Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco
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CODICE DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE MOLESTIE E DELLE DISCRIMINAZIONI
Art. 1
Principi Fondamentali
L’Istituto ___________ riconosce i valori guida espressi nello Statuto dei diritti e dei doveri degli studenti e delle studentesse: dignità umana; rifiuto di ogni discriminazione ingiusta e valorizzazione delle diversità culturali e individuali; avanzamento della libertà e dei diritti fondamentali; responsabilità e riconoscimento-adempimento dei doveri nei confronti della comunità; onesta integrità e professionalità; conoscenza e incentivazione degli studi ; equità, imparzialità, leale collaborazione e trasparenza.
L’Istituto ___________ tutela come fondamentale ed inalienabile il diritto delle lavoratrici/lavoratori e delle studentesse/studenti ad essere trattati con rispetto e dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale ritenendo inammissibile ogni atto o comportamento lesivo di tali diritti.
L’Istituto ___________ garantisce il diritto delle lavoratrici/lavoratori e delle studentesse/studenti a un ambiente di lavoro e di studio sicuro, sereno e favorevole alle relazioni interpersonali basate sull'eguaglianza, sulla reciproca correttezza.
L’Istituto ___________ nell'ambito di una politica di sensibilizzazione a comportamenti che tutelino e valorizzino il benessere psicofisico delle persone, come valore fondamentale della “salute”, si prefigge l’obiettivo di prevenire e combattere i fenomeni di molestie morali, molestie sessuali e ogni forma di violazione della dignità delle persone. I comportamenti di molestia morale e sessuale hanno valore di violazione disciplinare e sono oggetto di sanzione disciplinare ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali vigenti.
L’Istituto ___________ tutela e riconosce come fondamentale il diritto di ogni persona a denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni subìte sul luogo di lavoro e di studio derivanti da atti o comportamenti molesti.
Tutti i dipendenti e tutte le persone che operano e studiano nell’Istituto ___________ a qualsiasi titolo sono tenuti all'osservanza dei principi e delle finalità contenute nel presente Codice.
Art. 2
Destinatari
Il presente Codice si applica a tutte le persone che lavorano e studiano all’Istituto ___________ a qualsiasi titolo (personale docente e tecnico amministrativo, studenti, visitatori o ospiti autorizzati, ecc.).
Art. 3
Doveri dei Dirigenti e Docenti
I Dirigenti e i Docentii della Scuola :
a) hanno il dovere di favorire la prevenzione delle molestie negli ambienti di lavoro e di studio che dirigono, fissando regole che incoraggino un clima di rispetto e comportamenti improntati al dialogo e alla comunicazione;
b) sono tenuti a vigilare sulla diffusione e sul rispetto del presente Codice;
c) devono sostenere e aiutare la persona vittima di molestie fornendo ascolto e indicazioni sulle possibili misure da adottare.
Art. 4
Doveri di collaborazione
Tutti coloro a cui si applica il presente Codice hanno il dovere di contribuire ad assicurare un ambiente di lavoro e di studio in cui sia rispettata la dignità delle persone. Le persone che sono a conoscenza di fatti sono tenuti a collaborare con
l’Amministrazione e, in caso contrario, sono considerati responsabili di violazione del presente Codice.
Art. 5
Definizione di molestia morale
Si definisce molestia morale ogni comportamento aggressivo, ostile e denigratorio
diretto verso una persona, fisicamente o psicologicamente persecutorio, caratterizzato da manifestazione episodica o ripetizione, protratta e sistematica, suscettibili di creare un ambiente non rispettoso, umiliante e lesivo dell'integrità psicofisica della persona. Rientrano nelle molestie morali anche i comportamenti discriminatori di genere e quelli fondati sull'appartenenza etnica, sulla religione e sulle opinioni politiche.
