Il quadro normativo e programmatico, riguardante la coltivazione di miniera, è delineato da leggi specifiche e da leggi e piani connessi al settore estrattivo.
Di seguito vengono elencati leggi e piani ed evidenziati i relativi aspetti di interesse, al fine di valutare la proposta di intervento in esame, sotto il profilo della ammissibilità normativa e della coerenza con la pianificazione.
In particolare nella prima parte del presente quadro vengono esposti gli elementi conoscitivi riguardanti l’ammissibilità normativa dell’intervento proposto.
Nella seconda parte, invece, sono analizzati, suddivisi nei distinti livelli di competenza degli Enti che disciplinano l’uso del territorio, gli strumenti di pianificazione territoriale e settoriale, con riferimento alla coerenza tra gli stessi e l’intervento proposto.
La disciplina mineraria deriva dalla Costituzione, dal Codice Civile, dalle leggi dello Stato e dalla Regione.
La legge costituzionale 28.10.2001, n. 3, ha profondamente innovato il titolo V della Costituzione, con l’attribuzione alle Regioni della potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Il Codice Civile tratta delle miniere agli articoli 820 (Dei frutti), 826 (Patrimonio dello Stato), 828 (Destinazione del patrimonio indisponibile), e 840 “ Limiti della proprietà del sottosuolo”.
Le coltivazioni di miniera non vanno confuse con le coltivazioni di cava – distinte dalle miniere a norma dell’art. 2 del R.D. 29.07.1927, n. 1443, e specificatamente disciplinate dalla L.R. 07.09.1982, n. 44 – né con i movimenti di terra pure specificatamente disciplinati attraverso l’art. 14 della L.R. 08.01.1999, n. 1.
Le principali leggi che interessano le miniere, possono essere distinte nei due seguenti gruppi:
leggi specifiche del settore minerario:
la normativa statale e regionale che disciplina l’attività di miniera sotto il profilo della coltivazione e quella che riguarda l’igiene e sicurezza dello stesso settore (prevenzione degli infortuni);
leggi connesse con l’attività di miniera:
norme sugli scarichi, sul vincolo idrogeologico, sui beni culturali ed ambientali, sui parchi e le riserve, sull’urbanistica, sull’agricoltura ed ambiente, sullo sviluppo agricolo e forestale, sulla valutazione dell’impatto ambientale.
Vengono richiamate le normative specifiche, sia regionali che nazionali, che regolamentano l’attività estrattiva, sia sotto il profilo tecnico – amministrativo, sia sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori e dei terzi, sia le norme di tutela della salute e dell’ambiente.
Per quanto riguarda la disciplina della ricerca e della coltivazione delle miniere, vanno citate le seguenti normative:
Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443:
“Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere”.
Regio decreto 15 giugno 1936, n. 1347:
“Provvedimenti per la ricerca e la coltivazione delle miniere”;
D.P.R. 18 aprile 1994, n, 382:
“Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale”.
L'attività mineraria nel territorio nazionale è regolamentata, da 75 anni, dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.
La legge, pur senza dichiararlo formalmente, si ispira al principio di demanialità del sottosuolo minerario, secondo cui lo Stato, unico legittimato a disporre delle miniere, le accorda in concessione a chi ne faccia domanda e dimostri di avere i requisiti necessari per scoprire e per coltivare la miniera.
Il principio di demanialità è generalmente connesso all'importanza che l'attività mineraria possiede per l'economia di una nazione.
Non a caso il principio di demanialità del sottosuolo minerario è stato affermato per la prima volta dalla Repubblica Veneta, che nel 1488 ha emanato "Capitoli ed ordini minerari stabiliti dall'Eccelso Consiglio dei Dieci", un testo di norme che può considerarsi come il primo codice minerario, nel quale viene affermato:
che il sottosuolo era un bene demaniale;
che la concessione doveva essere limitata;
che lo scopritore era, di regola, preferito;
che sia la concessione che ogni attività del concessionario devono svolgersi in funzione dell'interesse pubblico.
La normativa nazionale stabilisce sostanzialmente che:
la distinzione fra cave e miniere dipende dal minerale costituente il giacimento ed elenca, all’art. 2, le lavorazioni attribuibili alla categoria delle miniere, fra cui alla lettera c) i sali alcalini e magnesiaci;
la concessione mineraria può essere accordata a chi abbia l'idoneità tecnica ed economica a condurre l'impresa, previo accertamento dell'esistenza e coltivabilità del giacimento minerario;
la concessione mineraria comporta il pagamento di un diritto annuo proporzionale alla superficie concessa, è temporanea e limitata ma può essere rinnovata alla scadenza;
la concessione mineraria, inoltre, non può essere ceduta senza autorizzazione e deve essere tenuta in attività ;
entro il perimetro della concessione le opere necessarie per la coltivazione e per la sicurezza sono considerate di pubblica utilità;
il concessionario è soggetto a decadenza, deve risarcire ogni danno derivante dall'esercizio della miniera, ma i possessori dei fondi non possono opporsi ai lavori di coltivazione; può disporre delle sostanze minerali associate a quelle formanti oggetto della concessione.
Nella Regione Veneto, la normativa nazionale è stata recentemente aggiornata dalla seguente legge:
L.R. n. 7 del 25.2.2005 :
“Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e termali, lavoro, artigianato, commercio e veneti nel mondo”.
Con tale normativa è stato stabilito il principio dell’unicità del titolo rilasciato dalla Giunta Regionale in materia mineraria, l’obbligo del deposito cauzionale e l’obbligo del versamento ai Comuni interessati dalla concessione di una somma commisurata alla quantità di minerale utile e di minerale associato estratti.
Altre norme nazionali specifiche relative all’esercizio minerario riguardano l’aggiornamento dei canoni minerari, attualmente definiti dall’art. 4 del D.M. Finanze 2.3.1998, n. 258 e dalle leggi finanziarie 24.12.1993, n. 537 (art. 10) e 23.12.1994, n. 724 (art. 32).
Nessun rilievo hanno ormai, ai fini minerari, le originarie leggi di decentramento amministrativo (D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), superate dalle nuove norme costituzionali e dalla legge di conferimento e precisamente:
D.lvo 31 marzo 1998, n. 112:
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” che, all’art. 34 conferisce le funzioni degli uffici centrali e periferici dello Stato relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazioni di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma alle Regioni, che le esercitano all’osservanza degli indirizzi della politica nazionale nel settore minerario e dei programmi nazionali di ricerca. Vengono altresì delegate alle Regioni le funzioni di polizia mineraria su terraferma che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari e ai prefetti, nonché le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche su terraferma. Sono delegate alle Regioni inoltre la concessione e l’erogazione degli ausili finanziari che le leggi dello Stato prevedono a favore dei titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione di sostanze minerali e di risorse geotermiche, nonché degli ausili disposti dai programmi previsti dalle leggi dello stato per aree interessate a processi di riconversione delle attività minerarie. Alla Regione è delegata la determinazione delle tariffe entro i limiti massimi fissati dal medesimo provvedimento all’art. 33.
