1. Il 10 gennaio 2009, nell’imminenza della udienza fissata per la decisione sulla richiesta del Procuratore generale della Cassazione di applicazione della misura cautelare del trasferimento ad altra sede e di destinazione ad altre funzioni del dr. Luigi Apicella, quest’ultimo ha proposto dichiarazione di ricusazione dei giudici componenti effettivi della sezione disciplinare (cons. Nicola Mancino, Michele Saponara, Giuseppe Maria Berruti, Giulio Romano, Mario Fresa ed Elisabetta Maria Cesqui) fondata sull’art. 36, lett. a, richiamata dall’art. 37, c.p.p, ed esteso l’istanza anche nei confronti dei cons. Gianfranco Anedda, Vincenzo Siniscalchi, Livio Pepino, Roberto Carrelli Palombi, Bernardo Petralia (reiterandola altresì nei confronti dei cons. Saponara e Fresa) fondata sull’art. 36, lett. c, richiamata dall’art. 37, c.p.p.

Con decreto in pari data il presidente della Sezione disciplinare ha trasmesso a questo collegio la dichiarazione per la decisione limitatamente alla ricusazione proposta nei confronti dei componenti effettivi del collegio (escluso il dr. Romano il quale ha formulato in precedenza e per motivi autonomi dichiarazione di astensione).


2. La dichiarazione di ricusazione come sopra proposta è manifestamente infondata.

In primo luogo è da escludersi la ricorrenza della fattispecie prevista nell’art. 36, primo comma, lett. a, c.p.p., non potendo ipotizzarsi nei componenti della Sezione disciplinare ricusati nel presente procedimento un interesse “giuridicamente rilevante” (come richiesto da consolidata giurisprudenza di legittimità: cfr. per tutte Cass., sez. VI, 18 giugno 1998, n. 1711, CED 211132). Essi, infatti, non potrebbero assumere in tale procedura alcuna veste e neppure potrebbero essere qualificati come danneggiati dal comportamento contestato che non costituisce un reato, ma un illecito amministrativo. Non sussiste, quindi, alcun interesse diretto di detti giudici alla definizione del procedimento disciplinare a carico del dott. Apicella in una direzione piuttosto che in un’altra e neppure appare ipotizzabile l’astratta possibilità che l’esito del suddetto procedimento possa arrecare ai componenti ricusati un qualsiasi tipo di vantaggio anche solo di natura morale. Né questa conclusione è contraddetta dalla circostanza, addotta a sostegno della ricusazione, che i pubblici ministeri di Salerno – come si legge nel capo di incolpazione sub D contestato al dr. Apicella – avrebbero “fatto propria”, nella motivazione del decreto di perquisizione de quo “una congerie di impressioni soggettive, di accuse allusive e di giudizi sostanzialmente denigratori riguardo a decisioni giurisdizionali già assunte dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura”. Infatti, è ben vero che in detto capo di incolpazione si afferma che i pubblici ministeri di Salerno “hanno fatto propri” giudizi formulati dal dr. De Magistris nei confronti di una pluralità di magistrati che si sono occupati delle sue vicende, ma tale affermazione è da intendersi nel senso che detti pubblici ministeri hanno ritenuto rilevante la esposizione di tali rilievi e non anche che ne hanno ritenuto la fondatezza (ché, altrimenti, anche per i giudici disciplinari avrebbero provveduto ad iniziative processuali analoghe a quelle adottate nei confronti di altri magistrati). Si aggiunga che una interpretazione diversa da quella prospettata – considerato che il comportamento ascritto all’incolpato, secondo l’ipotesi accusatoria, coinvolge interi settori dell’ordine giudiziario, compresa la Corte di Cassazione – finirebbe per determinare una paralisi dell’attività disciplinare nei confronti del dott. Apicella incompatibile con il sistema costituzionale.

In secondo luogo di tutta evidenza è altresì la manifesta infondatezza dell’ulteriore motivo di ricusazione dedotto ai sensi dell’art. 36, comma primo, lett. c, c.p.p. – qui suscettibile di esame solo con riferimento ai componenti effettivi della Sezione cons. Saponara e Fresa - fondato sulla circostanza che i componenti della sezione disciplinare già si sono occupati della medesima questione oggetto del giudizio a carico del dott. Apicella nella loro qualità di componenti del C.S.M. e, come tali, partecipanti ai lavori della I Commissione referente. Difatti occorre tener conto della natura giurisdizionale e non amministrativa della sezione disciplinare, la quale viene costituita sulla base di criteri predeterminati fissati direttamente dalla legge. Inoltre è la stessa Costituzione che, all’art. 105, prevede per i componenti del C.S.M. la possibilità di cumulare le funzioni amministrative con quelle giurisdizionali anche con riferimento allo stesso fatto ed allo stesso magistrato. Sulla base di tale assunto la Corte di Cassazione ha costantemente ritenuto la piena compatibilità fra le funzioni di giudice della sezione disciplinare e di quelle di componente dell’assemblea plenaria del C.S.M. e delle relative commissioni referenti, escludendo altresì qualsiasi contrasto con i principi costituzionali posti a tutela del diritto di difesa e della giurisdizione (Cass. Civ. S.U. 19.11.2002, CED Cass., n. 554359; Cass. Civ. S.U. 11.2.2003, CED Cass., n. 560381; Cass. Civ. S.U. 20.12.2006, CED Cass., n. 593738).

Le suesposte considerazioni rendono inconferente la dedotta violazione dell’art. 111 Costituzione sotto il prospettato profilo della lesione del principio di terzietà del giudice e impongono, in forza dell’art. 41 1° co. c.p.p., la dichiarazione di inammissibilità per manifesta infondatezza della proposta ricusazione.


pqm


dichiara inammissibile l’istanza di ricusazione presentata dal dr. Apicella nei confronti dei cons. Nicola Mancino, Michela Saponara, Giuseppe Maria Berruti, Mario Fresa ed Elisabetta Maria Cesqui.


Roma 10 gennaio 2009


Il Relatore ed estensore

Roberto Carrelli Palombi


Il Presidente

Gianfranco Anedda