Sono esempi di molestie morali i seguenti comportamenti:
a) comportamenti lesivi dell’immagine della persona, quali offese, intimidazioni, minacce, calunnie, insinuazioni su aspetti legati alla salute e alla qualità professionale, diffusione di notizie riservate o ogni altra azione di discredito della persona;
b) comportamenti lesivi della professionalità, quali rimozioni da incarichi o trasferimenti immotivati e a scopo persecutorio, minacce di licenziamento ingiustificate, dimissioni forzate, sottostima e critica sistematica, continua e immotivata, esclusione dalla comunicazione aziendale, attribuzione di compiti molto al di sopra delle possibilità professionali o fisiche e in generale azioni che creano demotivazione e sfiducia in se stessi;
c) tentativi di emarginazione e isolamento, quali limitazioni della facoltà di espressione, eccessi di controllo immotivati, frequenti e immotivati cambiamenti di mansioni con intento persecutorio.
Art. 6
Definizione di molestia sessuale
Si definisce molestia sessuale ogni comportamento indesiderato, fastidioso e inopportuno, inclusi anche atteggiamenti di tipo fisico, verbale e non verbale, a connotazione sessuale o qualsiasi altro tipo di discriminazione basata sul sesso, identità di genere e orientamento sessuale che offenda la dignità delle persone negli ambienti di lavoro e di studio. E’ da considerarsi molestia anche ogni forma di ritorsione contro chiunque denunci comportamenti molestanti o se ne renda testimone. Spetta a chi lo subisce stabilire quale comportamento si possa tollerare e quale sia da considerarsi offensivo. Rappresenta circostanza aggravante della molestia sessuale l'esistenza di una posizione di svantaggio, asimmetria o subordinazione gerarchica tra la vittima e l'autore o l'autrice, in particolare quando il rifiuto o l'accettazione di siffatti comportamenti vengano assunti esplicitamente o implicitamente a motivo di decisioni inerenti l'accesso alla formazione professionale, l'assunzione e/o il mantenimento del posto di lavoro, la promozione, la retribuzione o qualsiasi altra decisione attinente l'occupazione e/o tali comportamenti creino un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile, umiliante.
A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le ipotesi di molestia sessuale: a) richieste implicite o esplicite di prestazioni sessuali offensive o indesiderate; b) contatti fisici indesiderati, fastidiosi e inopportuni;
c) affissione e diffusione, anche in forma elettronica, di materiale pornografico non consensuale negli ambienti di lavoro e studio scolastici;
d) apprezzamenti verbali a sfondo sessuale sul corpo o sull’orientamento sessuale offensivi e inopportuni;
e) adozione di criteri sessisti in qualunque tipo di relazione interpersonale;
f) promesse, esplicite o implicite, di agevolazioni e privilegi o avanzamenti di carriera in cambio di prestazioni sessuali;
g) minacce o ritorsioni in seguito al rifiuto di prestazioni sessuali.
Art. 7
Il Consigliere di Fiducia
Il/La Consigliere/a di Fiducia può essere individuato tra gli psicologi del CNOP a cui è stato affidato l’incarico tramite bando di selezione oppure ad un/una docente
(EX. Educazione Civica e/o Diritto) affine alle seguenti funzioni.
Al fine di assicurare l’efficace applicazione del presente Codice si istituisce la figura del Consigliere di Fiducia.
La/Il Consigliera/e, anche al fine di una tutela legale, fornisce informazioni, consulenza e assistenza gratuita ai/alle componenti della comunità scolastica oggetto di discriminazioni o molestie e interviene per contribuire alla risoluzione del caso.
La/Il Consigliera/e svolge le sue funzioni in piena autonomia.
E’ nominata/o dal Dirigente su proposta del Consiglio D’Istituto, ed è scelta/o tra persone che possiedono sensibilità e vicinanza alla violenza di genere e abuso/disparità di potere e competenze professionali adatte a svolgere il compito previsto.
La/Il Consigliera/e dura in carica tre anni.
Ogni anno, la/il Consigliera/e presenta una relazione sulla propria attività al DSGA, al Dirigente e al Consiglio d’Istituto. Può proporre azioni e iniziative di informazione e formazione volte a sensibilizzare tutto il personale docente al rispetto della dignità delle persone.
Art. 8
Rilevanza disciplinare delle molestie
I comportamenti che si configurano come molestie morali e sessuali, così come descritti negli art. 4 e 5, hanno una rilevanza disciplinare, fermi restando i diversi profili di
responsabilità civili e penali, e sono sanzionabili secondo le forme e modalità previste dai rispettivi ordinamenti del personale coinvolto.
