Procura Generale della Corte di Cassazione

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Oggetto: Richiesta di trasferimento ad altra sede e di destinazione ad altre funzioni del dottor Luigi Apicella, nato a Nocera Inferiore il 9 marzo 1936, Procuratore della Repubblica di Salerno.



Con nota in pari data ho promosso azione disciplinare nei confronti del dottor Luigi APICELLA, nato a Nocera Inferiore il 9 marzo 1936, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, in quanto incolpato (per i primi sei capi in concorso con magistrati del suo ufficio):


A) Dell’illecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, lettere g) e l), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in relazione agli artt. 13, secondo comma, 14, secondo comma, 25, 101 e 107 della Costituzione; agli artt. 6, paragrafo 3, lettere a) e b) e 8, paragrafo 2, della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo; agli artt. 253, comma 1, 257, 324 c.p.p.; per avere – in violazione degli obblighi di equilibrio e di imparzialità, gravanti anche sui magistrati del pubblico ministero – adottato provvedimenti giudiziari in grave e inescusabile violazione di legge e, comunque, eccedenti, per forma e contenuto, le finalità da raggiungere.


In particolare:


In data 26 novembre 2008, hanno emesso un decreto di perquisizione personale e locale (abitazioni e luoghi di esercizio dell’attività lavorativa) nei confronti di diciassette persone in esso indicate e fra essi di magistrati attualmente in servizio presso gli uffici giudiziari di Catanzaro, nonché un contestuale decreto di sequestro probatorio, eseguiti il 2 dicembre 2008, al fine di acquisire in originale ed integralmente gli atti – e altri eventuali dati correlati – dei procedimenti penali n. 1217/05 (c.d. Poseidone e n. 2057/06, ovvero n. 1/07 AV. (c.d. Why Not), pendenti, rispettivamente, presso la Procura della Repubblica e la Procura generale della Repubblica di Catanzaro.


Entrambi i provvedimenti hanno un’unica comune motivazione di 1418 pagine costituita: dalla trascrizione pressochè integrale di numerosissimi atti procedurali, sia propri dell’indagine svolta dalla Procura di Salerno (tra questi molte dichiarazioni del dott. Luigi De Magistris, sentito dai magistrati di Salerno, a seguito di presentazione spontanea o di convocazione, oltre sessanta volte), sia riferibili ad altri procedimenti penali, definiti o pendenti, e tra questi anche dei procedimenti Poseidone e Why not; dall’inserimento di numerose utenze telefoniche, fisse e mobili, intestate a persone fisiche, istituzioni pubbliche, enti, associazioni, o a difensori di parti private, senza attinenza con l’oggetto e la finalità dei provvedimenti; dall’inserimento di numerosissimi dati personali (opzioni ideologiche o religiose o di appartenenza associativa, luoghi di residenza o di domicilio, professione etc.), riguardanti una moltitudine di soggetti estranei al procedimento, nonché di dati extraprocessuali (schede personali raccolte da siti web, locandine di convegni, note, fotografie).


Per questa modalità di redazione e per il loro contenuto, i decreti:


A.1. si pongono, segnatamente quello relativo alla perquisizione personale e domiciliare, in violazione dei principi fondanti che legittimano l’adozione di provvedimenti giudiziari invasivi della libertà personale (artt. 13, secondo comma, 14, secondo comma, Cost. e 8, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo), quali espressi dalla prescrizione di legalità del sistema penale e della soggezione alla legge (art. 101) Cost., operante anche nei riguardi del pubblico ministero: Corte costituzionale, sentenze nn. 462 del 1993, 263 del 1991, 95 del 1975, 190 del 1970), principi che si compendiano nella necessità di una motivazione effettiva e non apparente, della chiarezza e comprensibilità delle ipotesi di accusa e degli elementi che le sorreggono (att. 6, paragrafo 3, lettere a) e b), CEDU), e che soli giustificano l’arto invasivo;


A.2. conseguentemente, affidando alla mera trascrizione di atti, senza il sostegno di un vaglio critico, e alla componente quantitativa la spiegazione delle ragioni e degli elementi a sostegno dell’ipotesi accusatoria e delle esigenze investigative sottesa, e pertanto demandando alla variabile percezione dei destinatari o dei lettori la possibilità di enucleare questi elementi, si sottraggono obiettivamente alla effettiva possibilità di critica e di controllo, argomentativo e logico;