Con l’art. 34 “Valutazione di Impatto Ambientale” viene delegata alle Regioni anche la competenza in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti di ricerca e di coltivazione, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti;
L. R. 13 aprile 2001, n. 11:
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” che tratta, al Capo IX delle miniere e risorse geotermiche, della subdelega alle Province dei compiti di Polizia mineraria;
D.G.R. 11.07.2006, n. 2158:
Direttive in materia di miniere e cave. Determinazione delle tariffe di cui al 3° e 4° comma dell’art. 1 della L.R. 215.02.2005, n.7.
Fino ai primi anni ‘90 la sicurezza nelle attività estrattive era regolamentata dal seguente decreto:
D.P.R. 9.4.1959, n. 128:
“Norme di Polizia delle Miniere e delle cave”. Come afferma l’art. 1 di questo decreto “Le norme di polizia delle miniere e delle cave provvedono a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, ad assicurare il regolare svolgimento delle lavorazioni nel rispetto della sicurezza dei terzi e delle attività di preminente interesse generale ed a garantire il buon governo dei giacimenti minerari in quanto appartenenti al patrimonio dello Stato.
Negli impianti annessi trovavano applicazione anche i seguenti decreti:
D.P.R. 27.4.1955, n. 547 :
“Norme di Prevenzione Infortuni sul Lavoro”;
D.P.R. 19.3.1956, n. 303 :
“Igiene del Lavoro”.
Con il recepimento delle direttive comunitarie in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, è avvenuto un radicale cambiamento nei criteri di gestione della sicurezza.
Le vecchie norme, peraltro tuttora in vigore, stabilivano regole precise e ben ponderate alle quali gli addetti dovevano attenersi restando indenni da responsabilità sia in caso di ispezione che in caso di incidente.
I nuovi principi legislativi sono improntati, invece, ad una gestione attiva della sicurezza da parte degli addetti e particolarmente del datore di lavoro che deve costantemente correlare le misure di sicurezza all’attività lavorativa ed allo sviluppo tecnologico.
La Comunità Europea si è preoccupata di rendere uniformi, negli stati membri, le disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. A tale scopo ha emanato una serie i direttive in tema di igiene e di tutela della sicurezza dei lavoratori. In tema di igiene è stata emanata la direttiva quadro sulla protezione dagli agenti chimici, fisici e biologici, e con direttive particolari in materia di esposizione a piombo, rumore e amianto, recepite con i seguenti provvedimenti:
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277:
”Attuazione delle Direttive CEE … in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro…”.
In tema di sicurezza e salute dei lavoratori è stata emanata la direttiva quadro n. 89/391/CEE, recepita con i seguenti decreti:
decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, con il quale sono state anche recepite le direttive particolari in materia di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali;
D.M. 10.3.1998, relativo alla gestione dell’emergenza e conseguente al decreto 626 del 1994.
Alla direttiva quadro sono seguite numerose direttive particolari. Tra queste la dodicesima (92/104/CEE), riguardante, in particolare, il settore estrattivo a cielo aperto e in sotterraneo, che è stata recepita, unitamente alla direttiva 92/91/CEE relativa alle attività estrattive per trivellazione, con il seguente decreto:
decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 624.
Altre norme relative alla sicurezza che interessano direttamente l’attività estrattiva sono:
Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230:
“Attuazione delle direttive EURATOM…. in materia di radiazioni ionizzanti”;
D.M. 11 giugno 2001, n. 488:
Regolamento recante criteri indicativi per la valutazione dell’idoneità dei lavoratori all’esposizione alle radiazioni ionizzanti, ai sensi dell’art. 84, c. 7, del decreto legislativo 17.3.1995, n. 230”;
Decreto Min Lav. 2 maggio 2001:
“Criteri per l’individuazione l’uso dei dispositivi di protezione individuale”;
D.P.R. 24/07/1996 n. 459:
“Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368, 93/44 e 93/68 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (Direttiva macchine)”;
D.lvo 23/2000:
“Attuazione della direttiva 97/23/CE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione”;
D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462:
“Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”;
Decreto legislativo 19.8.2005, n. 187 (Attuazione della Direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dalle vibrazioni meccaniche;
Decreto legislativo 10.4.2006, n. 195:
“Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da agenti fisici –rumore - Il decreto ha modificato il D.Lvo n. 626/94 con l’introduzione del titolo V-bis – Protezione da agenti fisici”.
Le principali leggi connesse all’attività di miniera, che hanno carattere soprattutto ambientale e territoriale, distinte per argomento, sono evidenziate per gli aspetti essenziale nei le seguenti sottoparagrafi.
E’ fondamentale il seguente provvedimento normativo:
D l.vo 03.04.2006 n° 152 (G.U. 14.04.2006):
“Codice dell’ambiente”.Trattasi di un corpus normativo di 318 articoli, che semplifica, razionalizza, coordina e rende più chiara la legislazione ambientale in sei settori chiave suddivisi in 5 capitoli:
Parte I - Disposizioni comuni (Art. 1-3);
Parte II - Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), Per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (Art. 4-52);
Parte III - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse (Art. 53-176);
Parte IV - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati (Art. 177-266);
Parte V - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (Art. 267-298);
Parte VI - Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente (Art. 299-318).
I profili strategici adottati per la redazione del Testo Unico sono i quattro seguenti:
recepimento delle direttive comunitarie ancora non entrate nella legislazione italiana nei settori oggetto della delega, in totale si tratta di otto direttive;
accorpamento delle disposizioni concernenti settori omogenei di disciplina;
integrazione nei vari disposti normativi della pluralità di previsioni precedentemente disseminate in testi eterogenei;
abrogazione espressa delle disposizioni non più in vigore.
Per la VIA sono fondamentali i seguenti strumenti normativi:
D l.vo 03.04.2006, n° 152 :
Codice dell’ambiente: parte IIa e VI a;
D.P.C.M. 27.12.1988:
“Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formazione del giudizio di compatibilità di cui all’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell’art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377”.
D.P.R. 12.04.96:
“Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40 della L. 146/94 concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale”;
Circolari del Ministero dell’Ambiente 7 e 8 ottobre 1996 – GAB/96/15208 e GAB/96/15236:
“Procedure di valutazione di impatto ambientale e “Principi e criteri di massima della valutazione di impatto ambientale”;
D.P.R. 11 febbraio 1998:
“Disposizioni integrative al DPCM 377/88 in materia di disciplina delle pronunce di compatibilità ambientale di cui alla legge 8 luglio 1986 n. 349 art. 6”;
L.R. 26.3.1999, n. 10, modificata con L.R. 27.12.2000, n. 24:
“Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale e successive modificazioni ed integrazioni”.