Art. 9
Procedure di tutela della persona
Fatta salva la tutela in sede civile e penale entro i prescritti termini di legge, chiunque è stato oggetto di molestia morale o sessuale può attivare:
A. La procedura informale, denunciando l’accaduto alla/al
Consigliera/e di Fiducia;
B. La procedura formale, denunciando l’accaduto al Dirigente.
A. Procedura informale
1. La/Il Consigliera/e, su richiesta della persona coinvolta, assume la trattazione del caso di molestia fornendo la consulenza e l’aiuto necessario per definire la modalità più idonea alla risoluzione della situazione. Nell’ambito della sua attività, la/il Consigliera/e potrà, se lo ritiene necessario:
a) invitare a colloquio il presunto autore dei comportamenti molesti;
b) acquisire eventuali testimonianze e accedere agli atti amministrativi inerenti al caso; c) proporre all’amministrazione le azioni ritenute idonee per salvaguardare il benessere psicofisico delle persone interessate.
2. La/Il Consigliera/e non può adottare alcuna iniziativa senza il consenso espresso della persona vittima di molestie.
3. La segnalazione può essere ritirata dal denunciante in ogni momento della procedura informale, previa verifica da parte della/del Consigliera/e - con apposito incontro - della reale volontà di interruzione della stessa.
4. La procedura informale dovrà attivarsi almeno entro 60 giorni dalla segnalazione e concludersi entro 120 giorni dalla segnalazione.
B. Procedura formale interna
1. Nel caso in cui la persona molestata non ritenga di far ricorso all'intervento della/del Consigliera/e ovvero nei casi in cui tale intervento non abbia raggiunto risultati positivi ponendo fine al comportamento molesto, essa potrà avviare la procedura di denuncia formale. In tal caso, eventualmente assistito dalla/dal Consigliera/e, potrà presentare denuncia formale al Dirigente e per conoscenza al proprio Coordinatore/Coordinatrice di Classe.
2. Il Dirigente incaricherà gli uffici competenti di svolgere gli accertamenti preliminari - avvalendosi se del caso di una commissione tecnica nominata dal Dirigente e dal DSGA – e, qualora emergano elementi sufficienti, si avvierà il procedimento disciplinare secondo le norme vigenti per le varie categorie di personale coinvolto. La/Il Consigliera/e, a richiesta, può assistere la vittima delle molestie nella fase istruttoria dei procedimenti disciplinari promossi.
3. Nel corso degli accertamenti è assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.
4. Qualora, nel corso del procedimento disciplinare, venga constatata la fondatezza della questione, il Dirigente o il Direttore Amministrativo potranno adottare le misure organizzative ritenute di volta in volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti molesti e turbativi al ripristino di un ambiente di lavoro e di studio inclusivo e sicuro.
5. La persona molestata può comunque, in qualunque fase delle procedure, denunciare l’evento all’autorità giudiziaria.
Art. 10
Riservatezza
Tutte le persone coinvolte nella soluzione di casi di molestie sono tenute al segreto sui fatti e le notizie di cui vengono a conoscenza nel corso della trattazione del caso, rispondendo a titolo personale di eventuali violazioni in tema di privacy.
Art. 11
Informazione e Formazione
L’Amministrazione s'impegna a:
a) dare la massima pubblicità e diffusione al presente Codice, anche mediante la sua affissione in ogni struttura scolastica, la sua pubblicazione sul Sito della Scuola tramite pagina specifica ed esemplificativa nonchè sulla sezione relativa alla Consigliera di fiducia; b) comunicare il nome, il luogo, gli orari di reperibilità nonché i recapiti del/della Consigliere/a di Fiducia;
c) attuare specifici interventi formativi per la prevenzione e sensibilizzazione sugli argomenti del presente Codice rivolti ai Dirigenti, Docenti e Coordinatori/Coordinatrici di Classe e di servizi e incontri di presentazione in assemblee di classe e d’Istituto ( confrontandosi con le rappresentanze studentesche e collettivi studenteschi ) che dovranno promuovere e diffondere la cultura del rispetto e del consenso della persona;
d) attivare interventi informativi e reti di collaborazioni con realtà del territorio che si occupano di tematiche affini a quelle del presente Codice (es: Centri Antiviolenza).