A.3. in quanto contenenti una copiosissima congerie di atti, senza la chiara individuazione della pertinenza di ciascuno di essi rispetto all’oggetto dell’indagine in corso e dunque alla funzione propria degli atti di ricerca della prova, si connotano – nella prevedibile (e avvenuta) divulgazione pubblica, stante la loro rilevanza – come provvedimenti aventi una oggettiva funzione divulgativa e mediatica di propalazione di notizie proceduralmcnte irrilevanti, per questa via rivestendo sicuro carattere di abnormità, sotto il profilo dello sviamento della funzione, della arbitrarietà del comportamento sotteso all’adozione dell’atto (Cass., sez. un. civ., sentenza n. 24220 del 2008) e di non adeguatezza del mezzo rispetto al fine; con conseguente inoperatività della salvaguardia della normale insindacabilità dell’attività giudiziaria di valutazione del fatto e di interpretazione delle norme (art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 109 del 2006).


B) Dell’illecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, lettere g) e l), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in relazione all’art. 8, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, perchè, in violazione di obblighi di equilibrio e di imparzialità, ed accedendo i limiti della necessità e dalla proporzionalità del mezzo rispetto al fine – da un lato omettendo di prendere in considerazione possibili modalità alternative di acquisizione dei dati reputati utili all’indagine, ad esempio, avvalendosi della espressa disponibilità in tal senso manifestata dalla Procura generale di Catanzaro con nota 17 giugno 2008 e dall’altro omettendo di considerare che, secondo lo stesso decreto, il 75% degli atti dei procedimenti penali Poseidone e Why not era nella disponibilità della Procura di Salerno (v. pag. 1353) – con l’adozione dei provvedimenti di cui al capo A), in particolare con il sequestro integrale e in originale dei procedimenti penali suddetti, determinavano una grave stasi della attività giudiziaria in corso a Catanzaro di durata non preventivabile a priori.


C) Dell’illecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma 1, e 2, lettere g), m) e ff), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, per aver adottato i provvedimenti di cui al capo A), formalmente previsti dal vigente codice di rito, fuori dei casi nei quali sono consentiti e incorrendo, quindi, per negligenza inescusabile, in una grave violazione di legge, nonchè nella violazione del dovere di correttezza; infatti, nonostante la disponibilità della Procura Generale di Catanzaro alla consegna di copia degli atti e della acquisizione medio tempore di gran parte degli arti dei procedimenti colà pendenti, come indicato nel capo B), procedevano agli atti di perquisizione e sequestro, assegnando a essi una funzione essenzialmente preventiva, sindacando dall’esterno le modalità di gestione e di articolazione interna dei procedimenti penali di esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria di Catanzaro (v. p. 1423) e, di conseguenza, con grave danno della funzione giudiziaria e della autonomia ed indipendenza dei magistrati che la esercitavano,


D) Dell’illecito disciplinare di cui agli art. 1, comma 1, 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, perchè, con l’adozione dei provvedimenti di perquisizione e di sequestro indicati nel capo A) – nella parte in cui essi incorporano, facendole proprie, una congerie di impressioni soggettive, di accuse allusive e di giudizi sostanzialmente denigratori riguardo a decisioni giurisdizionali già assunte, anche in via definitiva, da altre autorità giudiziarie inquirenti e giudicanti, dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura e dalla Corte di cassazione, in base a congetturali intenti di delegittimazione che sarebbero a base delle decisioni di interi settori dell’ordine giudiziario – ponevano in essere un comportamento gravemente scorretto nei confronti dei diversi magistrati, identificati o agevolmente identificabili, che hanno concorso ad assumere tali decisioni nell’esercizio delle loro funzioni e che non risultano indagati nei procedimenti riuniti da quibus.


E) Dell’illecito disciplinare di cui agli art. 1, comma 1, e 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in relazione all’art. 8, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, perchè, con l’adozione dei provvedimenti di perquisizione e di sequestro indicati nel capo A) – nella parte in cui essi includono, nel contesto della elencazione di centinaia di atti relativi ad altri procedimenti penali e ad altre indagini preliminari, l’indicazione dei nominativi di numerosissimi magistrati in servizio in diversi uffici e distretti, in tal modo ingenerando, sulla base di una esposizione non verificabile di illazioni, congetture, sospetti, “collegamenti” ed incontri del tutto occasionali, anche il mero dubbio di un loro comportamento poco lineare, senza che la menzione di tali nominativi risulti avere alcuna pertinenza rispetto alla finalità degli atti e senza che venga esplicitata la ragione di detta indicazione – ponevano in essere un comportamento gravemente scorretto nei confronti dei magistrati cosi menzionati.