Per il danno ambientale sono importanti le disposizioni stabilite dai seguenti provvedimenti:
D l.vo 03.04.2006 n° 152 :
Codice dell’ambiente: parte VI a;
L.08.07.1986, n. 349:
“Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;
D.P.C.M. 10.08.1988, n. 377:
“Regolamento delle procedure di compatibilità ambientale di cui all’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”.
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
Codice dell’ambiente . parte Va. Tra l’altro sono stati fissati alcuni limiti di emissività di attività industriali;
Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n. 60:
Tale decreto ha recepito le direttive 99/30/CE e 00/69/CE riguardanti i valori limite di qualità dell’aria relativi a biossido di zolfo, biossido di azoto, PM10, piombo, benzene e monossido di carbonio;
Decreto ministeriale 25 agosto 2000:
“Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti ai sensi del D.P.R. 24.5.1988, n. 203”;
Decreto legislativo n. 4.08.1999, n. 351:
“Attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente”;
D.M. 25.11.1994:
“Aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al D.M. 15 aprile 1994”;
Decreto ministeriale 12 luglio 1990:
“Linee guida per il contenimento delle emissioni degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione”;
DPR 24 Maggio 1988 n. 203:
"Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto da grandi impianti industriali";
DPCM 28 Marzo 1983.
"Limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria e dell'ambiente esterno". Ha fissato i valori degli indicatori ambientali per alcuni inquinanti (standards di qualità) e le metodologie di campionamento ed analisi.
Direttiva 2002/03/CE:
"Valori limite di qualità dell'aria ambiente per l'ozono";
Direttiva 00/69/CE:
"Valori limite di qualità dell'aria ambiente per benzene ed il monossido di carbonio";
Direttiva 99/30/CE:
"Valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo";
Direttiva 96/62/CE:
"Valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente";
L.R. 16.04.1985, n. 33:
“Norme per la tutela dell’ambiente”.
L’idrosistema è disciplinato in particolare da:
D.l.vo 03.04.2006 n° 152: Codice dell’ambiente: parte III a;
R.D. 25.07.1904, n. 523:
“Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
R.D. 11.12.1933, n. 1775:
“Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”.
L.R. 13.04.2001, n. 11:
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;
L.R. 16.04.1985, n. 33:
“Norme per la tutela dell’ambiente”.
I torrenti e i fiumi sono sottoposti alla disciplina delle opere idrauliche del R.D. 25.07.1904, n. 523.
Norme sulle derivazioni e sulle utilizzazioni delle acque pubbliche e disposizioni speciali sulle acque sotterranee sono stabilite dal R.D. 11.12.1933, n. 1775.
Specifiche disposizioni, tra le altre, sono state stabilite dal Ministero dei L.L.P.P. con circolare in data 11.03.1922, n. 1228 e dal Magistrato alle Acque con circolare in data 29.12.1983, n. 1334.
In ordine alle acque destinate al consumo umano va preso atto che l’art. 93 del D.Lgs 152/2006 non si riferisce alle miniere, ma alle cave.
In ogni caso è opportuno evidenziare che i lavori di coltivazione della miniera sono esterni all’area di tutela della sorgente Tegorzo, come delimitata nella Tavola n. 13.1.a del P.R.G. del Comune di Quero, riportata nell’ Elab. N - Documento in CDROM: tavv. 13.1.a, b, c del P.R.G. vigente.
Inoltre, in applicazione dell’art 103, 1° comma, del D.L.vo 152/2006 non è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo “per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli”.
Per l’art. 104, 4° comma, dello stesso D.L.vo 152/2006 “..l’autorità competente dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purchè i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l’Agenzia Regionale per l’Ambiente (A.R.P.A.) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l’autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l‘assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulle richiesta di autorizzazione allo scarico”.
Nel rispetto delle condizioni sopra evidenziate, dunque, le acque di cui agli art. 103, 1° comma e art. 104, 4° comma, del D-L.vo 152/2006 e 30 non soqgiaciono a divieto assoluto di scarico nei ricettori previsti dagli stessi articoli.
Le principali norme sul suolo sono contenute nei seguenti provvedimenti:
D.l.vo 03.04.2006 n° 152:
Codice dell’ambiente: parte III a e IV a;
L.R. 08.05.1980, n. 54:
“interventi per lo sviluppo della ricerca speleologica e per la conservazione del patrimonio speleologico del Veneto”;
L.R. 27.06.1985, n. 61:
Norme per l’assetto e l’uso del suolo”;
L.R. 21.01.2000, n. 3:
“Gestione dei rifiuti”;
L.11.12.2000, n. 365:
“Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile”.
Deliberazione del Consiglio regionale del Veneto 03.12.2003, n. 64:
“Decreto legislativo n. 112/1998 articolo 94. Legge 02.02.1974, n. 64 e Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri 20.03.2003, n. 3274 come modificata dall’Ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri 02.10.2003, n. 3316.
Nuova classificazione sismica del territorio regionale: direttive;
L.R. 23.04.2004, n. 11:
“Norme per il governo del territorio”.
In particolare preme sottolineare la disciplina speleologica, la nuova classificazione sismica, il rapporto tra l’attività di miniera e la disciplina urbanistica.
La Regione, riconoscendo l’importanza naturalistico – ambientale e l’interesse scientifico e turistico del patrimonio speleologico esistente nel proprio territorio – in attuazione della L.R. 08.05.1980, n. 54, promuove le iniziative per la sua conservazione, fra l’altro, gestendo il catasto delle grotte.
L’art. 22 del P.T.R.C. vieta l’occlusione, la chiusura, l’alterazione, l’uso come discarica delle grotte.
Al riguardo nell’area di intervento non sono state rinvenute grotte.
Anche nella nuova classificazione sismica di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 64 del 2003 non sussiste divieto all’apertura e coltivazione di miniere in zona sismica.
Occorre, invece, tener conto della classificazione sismica nella necessaria verifica di stabilità, come in realtà è stato provveduto.
Sotto il profilo del rapporto tra attività di miniera e disciplina urbanistica nulla disponeva la L.R. 27.06.1985, n. 61, largamente sostituita dalla L.R. 23.04.2004, n.11, che pure nulla dispone sullo stesso argomento.
L’assetto del territorio in relazione all’attività di miniera è regolato nell’art.17, 5 comma, del P.T.R.C., che testualmente recita: “Le modalità della ricerca e della coltivazione mineraria di cui al R.D. 29.07.1927, n. 1443, avvengono nelle zone interessate dal presente piano, nel rispetto delle procedure di carattere ambientale e paesistico, d’intesa con gli organi dello Stato e della Regione che formulano il proprio avviso entro il termine di 60 giorni”.
