale. L’addizionale regionale è in vigore sin dal 1998, quella comunale decorre, invece,
a partire dal periodo d’imposta 1999. Entrambe le addizionali non sono deducibili ai
fini di alcuna imposta, tassa o contributo.
Sono obbligati al pagamento dell’addizionale regionale e comunale all’Irpef tutti i contribuenti,
residenti e non residenti nel territorio dello Stato, per i quali, nell’anno di riferimento,
risulta dovuta l’Irpef dopo aver scomputato tutte le detrazioni d’imposta ad essi
riconosciute, crediti d’imposta sugli utili distribuiti da società ed enti e quelli per redditi
prodotti all’estero che hanno subito la ritenuta di imposta a titolo definitivo.
I contribuenti soggetti all’addizionale regionale e a quella comunale calcolano l’importo
dovuto applicando le relative aliquote al reddito complessivo determinato ai fini dell’Irpef,
al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell’Irpef stessa.
L’aliquota dell’addizionale regionale è stabilita per tutto il territorio nazionale nella misura
dello 0,9% ma ogni singola regione, in deroga alle disposizioni generali, può aver
deliberato delle esenzioni o una maggiorazione fino all’1,4%. L’elenco delle addizionali di
ogni regione è riportato annualmente nel Modello Unico.
L’addizionale comunale all’Irpef, invece, varia da Comune a Comune, in quanto rimessa
alla discrezione dei Comuni che possono istituirla con proprio provvedimento, con un incremento
massimo dello 0,2% annuo, entro il 31 dicembre dell’anno precedente. L’aliquota
non può mai superare lo 0,5%.
L’elenco dei comuni che hanno deliberato l’addizionale è pubblicato nel sito internet
www.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/index.htm e riportato
annualmente nel modello Unico Persone Fisiche. Per verificare se il Comune ove si ha il
domicilio fiscale ha deliberato l’addizionale si può fare riferimento anche al sito
www.ancicnc.it.
Per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, le addizionali regionale e comunale
all’Irpef vengono determinate dai sostituti d’imposta all’atto delle operazioni di conguaglio
relative a tali redditi e trattenute in un numero massimo di 11 rate mensili, entro
il mese di novembre, oppure alla cessazione del rapporto se antecedente alla fine del
periodo d’imposta.
Per i possessori di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati (tra cui rientrano
di solito i non residenti) la determinazione e il pagamento delle addizionali avvengono
in sede di dichiarazione dei redditi.