F) Dell’illecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in relazione agli artt. 114 e 329 c.p.p. e 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per aver riprodotto integralmente atti (le cui modalità di acquisizione non sempre risultano indicate con chiarezza nel contesto dei decreti) dei procedimenti penali Poseidone e Why not, nonchè di altri procedimenti, ancora coperti da segreto o comunque da divieto di pubblicazione non essendo concluse le correlative indagini preliminari (v. pagg. 611, 623, 717, 725 e segg., 1152, 1155, 1255, 1256, 1259), nonchè relazioni o note interne, per loro natura riservate in quanto aventi ad oggetto profili organizzativi della Procura generale della Repubblica di Catanzaro (v. pagg. 1105, 1120 segg.).


G) Dell’llecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma l, e 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in relazione all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, perchè, quale magistrato preposto all’ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, titolare esclusivo dell’azione penale, nell’esercizio delle funzioni, apponendo il proprio visto e facendo proprie le iniziative di adozione dei decreti di perquisizione personale e locale e di sequestro indicati nel capo A), ometteva di esercitare un effettivo controllo idoneo ad assicurare il corretto esercizio dell’indagine finalizzata alle determinazioni inerenti l’azione penale e il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio.


Le condotte poste in essere dal dottor Apicella, in violazione dei doveri di correttezza, imparzialità ed equilibrio, nonchè delle disposizioni richiamate nei capi di incolpazione, presentano profili di particolare gravità in quanto hanno avuto quale effetto quello di paralizzare – in relazione ai procedimenti di cui ai capi di incolpazione – l’ordinario svolgimento dell’attività giudiziaria di un ufficio del pubblico ministero con un inusitato vulnus di una delle funzioni fondamentali di uno Stato democratico; di divulgare ami destinati a restare riservati; e di insinuare dubbi sulla correttezza di magistrati e soggetti che ricoprono alte cariche istituzionali, estranei ai procedimenti penali oggetto dei provvedimenti di perquisizione e sequestro, idonei a ledere il prestigio di Istituzioni e di organi giudiziari della Stato.


Ulteriore profilo di gravita delle condotte poste in essere dal dottor Apicella – che nell’apporre il visto ai provvedimenti indicati nei capi di incolpazione li ha pienamente condivisi e fatti propri (v. anche il verbale dell’audizione, in data 6 dicembre 2008, dello stesso davanti alla I Commissione del Consiglio Superiora della Magistratura), e riconducibile, oltre che alla maggiore esperienza professionale, alla sua posizione di capo dell’ufficio di procura al quale l’art.1, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, demanda il “corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell’azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo”, e, quindi, l’attenta vigilanza sulle attività che si svolgono nell’ufficio al quale è preposto, oltre che della sua maggiore esperienza professionale.


I gravi elementi di fondatezza dell’azione disciplinare, richiesti dall’art. 13, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, emergono con tutta chiarezza dalla lunghissima parte motiva dei decreti in questione e dalla audizione suddetta.


Le circostanze dianzi richiamate pongono in evidenza l’inidoneità del dott. Apicella. a svolgere le funzioni di dirigente di un qualsivoglia ufficio, sia requirente che giudicante, con il prestigio e l’autorevolezza richiesti.


L’eccezionale rilevanza che la vicenda ha assunto a livello nazionale ha creato disagio anche a livello locale per il discredito che ne è conseguito, in conseguenza di talune generalizzazioni dei mezzi di comunicazione, agli uffici giudiziari del distretto di Salerno.


Occorre, quindi, porre con urgenza rimedio a tale situazione ripristinando condizioni di “ordinaria” normalità alla Procura della Repubblica di Salerno e all’intero distretto. A tale scopo si impone il trasferimento dell’incolpato ad altra sede e la sua destinazione ad altra funzioni.


CHIEDO


pertanto, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, che la Sezione disciplinare di codesto Consiglio voglia deliberare il trasferimento del dott. Luigi Apicella ad altra sede e la sua destinazione ad altre funzioni.


IL PROCURATORE GENERALE

Vitaliano Esposito