Nel caso specifico occorre tenere presente che l’intervento proposto ricade nell’ambito di una ridelimitazione di una concessione mineraria vigente.
Va tenuto presente, comunque, quanto dispongono i commi 4° e 5° dell’art. 19/bis della L.R. n. 10/1999 e succ. mod. ed int.
Infatti, secondo il 5° comma le determinazioni della conferenza di servizi di cui al 4° comma della L.R. 10/1999, sostituiscono ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali.
La flora è disciplinata soprattutto dalle seguenti disposizioni:
R.D.L. 30.12.1923, n. 3267:
“Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani” e regolamento di attuazione emanato con R.D. 15.5.1926, n. 1126”;
L.R. 13.09.1978, n. 52:
“Legge forestale regionale”;
Prescrizioni di massima e di polizia forestale (Provvedimento Consigliare n. 83 del 18.12.1980), art. 52.
La materia è disciplinata dal R.D. 30.12.1923, n. 3267: “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani” ( G.U. 17.05.1924, n. 117 ), dalla L.R. 13.09.1978, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nella normativa suddetta non sussiste divieto assoluto all’esecuzione di lavori in aree sottoposte al vincolo idrogeologico.
L’esecuzione dei lavori, in zona sottoposta al vincolo idrogeologico, è subordinata alla necessaria autorizzazione, che viene rilasciata quando l’intervento è ritenuto compatibile.
Il vincolo idrogeologico copre il versante sinistro del fiume Brenta, in particolare le parti interessate dal proposto intervento (Tavola 2.3.2 – P.T.R.C. TAV. 10: Valenze storico – culturali e paesaggistico-ambientali).
La fauna è protetta, in particolare, dalle seguenti leggi:
L. 11.02.1992, n. 157;
“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
L.R. 09.12.1993, n. 50:
“Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
Le Aree naturali protette sono disciplinate dalle seguenti leggi:
L.R. 16.08.1984, n. 40 :
“Nuove norme per l’istituzione di parchi e riserve naturali regionali”;
L. 06.12.1991, n. 394:
Legge quadro sulle aree protette.
A livello statale, fondamentale riferimento normativo in materia di riserve e parchi naturali, è la L. 06.12.1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”, che, oltre a dettare i principi generali e a stabilire la classificazione delle varie categorie di aree protette, ha definitivamente riconosciuto, sia allo Stato che alle Regioni, il compito di istituire e gestire parchi e riserve naturali.
Costituiscono area naturali protette quelle nazionali, normativamente istituite ai sensi della L. 394/1991, i parchi, le riserve naturali regionali e le altre aree protette regionali normativamente istituite ai sensi della L.R. 394/1991 ovvero della L.R. 40/1984.
La Regione del Veneto aveva già approvato, in via generale, la L.R. 16.08.1984, n. 40 “Nuove norme per l’istituzione di parchi e riserve naturali regionali”.
Questa legge stabilisce le norme per l’istituzione, le misure di salvaguardia i piani ambientali, la vigilanza e le sanzioni.
Le misure di salvaguardia di cui all’art. 6, 1°comma, lettera e), della L.R. 40/1984, vietano la “apertura di nuove cave e la riapertura di quelle inattive da oltre una anno”.
Nulla stabilisce in ordine alle miniere.
Questa norma, ora, ha perso di efficacia, essendo scaduti i cinque anni della sua validità.
In ogni caso l’area del proposto intervento non ricade in area di parco o di riserva naturale istituiti.
Infatti i parchi istituiti nel Veneto sono: Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi, Parco interregionale del Delta del Po, Parco Regionale dei Colli Euganei, Parco Regionale della Lessinia, Parco delle Dolomiti D’Ampezzo, Parco Regionale del fiume Sile.
L’area del proposto intervento ricade, invece, nell’ area di tutela paesaggistica, denominata “Massiccio del Grappa” (Tavola 2.2.2.8 – P.T.R.C. TAV. 9: Aree di tutela paesaggistica regionale).
Questa circostanza conferisce all’area in argomento il carattere di “alta sensibilità” a norma dell’art. 19 delle N.A. del P.T.R.C.
Tuttavia nessun divieto deriva per l’attività mineraria a norma dell’art. 17, punto 2, 5° comma, delle N.A. del P.T.R.C., che viene riproposto per comodità di lettura: “Le modalità della ricerca e della coltivazione mineraria di cui al R.D. 29.07.1927, n. 1443, avvengono nelle zone interessate dal presente piano, nel rispetto delle procedure di carattere ambientale e paesistico, d’intesa con gli organi dello Stato e della Regione, che formulano il proprio avviso entro il termine di 60 giorni “.
L’area vasta ricade aanche nell’area di pertinenza del Piano di Area dell’Altopiano dei Sette Comuni, dei Costi e delle colline Pedemontane Vicentine, adottato con DGR 792 del 09.04.02
Sulla base dell’elenco di cui alla D.G.R. n. 4018 del 31.12.2001, come successivamente modificato ed integrato, e della allegata carta a scala 1:250.000 (Elab A3 - Tavola 1 - Carta dell’area SIC – ZPS Massiccio del Grappa) risulta che il proposto intervento ricade nel Sito di Importanza Comunitaria IT3230022 Massiccio del Grappa.
Gli ecosistemi sono individuati e protetti in particolare dai seguenti provvedimenti:
D.P.R. 08.09.1997, n. 357:
“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazi9ne degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
D.M. 3.04.2000:
“Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;
D.G.R. 22 giugno 2000, n. 1662:”
“Direttiva 92/43/CEE, Direttiva 79/409/CEE, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, D.M. 3 aprile 2000. Atti di indirizzo”;
D.G.R. 4 ottobre 2002, n. 2803:
“Attuazione Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997”;
D.G.R. 21 febbraio 2003, n. 448:
“Rete ecologica Natura 2000: Revisione Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) relativi alla Regione Biogeografica Continentale; Ridefinizione cartografica dei S.I.C. della Regione Veneto in seguito all’acquisizione delle perimetrazioni su Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000”;
D.G.R. 21 febbraio 2003, n. 449:
“Rete ecologica Natura 2000: revisione delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)”;
D.G.R. 18.04.2006, n. 1180:
Il provvedimento, dopo revisione, definisce i SIC e le ZPS della Regione Veneto.
Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120:
“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”.
Nello specifico, la “Convenzione di Berna sulla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa”, adottata il 19 settembre 1979, viene sostanzialmente applicata dagli stati membri della UE attraverso la Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, nota come “Direttiva uccelli”, che prevede l’istituzione di Zone Speciali di Protezione (ZPS) e dalla Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, nota come “Direttiva habitat”, che prevede l’istituzione di Siti di Importanza Comunitario (SIC).
