Consiglio Superiore della Magistratura

Prima Commissione




n. 625/RR/2008




                                            Al Dott. Luigi Apicella

                                            Procuratore della Repubblica

                                                        presso il Tribunale di

                                                        SALERNO


 

 

Oggetto: Comunicazione ai sensi del punto 3 lett. b) della deliberazione consiliare 24 aprile 1980 (modificata con deliberazioni del 23 luglio 1980, 14 maggio 1987, 17 febbraio 1988, 17 luglio 1991, 13 novembre 1991 e 18 dicembre 1991), che disciplina l’applicazione dell’art. 2 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511.



Le comunico che la Prima commissione del Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 6 dicembre 2008 ha disposto l’apertura nei suoi confronti della procedura prevista dall’art. 2 legge guarentigie al fine di accertare se sussistano le condizioni per il trasferimento di ufficio dall’attuale sede e/o funzione per incompatibilità ambientale e/o funzionale, avendo competenza altresì ex art. 11 c.p.p. sul distretto giudiziario di Catanzaro, essendo venuta meno la sua possibilità di operare, nella sede occupata, con piena indipendenza e imparzialità e ciò in quanto, nella sua qualità di Procuratore della repubblica di Salerno, con riferimento alla conduzione del procedimento riunito portante i nn. 11551/07/21 e 11556/07/21, pendente avanti al suo ufficio e avente ad oggetto reati commessi da magistrati in servizio nel distretto della Corte di Appello di Catanzaro:


- nel corso dell’iter di acquisizione di atti del procedimento n. 1/2007 Reg. Avoc. P.G. (cosiddetto Why Not) pendente in fase di indagini avanti alla Procura Generale presso la Corte di appello di Catanzaro a seguito di avocazione (acquisizione ritenuta necessaria e concordata con i sostituti del suo ufficio titolari del procedimento), a fronte delle ritenute resistenze opposte dall’ufficio richiesto, anziché adoperarsi per cercare una soluzione congrua che consentisse comunque di pervenire al risultato dell’acquisizione delle copie degli atti d’interesse né considerando l’adozione del possibile rimedio previsto dall’art. 258 c.p.p. assumeva un atteggiamento conflittuale e di pregiudizio sull’operato dei magistrati di Catanzaro e incompatibile con i doveri di indipendenza e di terzietà propri di ogni magistrato.



- all’esito di detto iter concordava con i sostituti titolari dell’indagine il sequestro dell’intero procedimento c.d. Why Not da effettuarsi negli uffici della Procura generale di Catanzaro omettendo, tra l’altro, di precisare che il sequestro era disposto al fine di trarre copia dei documenti utili con successiva immediata restituzione degli atti, così determinando la paralisi delle attività di indagine nel procedimento “sequestrato”, alimentando e rendendo palese la conflittualità tra i due uffici giudiziari e tra i magistrati ad essi addetti e ingenerando nell’opinione pubblica e nelle istituzioni allarme e preoccupazione in ordine all’equilibrio e alla ponderazione delle iniziative giudiziarie assunte e dubbi in merito alla loro strumentalizzazione per finalità diverse da quelle di giustizia e di accertamento dei fatti;


- contestualmente al sequestro concordava con i sostituti titolari dell’indagine il compimento di perquisizioni nei confronti di alcuni magistrati in servizio in uffici giudiziari di Catanzaro (con estensione a uffici, abitazioni private, pertinenze delle stesse e persone dei magistrati), organizzandone l’esecuzione con insufficiente preventiva indicazione di adeguate direttive atte a scongiurare situazioni disdicevoli e inopportune, poi verificatesi, di fatto generatrici di allarme e preoccupazione nell’opinione pubblica;


- partecipava direttamente all’esecuzione degli atti unitamente agli assegnatari del procedimento e ad altri quattro sostituti della Procura della Repubblica di Salerno delegati per l’esecuzione di ogni singolo atto e consentiva modalità esecutive che di fatto determinavano un ancor più sensibile disagio e disorientamento nell’ambito degli uffici giudiziari catanzaresi.


La situazione determinatasi a seguito delle condotte di cui sopra, gettando discredito e dubbi di correttezza sull’operato della Procura della Repubblica di Salerno anche in considerazione della risonanza nazionale presso l’opinione pubblica e le altre istituzioni, ha inevitabilmente inciso negativamente non solo sul prestigio e sull’autorevolezza dei magistrati coinvolti, ma anche sulla possibilità oggettiva che Ella, quale dirigente di uno degli uffici interessati e pertanto in ragione delle maggiori responsabilità connesse al ruolo dirigenziale, possa continuare ad operare con la necessaria imparzialità ed indipendenza nel medesimo contesto territoriale e con le medesime funzioni sin qui svolte.


Questa Commissione ha, conseguentemente deliberato di procedere ad accertamenti nei suoi confronti allo scopo di verificare se Ella possa svolgere la funzione di Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Salerno con piena indipendenza ed imparzialità.


Le comunico, altresì, che nel corso della procedura Ella sarà sentita da questa Commissione, con l’eventuale assistenza di altro magistrato, nella seduta del 18 dicembre 2008, alle ore 14.00 e che, in difetto di apposita elezione di domicilio, tutti gli avvisi, in ogni fase della procedura stessa, Le saranno effettuati presso l’Ufficio giudiziario ove presta servizio.


Il Presidente

(Avv. Ugo Bergamo)