Associazione Tv Popolare
 
Statuto

 

  1. TITOLO I - Denominazione - Sede - Durata
  2. TITOLO II - Scopo ed oggetto
  3. TITOLO III - I Soci
  4. TITOLO IV - Organi sociali
  5. TITOLO V - Patrimonio - Esercizio sociale
  6. TITOLO VI - Scioglimento e liquidazione
  7. TITOLO VII - Clausola compromissoria

TITOLO I - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1
E' costituita una associazione non a scopo di lucro denominata "Tv Popolare".
 

Art. 2
L'associazione ha sede legale in Abbiategrasso, via Bolzano, n° 26, (MI) presso la sede nazionale dell'Associazione Saman.
Con deliberazione del proprio consiglio direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove.

 
Art. 3
L'associazione ha durata illimitata.
 

TITOLO II - Scopo ed oggetto

Art. 4
L'associazione ha lo scopo di realizzare una televisione indipendente ed innovativa, a partecipazione popolare, che goda di ampio sostegno della società civile; associazioni, movimenti, imprese e cittadini in grado di produrre contenuti ed aggregarli in un unico palinsesto multicanale, valorizzando le specializzazioni e le competenze nonché salvaguardando le identità di ogni singolo soggetto promotore.

I principi a cui si ispira per la realizzazione dei suoi scopi sono:

- la funzione di servizio di informazione indipendente
- la partecipazione ed il sostegno della cittadinanza
- la nonviolenza, il pluralismo, la non discriminazione
- tutela dei diritti umani, sociali e civili
- Difesa dell'ambiente, del territorio e delle identità locali
- valorizzazione della responsabilità sociale

 
L'associazione dovrà sempre mantenersi laica ed apartitica, mostrandosi aperta nei confronti delle diverse realtà che vi parteciperanno nella ricerca e salvaguardia delle diversità e delle identità dei soggetti promotori e fruitori del servizio.
 
Tali principi sono irrinunciabili e sanciscono il modus operandi tra i soggetti che fanno o faranno parte dell'associazione e dei progetti promossi dall'associazione, anche se nelle loro singolarità tali principi non siano specificatamente previsti.
 

L'associazione ha lo scopo di promuovere la creazione di una rete sinergica tra associazioni, consorzi, cooperative, enti pubblici e privati, operanti con i medesimi obiettivi sia in ambito locale che internazionale, favorendo l'accesso alle strutture di emissione e la nascita di accordi con operatori di rete da parte dei fornitori di contenuti nonchè offrendo visibilità alle iniziative che condividano gli stessi principi.

 

Si pone l'obiettivo di migliorare la comprensione della realtà contemporanea attraverso la realizzazione di progetti innovativi di comunicazione.

 

Nel dettaglio, gli scopi di tali progetti sono :
- produrre programmi originali e di qualità secondo un modello partecipativo
- diffondere e promuovere iniziative di alfabetizzazione di massa ai linguaggi comunicativi e stimolare una comprensione critica dell'informazione
- sostenere il principio del diritto fondamentale ad una informazione libera, plurale, ispirata ai principi della Costituzione, e di una comunicazione che rispettosa dei diritti dell’infanzia, della dignità individuale e collettiva.
- svolgere campagne di sensibilizzazione su tematiche che riguadino aspetti ritenuti essenziali dell’agire umano
- offrire una valida alternativa all'attuale panorama televisivo
- fungere da servizio di collegamento tra l'attività dei soggetti sul territorio e il pubblico potenzialmente interessato
- attività di citizen journalism come espressione di un “giornalismo dal basso” che dia voce alle istanze della società contemporanea
- promuovere la cultura e l'arte
- promuovere la socialità e il dialogo
 