La “Direttiva habitat”, come definito negli articoli 1 e 2 della stessa, ha lo scopo di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale è applicato il trattato. Vengono forniti anche orientamenti generali con riferimento alla necessità che le misure adottate a norma della direttiva siano intese a mantenere o ripristinare alcuni habitat e specie. I principali requisiti specifici della direttiva 92/43/CEE sono raggruppati negli articoli successivi. Negli articoli che vanno dal numero 3 al numero 11 vengono trattati gli aspetti più di vasta portata della direttiva ovvero l’istituzione e la conservazione della rete di siti Natura 2000. L’articolo 6 stabilisce le disposizioni che disciplinano la conservazione e la gestione dei siti risultando il più importante fra tutti gli articoli della direttiva in quanto è quello che maggiormente determina il rapporto fra conservazione e uso del territorio. Nei suoi vari paragrafi, l’articolo 6 dispone l’introduzione delle necessarie misure di conservazione incentrandosi su interventi positivi e reattivi, dispone le misure necessarie ad evitare il degrado degli habitat e la perturbazione delle specie significative, stabilisce una serie di salvaguardie procedurali e concrete che disciplinano i piani e i progetti atti ad avere incidenze significative su un sito Natura 2000. Negli articoli che vanno dal numero 12 a 16 vengono invece elencate le specie animali e vegetali oggetto di protezione rigorosa.
Successivamente, con il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, il Ministero dell’Ambiente ha disciplinato le procedure per l’adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE “Habitat” al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.
Con il D.M. 3 aprile 2000, vengono elencati i Siti di Importanza Comunitaria e le Zone di Protezione Speciale proposti ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE (Direttiva Habitat) e 79/409/CEE (Direttiva Uccelli). Per quanto riguarda la Regione Veneto, il D.M. 3.4.2000 elenca nell’Allegato A le zone di protezione speciale, mentre nell’allegato B sono elencati i siti di importanza comunitaria censiti nell’abito del programma Bioitaly e confermati successivamente dalla delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1662 del 22 giugno 2001, modificate e aggiornati dalle recenti DGRV n. 448 e 449 del 21 febbraio 2003 e dalla DGRV n. 1180 del 18 aprile 2004.
La deliberazione regionale 1662/2001 ha specificato che, in relazione alle modalità applicative, qualora l’area di intervento interessi un SIC o una ZPS oppure l’area a queste limitrofe, devono essere formulati, fra l’altro, i seguenti indirizzi procedurali:
la presentazione di ogni piano e di ogni progetto preliminare dovrà essere corredata dalla valutazione di incidenza ambientale, da prevedersi già tra i requisiti da inserire negli eventuali bandi; per le situazioni pendenti tale valutazione di incidenza dovrà essere acquisita prima della definizione del procedimento;
in linea generale l’esame della relazione di valutazione di incidenza è effettuata dall’autorità competente all’approvazione del piano o del progetto, prevedendo altresì la possibilità di formulare prescrizioni o eventuali misure compensative;
in particolare, nel caso di contributi regionali, la struttura regionale responsabile dell’attuazione di misure del programma di finanziamento dovrà assicurare la verifica dell’incidenza dell’intervento proposto rispetto agli habitat e alle specie presenti sul sito medesimo;
nei soli casi di progetti di particolare complessità potrà essere attivata una conferenza fra uffici da individuarsi all’interno dell’Autorità competente all’approvazione definitiva del piano o del progetto;
nel caso in cui i progetti si riferiscano ad interventi ai quali viene applicata la procedura di impatto ambientale, si procede ai sensi della vigente normativa in materia.
Successivamente, la Regione del Veneto, con deliberazione n. 2803 del 4 ottobre 2002 e successiva DGR n. 3173 del 10 ottobre 2006, ha approvato la guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE e le modalità operative per la verifica e il controllo a livello regionale della rete Natura 2000.
Con il DGRV n. 448 del 21 febbraio 2003 la Regione del Veneto ha provveduto alla ridefinizione cartografica dei SIC in seguito all’acquisizione delle perimetrazioni su Carta Tecnica Regionale a scala 1:10.000.
Con il DGRV 449 del 21 febbraio 2003 la Regione del Veneto ha approvato la nuova individuazione e perimetrazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS). In questo caso è citato il sito IT 3230022 “Massiccio del Grappa” che viene individuato con una superficie di 22.473,71 (ha) – in precedenza 22.395 (ha) - corretta a seguito di un controllo elettronico compiuterizzato come riportato nella tabella della relazione scientifica - allegato 2 della delibera stessa.
Con D.G.R. 18.04.2006, n. 1180 la Regione Veneto, dopo revisione, ha definito i SIC e le ZPS individuate.
Il paesaggio è disciplinato dalle disposizioni dei seguenti provvedimenti:
D.P.R. 24.07.1977, n. 616
Art. 82: ”Beni Ambientali”;
L.R. 31.10,1994, n. 63:
“Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali;
D.Lgs. 22.01.2004, n. 42:
“ Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 06.07.2002, n. 137”;
DPCM 12.12.2005:
“ Codice dei beni culturali e del paesaggio”.
La parte terza – Beni paesaggistici - del D.Lgs 42/2004 riordina, tra l’altro, la materia paesagqistica già disciplinata dalla L. 29.06.1936, n. 1497 e dalla L. 08.08.1985, n. 431.
Il DPCM del 12.12. 2005 stabilisce, in particolare, le finalità, i criteri di redazione, i contenuti della Relazione paesaggistica ai sensi degli articoli 159, comma 1, e 146, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22.01.2004, n. 42.
L’area del progetto di intervento è posta in località “Schievenin” del Comune di Quero (BL) e risulta sottoposta al vincolo paesaggistico per la presenza del bosco e del sistema di corsi d’acqua vincolati della Valle dell’Inferno, del Tegorzino e del Tegorzo (Tavola 2.3.2 – P.T.R.C.: TAV. 10: Valenze storico – culturali e paesaggistico-ambientali e Tavola 2.3.8.c – Piano di area del Massiccio del Grappa – Carta dei vincoli esistenti.).
Nella suddetta normativa non sussiste un divieto assoluto all’esecuzione di lavori in area sottoposta a vincolo paesaggistico.
Sussiste, invece, l’obbligo di ottenere l’autorizzazione prevista al 2° comma dell’art. 146 del ricordato decreto legislativo 42/2004, secondo le modalità stabilite.
L’autorizzazione viene rilasciata quando l’intervento risulta compatibile.
I beni culturali, di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, sono disciplinati dalla Parte seconda del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, che prevede anche la possibilità di comminare sanzioni.
Questo decreto, in particolare, pone a carico della Soprintendenza, una volta riconosciuti i rinvenimenti di interesse culturale, il compito di formarne oggetto di notifica al proprietario, possessore o detentore.
I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere. La demolizione e la ricostituzione e lo spostamento sono subordinati all’autorizzazione del Ministero.
