DEL CSM
OGGETTO: dichiarazione di ricusazione nel proc. disciplinare n. 15/08 r.o. a carico del dott. Luigi Apicella
Tra gli addebiti mossi nei miei confronti, che respingo con fermezza, uno, in particolare, mi determina, non senza rammarico, a formulare questa dichiarazione di ricusazione, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 195 del 1958, nei riguardi degli Illustrissimi Consiglieri sotto elencati, componenti effettivi della Sezione Disciplinare:
1) Mancino avv. Nicola
2) Saponara avv. Michele
3) Berruti dott. Giuseppe Maria
4) Romano dott. Giulio
5) Fresa dott. Mario
6) Cesqui dott.ssa Elisabetta Maria
Nell'incolpazione rubricata sotto la lett. D), infatti, il Signor Procuratore Generale imputa ai magistrati della Procura di Salerno di essere stati scorretti nei confronti di diverse autorità giudiziarie tra le quali figura la Sezione Disciplinare del CSM. Il nucleo dell'accusa può scorgersi nell'aver aderito, facendole proprie, ad una “congerie di impressioni soggettive, di accuse allusive e di giudizi sostanzialmente denigratori riguardo a decisioni giurisdizionali già assunte, anche in via definitiva, ... dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ... ponendo in essere un comportamento gravemente scorretto nei confronti dei diversi magistrati, identificati o agevolmente identificabili, che hanno concorso ad assumere tali decisioni nell'esercizio delle loro funzioni e che non risultano indagati nei procedimenti riuniti de quibus.”
In sostanza la Sezione Disciplinare del CSM compare, nell'assunto accusatorio, tra le vittime del comportamento “gravemente scorretto” attribuito all'incolpato ed i Signori Consiglieri sopra indicati ne erano componenti nel processo contro il Dott. Luigi De Magistris, terminato con la sua condanna.
Nemo iudex in causa propria: art. 6 CEDU, artt. 24, 25 e 111 Cost., art. 51 c.p.c., art. 36, lett. a) c.p.p..
Right to a fair trial
In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law.
Quello appena riportato è il testo ufficiale dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Il principio dell'imparzialità del giudice, e con esso quello del giusto processo, sarebbe insanabilmente compromesso se a pronunciarsi sulle accuse elevate contro il dott. Luigi Apicella fossero i giudici direttamente interessati dalla condotta descritta nel capo D).
La pregnanza del principio, consacrato anche nelle fonti sovra-nazionali, è tale che il trascurarlo determina, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la radicale nullità del provvedimento giudiziario (Cass. civ., Sez. I, 09/07/2005, n.14471; Id., Sez. I, 27/02/2004, n.3974; Id., Sez. II, 21/11/1997, n.11612; Corte europea diritti dell'uomo, Sez. IV, 25/08/2005, n.23695; Id., 22/04/2004, n.55634;Id., 22/04/2004, n.55634 ).
II
Art. 6 CEDU, artt. 24, 25 e 111 Cost., art. 51 c.p.c., art. 36, lett. c) c.p.p..
La giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, inoltre, ha sancito la necessità che del collegio giudicante non faccia parte chi si sia occupato della medesima questione di fatto o di diritto in sede diversa da quella giurisdizionale (Corte europea diritti dell'uomo, 06/05/2003, n.39343; Id., 16/11/2000, Rojas Morales C. Italia).
I Signori Consiglieri sotto indicati, nei confronti dei quali si estende la dichiarazione di ricusazione:
a) Saponara Avv. Michele
b) Anedda avv. Gianfranco
c) Siniscalchi avv. Vincenzo Maria
d) Pepino dott. Livio
c) Carrelli Palombi dott. Roberto
d) Petralia dott. Bernardo
e) Fresa dott. Mario
nella loro veste di componenti - o di fatto (Saponara, Siniscalchi, Carrelli Palombi) - hanno partecipato, attivamente, ai lavori dell' Onorevole Prima Commissione del CSM in sede non giurisdizionale, lavori che - all'esito delle audizioni « informali », e quindi non garantite, dei magistrati di Salerno e di Catanzaro - sono sfociati nel provvedimento della Prima Commissione n. 625/RR/2008, comunicato con nota n. di prot. Ris. 384/08 del giorno 11 dicembre 2008, nel quale sono formulate ipotesi poco lusinghiere nei riguardi del dott. Luigi Apicella, all'evidenza sovrapponibili alle incolpazioni oggi contestate dal Procuratore Generale (travisamento del fatto in relazione alla disponibilità dei Colleghi di Catanzaro alla consegna degli atti, strumentalizzazione dell'attività giudiziaria a fini diversi da queli di giustizia, dubbi di correttezza sull'operato della Procura di Salerno, giudizi sulle qualità d'imparzialità e d'indipendenza del sottoscritto in relazione al ruolo dirigenziale rivestito), in guisa tale da lasciar fondatamente dubitare della loro imparzialità in questo procedimento giurisdizionale, avendo manifestato il loro parere fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie.
Si indicano: i verbali delle audizioni dei dott.ri Apicella, Nuzzi e Verasani nonché dei Magistrati della Procura Generale di Catanzaro dianzi alla Prima Commissione del CSM.
Già allegati dai miei difensori:
la sentenza disciplinare a carico del dott. Luigi De Magistris (intestazione e relativo dispositivo)
il provvedimento della Prima Commissione del CSM di apertura della pratica ex art. 2 l. n. 511 del 1946 nei riguardi del dott. Luigi Apicella.
Roma, 10 gennaio 2009
Luigi Apicella