Art. 5
L'associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intraprende varie attività ed in particolare:
  1. CREAZIONE DI UNA RETE DI FORNITORI DI CONTENUTI TEMATICI E CENSIMENTO DELLA CAPACITA' PRODUTTIVA
  2. REALIZZAZIONE DI UN PIANO STRATEGICO E OPERATIVO COMUNE
  3. RICERCA FONDI E GESTIONE CAMPAGNE DI AUTO-FINANZIAMENTO
  4. ATTIVITA' DI RICERCA, TEST E SPERIMENTAZIONE PER LA CREAZIONE DI UNO STANDARD SUI PROCESSI, SULLE TECNOLOGIE E SUI FORMAT TV
  5. CONDIVISIONE DELLA CONOSCENZA TRA I PARTECIPANTI
  6. ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI CONTENUTO, CATALOGAZIONE, ARCHIVIAZIONE
  7. CREAZIONE DI ACCORDI PER LA DIFFUSIONE
  8. CREAZIONE DEL CONSENSO POPOLARE E PROMOZIONE
  9. GESTIONE DEI BENI COMUNI E DELLE RISORSE CONDIVISE
  10. CREAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE NECESSARIA PER LA GESTIONE DELLA TV
  11. promuovere l'incontro e l'accordo tra operatori di rete e fornitori di contenuto anche tramite la creazione dei modelli di accordo per la diffusione
  12. organizzare una struttura editoriale e produttiva per la qualità dei contenuti anche tramite la formazione
  13. promuovere campagne di azionariato popolare per il finanziamento del progetto, nonchè ricerca di sponsor e attività di fund raising
  14. riunioni di carattere organizzativo tra i soci in cui delineare la strategia per il raggiungimento dei fini statutari nonchè favorirne il dialogo ed il confronto
  15. Studiare e adottare standard tecnologici comuni tra i soci, nonchè valutare eventuali innovazioni per favorire l'interoperabilità dei contenuti e la diffusione degli stessi anche attraverso tecnologie sperimentali come l'isofrequenza
  16. favorire una strategia di creazione di produzione di contenuti che contribuisca ad innalzare il livello qualitativo e tematico

L'associazione per realizzare gli scopi primari - oltre alle attività essenziali indicate alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), L), M), N), O) e P) del presente articolo - potrà svolgere qualunque attività connessa e/o accessoria a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fideiussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale.

TITOLO III - I Soci

Art. 6
Possono essere soci coloro che, persone fisiche o giuridiche, condividendo gli scopi dell'associazione, cooperano concretamente alla loro realizzazione e/o fruiscono dei servizi della stessa associazione.
L'associazione ha la facoltà di nominare soci onorari scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti per gesti e azioni di rilevante significato rispetto ai fini culturali e istituzionali dell'associazione stessa.
Tutti i soci hanno diritto di voto ad eccezione dei minorenni.
 
Art. 7
I soci si suddividono in 4 categorie:
- soci fondatori
- soci fornitori di contenuti

- soci collaboratori
- soci sostenitori
 
Sono soci fondatori coloro che si impegnano alla costituzione dell'associazione.
Sono soci fornitori di contenuto i soggetti che si impegnano a produrre contenuto originale auto-prodotto mettendolo a disposizione degli altri soci dell'associazione tv popolare.

Sono soci collaboratori coloro che si impegnano nell'associazione con apporti continuativi e che sono promotori di attività sociali.

Sono soci sostenitori coloro che rinnovano annualmente il loro impegno associativo e che fruiscono dei servizi della associazione.
 

Tutti i soci hanno il diritto di contribuire alla vita dell'associazione con le quote annuali di adesione stabilite dal direttivo al principio di ogni anno sociale: le quote vengono stabilite sulla base dei programmi sociali e del piano di servizi erogabili. I soci onorari possono essere dispensati dal versamento di quote e/o dei contributi dell'associazione.

E' esclusa la temporaneità del rapporto associativo.
 
Art. 8
L'ammissione di nuovi soci è deliberata dal consiglio con riferimento agli artt. 6 e 7 del presente statuto.
 
Art. 9
I soci cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.
 
Art. 10
Può recedere su domanda il socio che non sia più in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi sociali.
Il recesso è accordato dal consiglio direttivo tenendo conto degli impegni che il socio ha in corso con l'associazione.
 
Art. 11
Può essere dichiarato decaduto il socio:
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non sia più in grado di concorrere in alcun modo al raggiungimento degli scopi sociali.
 

Art. 12
Può essere escluso il socio:
a) che svolga attività in contrasto con quelle dell'associazione;
b) che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;
c) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'associazione.

 
L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo dopo che al socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.
 

Art. 13
Il socio che cessa di appartenere alla associazione per recesso, decadenza od esclusione, non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote pagate.

 

TITOLO IV - Organi sociali

Art. 14
Sono organi dell'associazione:
- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente.
 