La Soprintendenza, tra l’altro, ha facoltà di sospendere interventi relativi a beni culturali anche quando per essi non siano ancora intervenuti la verifica o la dichiarazione dell’interesse culturale.
In particolare rileva, rispetto all’area della concessione mineraria, la presenza di sentieri e di un edificio storico come è meglio evidenziato ai paragrafi 2.3.12, 4.8.1 e 5.8.3.
La viabilità ed il traffico sono elementi fondamentali della circolazione che sono disciplinati dal Codice della strada, approvato con D.L.vo 30.04.1992, n. 285.
Infatti il Codice della strada contiene norme in ordine alla costruzione e tutela delle strade, alla costruzione e classificazione, uso, destinazione, guida e controlli dei veicoli, alle norme di comportamento, illeciti e sanzioni.
Si tratta di aspetti che la proponente tiene nella dovuta considerazione per l’esigenza di trasportare il materiale nei luoghi di trasformazione ed impiego nel rispetto degli obblighi della circolazione.
Le principali norme sul rumore sono:
D.P.C.M. 1 marzo 1991:
“Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”. La norma ha fissato i limiti massimi dei livelli di esposizione al rumore distinti per zone di destinazione d’uso del territorio validi in ambito nazionale;
Legge 26 ottobre 1995, n. 447:
“Legge quadro sull’inquinamento acustico”. Stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione;
Decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 194:
“Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”;
D.P.C.M. 14 novembre 1997:
“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” in attuazione della legge n. 447/95 determina i valori limite di emissione, immissione, attenzione e qualità;
D.P.C.M. 5 dicembre 1997:
“Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”;
D.M. Ambiente 16 marzo 1988:
“Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”;
D.G.R. n. 4313 del 21 settembre 1993:
“Criteri orientativi per le amministrazioni comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella Tab. 1 allegata al D.P.C.M. 1 marzo 1991…”;
L.R. 10 maggio 1999, n. 21:
“Norme in materia di inquinamento acustico”.
Non esistono norme nazionali per la regolamentazione delle vibrazioni indotte dalle attività industriali in generale e dall’impiego degli esplosivi. Si fa, pertanto, riferimento abitualmente alle norme emanate da altri Stati europei (generalmente le Norme DIN tedesche e la normativa svizzera) ed alle norme tecniche:
Norma UNI 9614:
“Misura delle vibrazioni negli edifici e criteri di valutazione del disturbo”;
Norma UNI 9616:
“ Criteri di misura e valutazione degli effetti delle vibrazioni sugli edifici”
Norma DIN 4150:
(Germania) Fissa i limiti della velocità di vibrazione in funzione della frequenza e delle caratteristiche degli edifici da proteggere;
Norma Sn 640 312 a – aprile 92:
(Svizzera) Tiene conto anche del numero dei sismi e prende in considerazione, oltre ai manufatti superficiali e immobili di civile abitazione, anche strutture in sotterraneo tipo gallerie, gasdotti ecc.
L’energia è disciplinata, tra l’altro, dalla legge L. 09.01.1991 n. 10. “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”.
Trattasi di legge importante che favorisce ed incentiva, coerentemente all’attuazione del Piano energetico nazionale, i seguenti obiettivi:
1. il risparmio energetico:
contenimento dei consumi di energia nella produzione e nell’utilizzo dei manufatti;
riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi;
sostituzione più rapida degli impianti dei settori a più elevata intensità energetica;
2. lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia o assimilate.
Sono fonti di energia rinnovabili:
sole, vento, energia idraulica, risorse geotermiche, maree, moto ondoso, trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali;
Sono fonti assimilate alle fonti di energia rinnovabili:
la cogenerazione, intesa come produzione combinata di energia elettrica o meccanica e di calore, il calore recuperabile nei fumi di scarico e di impianti termici, elettrici e dai processi industriali;
3. l’uso razionale dell’energia:
sviluppo preferenziale delle fonti energetiche a più bassa intensità di carbonio.Nell’ambito delle fonti fossili, ciò significa privilegiare lo sviluppo del gas naturale, sia per il suo più basso fattore di emissione di gas serra, sia perché nesso permette di adottare tecnologie di conversione e di uso finale a più alta efficienza;
miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano e trasformano energia;
promozione del risparmio energetico;
utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia;
sostituzione di materie prime energetiche di importazione.
La legge persegue l’obiettivo di coordinare gli strumenti pubblici di intervento ai diversi livelli istituzionali nei settori della produzione, del recupero e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e del contenimento dei consumi.
Per il giacimento in argomento, sito a Schievenin di Quero (BL), l’esame condotto, nei paragrafi precedenti, sotto il profilo normativo ha conseguito le risultanze che vengono di seguito riassunte:
la domanda, oggetto del presente studio, riguarda il rinnovo della concessione mineraria di sali magnesiaci, denominata “Schievenin”, situata in località Schievenin del Comune di Quero (BL), nonché il progetto di nuovo cantiere di coltivazione in essa ricadente e le relative pertinenze anche esterne alla delimitazione della miniera,i in applicazione dell’ articolo 11 del D.P.R. 18.04.1994, n. 382;
la stessa domanda contiene anche la richiesta di sottoporre alla procedura di VIA l’intervento sopra specificato, a norma degli articoli 11 e 23 della L.R. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni, appartenendo alla tipologia progettuale di miniera prevista alla lettera l), dell’allegato A1, della stessa L.R. n. 10/1999 (§1);
le coltivazioni di miniera non vanno confuse con le coltivazioni di cava – distinte dalle miniere a norma dell’art. 2 del R.D. 29.07.1927, n. 1443 e specificatamente disciplinate dalla L. R. 07.09.1982, n. 44 – né con i movimenti di terra specificatamente disciplinati attraverso l’art. 14 della L.R. 08.01.1999, n. 1;
la dolomite della concessione “Schievenin” è stata riconosciuta minerale di prima categoria di miniera, per il suo elevato grado di purezza, dal Consiglio Superiore delle Miniere in data 18.07.1999;
la coltivazione della dolomite da parte della Proponente, è attività caratterizzata da rilevante di interesse pubblico, trattandosi di un bene pubblico dalle riconosciute proprietà e di fondamentale importanza economica e sociale, indispensabile per diversificati e crescenti usi al fabbisogno del mercato e al mantenimento dei livelli occupazionali del settore specifico ed i quelli del relativo indotto (§ 1.2.2). Non a caso i lavori entro il perimetro della miniera sono considerati di pubblica utilità a norma dell’art. 32 del R.D. 29.07.1927, n. 1443;
le leggi specifiche del settore disciplinano l’attività di miniera e comprendono anche le norme di igiene e sicurezza a tutela dei lavoratori e della popolazione.
Da queste leggi non emergono impedimenti assoluti alla realizzazione dell’intervento proposto (§ 2.2.1), ma modalità operative per il buon governo del giacimento e per le esigenze inderogabili di sicurezza;
le leggi connesse all’intervento proposto riguardano la normativa di valutazione di impatto ambientale (VIA), che viene puntualmente applicata per le componenti ambientali interessate dall’intervento stesso di seguito evidenziate (§ 2.2.2);
le normative relative alle polveri e ai gas (§ 2.2.2.3), ai rumori e alle vibrazioni (§ 2.2.2.13), alla qualità delle acque (§ 2.2.2.4), all’uso del suolo (§ 2.2.2.5), alla disciplina della flora (§ 2.2.2.6), alla protezione della fauna (§ 2.2.2.7) non stabiliscono divieti assoluti all’attività di miniera, ma semmai limiti che la progettazione, le misure di mitigazione, comunque perfettibili, e la corretta coltivazione consentono di rispettare (§ 3.2.4.3, 3.3);
l’area dell’intervento proposto ricade in zona 2 della nuova classificazione sismica. Questa classificazione, peraltro, non comporta il divieto di aprire, riaprire, ampliare e coltivare miniere. Ovviamente, occorre tenere conto della classificazione sismica nella necessaria verifica di stabilità. Questa verifica è stata effettuata durante la redazione del progetto di coltivazione. Infatti, per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, tutelati dalle specifiche norme di polizia mineraria e in materia di igiene e sicurezza del lavoro, di cui al D.P.R. 09.04.1959, n. 128, D.P.R. 27.4.1955, n. 547 e successive modifiche ed integrazioni, è stato tenuto in considerazione la classificazione in zona 2 per tutti i tipi di verifiche effettuate: per le verifiche grafiche, inserendo l’azione sismica con la riduzione dell’angolo di attrito dei giunti di discontinuità rilevati di un fattore equivalente all’effetto sismico e, per le altre verifiche (G. Slope) attraverso l’introduzione del coefficiente sismico corrispondente alla classificazione dell’area (§ 4.4.1.5.);
il divieto, stabilito all’art. 22 del P.T.R.C. in vigore, di occludere, chiudere, gli ingressi, alterare la morfologia e usare le grotte come discarica, non trova applicazione al caso in esame, in quanto nessuna grotta del catasto regionale ricade al di fuori dell’area di progetto;
per lo smaltimento di rifiuti saranno rispettate le norme di legge e le disposizioni pianificatorie in vigore;
nell’area del progettato intervento sussistono il vincolo idrogeologico (§ 2.2.2.6) di cui al R.D. 30 12. 1923, n. 3267 ed il vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004 (§ 2.2.2.10).per la presenza del bosco e del sistema dei corsi d’acqua costituito dalla Valle dell’Inferno, Tegorzino e Tegorzo
Questi due vincoli non comportano il divieto assoluto di aprire, riaprire, ampliare e coltivare miniere, ma solamente l’obbligo di ottenere le previste autorizzazioni, sulla base di una valutazione di compatibilità dell’intervento.
La compatibilità, peraltro, discende dall’impostazione del progetto di coltivazione e dalle misure mitigatorie adottate, come viene evidenziato nei successivi paragrafi di questo studio e dei relativi elaborati.
Le modalità di rilascio delle autorizzazioni, riguardanti anche i due suddetti vincoli, sono stabilite dall’art. 19/bis della L.R. 10/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
l’intervento proposto non ricade in area di parco o di riserva naturale, ma in “area di tutela paesaggistica”, denominata “Massiccio del Grappa”.
Questa circostanza conferisce all’area in argomento il carattere di “alta sensibilità” a norma dell’art. 19 delle N.A. del P.T.R.C.
Tuttavia, nessun divieto deriva per l’attività di miniera, a norma dell’art. 17, punto 2, 5° comma, delle N.A. del P.T.R.C., che viene riportato all’attenzione (§ 2.2.2.8): .33 “Le modalità della ricerca e della coltivazione mineraria di cui al R.D. 29.07.1927, n. 1443, avvengono nelle zone interessate dal presente piano, nel rispetto delle procedure di carattere ambientale e paesistico, d’intesa con gli organi dello Stato e della Regione, che formulano il proprio avviso entro il termine di 60 giorni “;
l’intervento proposto ricade nella Sito di Interesse Comunitario (SIC) e Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) IT 3230022 “Massiccio del Grappa”.
Al riguardo sussiste l’obbligo di procedere con le modalità applicative stabilite dalla D.G.R. 22.06.2000, n. 1662.
L’obbligo è rispettato con la redazione e la presentazione dell’Elaborato A3 – Valutazione di incidenza (V.Inc.A.);
l’area del progettato di coltivazione contiene un breve sentiero storico che sarà interessato dai lavori di estrazione e poi ripristinato in fase di ricomposizione ambientale, nonché un edificio storico esterno all’area del progetto di coltivazione, ma interno alla delimitazione della concessione mineraria che sarà oggetto delle mitigazioni individuate ai paragrafi 5.8.3 e 5.8.4.
La salvaguardia di eventuali rinvenimenti, che possono essere riconosciuti di interesse culturale, resta sempre garantita dalle specifiche norme del D.Lgs. 42/2004. Infatti la Soprintendenza ha il potere di impartire le misure che si rendessero eventualmente necessarie nel corso dei lavori;
la viabilità ed il traffico sono elementi fondamentali della circolazione, disciplinati dal Codice stradale.
La Proponente, oltre al rispetto dovuto alle norme, persegue l’obiettivo di eliminare gli impatti sugli abitati di Schievenin e di Quero con la costruzione della “Galleria Schievenin”, pertinenza della miniera, che farà passare direttamente i veicoli di trasporto del materiale in sotterraneo dalla miniera alla ss 348;
in materia di rumori e vibrazioni, nel rispetto delle norme, la Proponente adotterà le misure necessaria per ren dere compatibile l’intervento;
in materia di energia, per quanto risulta di possibile competenza, la Proponente persegue, in particolare, gli obiettivi della L. 09.01.1991, n. 10, attraverso l’uso razionale dell’energia stessa (§ 2.2.2.14, 5.11).
Sulla base di quanto illustrato, sotto il profilo dell’ammissibilità normativa, è ragionevole ritenere che non sussistono divieti prestabiliti che precludono, in via assoluta, la possibilità di rilasciare l’autorizzazione a coltivare la miniera.
Sulle base della legislazione in vigore, di carattere territoriale e settoriale, gli strumenti di pianificazione, che possono interessare l’area di intervento proposto, sono quelli evidenziati distintamente per i seguenti livelli:
a) livello regionale, che dal punto di vista dell’analisi dei rapporti fra intervento proposto e gli obiettivi degli strumenti di pianificazione, comprende specificatamente:
il Programma Regionale di Sviluppo (PRS);
il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera;
il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
il Piano Regionale di Risanamento delle Acque ( P.R.R.A.);
il Piano di Sviluppo Rurale del Veneto;
il Piano Faunistico Venatorio Regionale;
il Piano di Area del Massiccio del Monte Grappa;
il Piano di Sviluppo della Comunità Montana Feltrina;
b) il livello provinciale, che comprende specificatamente:
il Pano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);
il Piano Faunistico Venatorio Provinciale;
c) il livello comunale:
il Piano Regolatore Generale (PRG));
il Piano di Classificazione Acustica.