Art. 15
L'assemblea viene convocata almeno una volta l'anno dal consiglio direttivo a mezzo avviso da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto. E' ammessa la partecipazione tramite delega con il limite di una per ogni partecipante.
Un terzo dei soci aventi diritto al voto può richiedere la convocazione dell'assemblea.
In questo caso la convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.

Sono compiti dell'assemblea:
a) deliberare sugli indirizzi generali dell'associazione;
b) approvare il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
c) nominare i componenti del direttivo fissandone il numero prima dell'elezione e i componenti del collegio dei revisori dei conti;
d) deliberare su ogni argomento sottopostole dal consiglio direttivo;
e) modificare lo statuto sociale e i regolamenti;
f) deliberare in ordine allo scioglimento dell'associazione.
 
Art. 16
Le assemblee sono presiedute dal presidente o da un socio nominato dall'assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori.
 

Art. 17
Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I soci deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

Le assemblee straordinarie, di modificazione dello statuto, sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. In seconda convocazione le assemblee straordinarie sono valide con qualsiasi numero di soci presenti e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. Di ogni assemblea verrà redatto apposito verbale.
 
Art. 18
Il consiglio direttivo è investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell'assemblea. Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea. Esso dura in carica tre anni. I componenti del consiglio direttivo, che variano da un minimo di tre a un massimo di nove, sono rieleggibili. Il consiglio direttivo può delegare alcune funzioni ad un amministratore delegato, ad un comitato esecutivo o a un direttore.
 
Art. 19
Sono compiti del consiglio direttivo:
a) curare l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
b) progettare e verificare lo svolgimento delle attività sociali;
c) elaborare il bilancio consuntivo annuale e il bilancio preventivo;
d) convocare le assemblee previste dallo statuto;
e) deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci;
f) nominare i soci onorari;
g) fissare la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari;
h) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività sociali;
i) assumere personale dipendente o stipulare contratti d'opera con soci e terzi;
l) deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'assemblea dalle norme di legge o dal presente statuto.
 
Art. 20
Il consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno e inoltre ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda un terzo dei suoi membri. Le delibere del consiglio direttivo sono valide quando sono assunte con la maggioranza assoluta dei membri.
Il consiglio direttivo nomina al suo interno un tesoriere e un segretario verbalizzante.
 
Art. 21
Il presidente ha la firma e la rappresentanza dell'associazione ed è nominato dal consiglio direttivo. Il vicepresidente, pure nominato dal consiglio direttivo, ricopre le funzioni del presidente in caso di indisponibilità. Poteri speciali per la firma di singoli atti possono essere attribuiti all'amministratore delegato e/o al direttore ed eventualmente ad operatori dell'associazione.
 

Art. 22
Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, eletti dall'assemblea, anche tra i soci. Esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Spetta al collegio dei revisori controllare i libri sociali, la tenuta della contabilità e i libri contabili. Di ogni ispezione e controllo si deve dare notizia nella relazione che il collegio redige annualmente.

 

TITOLO V - Patrimonio - Esercizio sociale

Art. 23
Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote di adesione, dalle quote annuali dei soci, da eventuali altri contributi associativi supplementari, dalle donazioni e da ogni cespite che potrà essere conseguito nel rispetto delle norme vigenti.

Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'associazione si provvederà con le contribuzioni annuali obbligatorie dei soci e con i proventi delle attività sociali.

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
L'assemblea deve approvare il bilancio entro il 31 maggio di ogni anno.

Gli utili e gli avanzi nella gestione non sono mai distribuibili tra gli associati neanche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

 

TITOLO VI - Scioglimento e liquidazione

Art. 24
In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'associazione, il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, andranno devolute a enti e organismi con qualifica di ONLUS o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662.

 

TITOLO VII - Clausola compromissoria

Art. 25
I soci sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra soci e tra associazione e soci che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali. Il collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dalla parte che ricorre all'arbitrato, uno nominato dalla controparte (l'associazione oppure il socio in caso di controversie tra i soci) e il terzo nominato dagli altri due arbitri, oppure in caso di assenza di accordo, dal Pretore competente per territorio.


 
 
Associazione Saman
Achille Saletti
 
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Associazione Ermes
Davide Scalisi
 
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Associazione WOW Onlus
Ottorino Manfrinato
 
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Associazione La Comunità
Silvio Bruschi
 
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Associazione ISKRA
Gianfranco Bellini
 
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