I Piani territoriali di area vasta costituiscono le proiezioni sul territorio del Programma Regionale di Sviluppo (PRS), mentre i vari livelli di pianificazione sono fra loro coordinati, in modo che ogni livello formi il quadro obbligatorio di riferimento per quelli di livello inferiore (Figura 2.3 – Schema di pianificazione regionale e locale e rapporti di interrelazione).
Figura 2.3 – Schema di pianificazione regionale e locale e rapporti di interrelazione
La Regione del Veneto, con la L.R. 0.03.2007, n 5, ha approvato il Programma regionale di sviluppo (PRS) per il periodo 2007 – 2013. Il PRS stabilisce, ai sensi dell’art. 1 della L.R. 29.11.2001, n. 35. indirizzi, direttive, priorità e prescrizioni per l’azione della Giunta Regionale nella programmazione dell’attività legislativa, nell’esecuzione di quella amministrativa, nonché per l’attività degli enti, delle aziende e agenzie della Regione o degli amministratori delle società e organismi cui essa partecipa.
Gli ambiti di applicazione riguardano:
la centralità della persona e della famigli nella società veneta;
la risorsa ambientale e territoriale;
i fattori propulsivi dell’economia veneta;
le innovazioni istituzionali e organizzative.
Presupposto del suddetto programma è il conseguimento dello “sviluppo sostenibile”, che costituisce fondamentale obiettivo del trattato dell’Unione europea di sostenibilità per lo sviluppo vero di “una crescita sociale ed economica che non comprometta l’integrità degli ecosistemi e la loro capacità di soddisfare i bisogni delle generazioni future e che sia basata su uno sfruttamento razionale delle risorse naturali, soprattutto di quelle non rinnovabili”.
Particolare rilevanza per l’intervento proposto, assumono i seguenti indirizzi:
la tutela dell’ambiente dall’inquinamento atmosferico ed acustico;
la tutela delle acque: gli obiettivi sono il miglioramento dell’ecosistema idrico interno alla Regione e dell’Alto Adriatico ed il raggiungimento del massimo grado di protezione delle risorse idriche, compatibili con lo stato di fatto infrastrutturale e con le previsioni di sviluppo;
la difesa del suolo e la gestione idraulica: obiettivi sono la tutela del territorio , del suolo e del sottosuolo ed, in particolare, un adeguato livello di sicurezza dei bacini idrografici rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e geologico e da valanghe con le finalità della salvaguardia delle persone, delle infrastrutture, dei luoghi od ambienti di pregio paesaggistico, culturale e ambientale;
l’agricoltura: l’obiettivo da conseguire è quello di sostenere il settore agro – alimentare nello sviluppo di strategie finalizzate ad ottenere un vantaggio concorrenziale di prodotto, attraverso la qualità, la certificazione, l’affidabilità delle filiere, l’organizzazione logistica e dei sevizi. Occorrono la sicurezza alimentare, per affrontare l’accesso ai mercati e alla commercializzazione, e la sicurezza ambientale per garantire, nelle pratiche produttive, il rispetto dell’ambiente. L’agricoltura ha di fronte nuove frontiere in termine di offerta di servizi (ambientali, turistici e didattici) che di nuove attività di produzione. Questa prospettiva delinea il passaggio dalla agricoltura tradizionale all’agricoltura della “multifunzionalità”.
Importante è il ruolo delle foreste nelle aree montane. La Regione, tramite la realizzazione della pianificazione forestale in particolare e della filiera forestale in generale, ha posto come finalità la migliore funzionalità del bosco, promuovendo la valorizzazione delle risorse di un dato territorio, allo scopo di svolgere funzioni di produzione legnosa, di erogazione energetica, di protezione dell’ecosistema, di mantenimento del paesaggio, sia in senso ambientale che estetico. Inoltre la difesa del suolo, nella gestione delle aree montane, è sempre stato un obiettivo prioritario, in quanto condizione inderogabile per lo svolgimento delle attività umane e interesse dell’intera comunità regionale;
la protezione, pianificazione e gestione del paesaggio, che è una risorsa fondamentale e una condizione imprescindibile per costruire uno sviluppo sostenibile per il territorio;
la viabilità: l’obiettivo è l’adeguamento della rete viaria, per servire il territorio con infrastrutture misurate sulle esigenze del contesto socioeconomico secondo due priorità:
il raggiungimento di un più alto grado di sicurezza per la circolazione stradale in punti o località di riscontrata pericolosità, ovvero a potenziale rischio di sinistri o eventi esterni;
l’ottimizzazione delle condizioni di circolazione, mediante l’eliminazione di punti singolari caratterizzati da una limitata capacità di deflusso del traffico, a causa della presenza di abitati, e da livelli di servizio inferiori alle attese dell’utenza: si tratta di realizzare, ove possibile, un adeguamento qualitativo del percorso, ovvero di procedere alla realizzazione di tratti stradali in nuova sede, con particolare riferimento all’attraversamento dei centri abitati;
l’energia: gli obiettivi regionali sono l’incentivazione della produzione dell’energia da fonti rinnovabili e l’uso energetico razionale. Infatti, dalla produzione di energia “pulita” derivano benefici quali il risparmio di combustibili fossili, la riduzione delle emissioni inquinanti, la minore vulnerabilità del sistema energetico anche rispetto a crisi di origine esterna ed una migliore distribuzione;
industria: nell’evoluzione del contesto globale, economico e politico, all’interno del quale si colloca, nei primi anni duemila, l’economia veneta, l’attività pianificatoria e programmatica è indirizzata sostanzialmente verso lo sviluppo di azioni di sistema nelle seguenti direzioni:
promozione e sostegno dei distretti produttivi;
innovazione tecnologica, ricerca e sviluppo;
internazionalizzazione del sistema industriale veneto;
governo dei processi di continuità d’impresa;
riqualificazione e razionalizzazione dei tradizionali meccanismi di aiuto alle imprese;
incentivazione delle eccellenze strategiche sul territorio;
la disciplina dell’attività estrattiva: cave e miniere. Gli obiettivi imprescindibili del settore estrattivo sono la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali in coerenza con gli scopi della programmazione economica e della pianificazione territoriale, con le esigenze di salvaguardia del territorio e dell’ambiente e con le necessità di tutela del lavoro e delle imprese, della salute e della sicurezza;
la cultura: è perseguito l’obiettivo di conoscere la propria cultura, nei suoi fattori e nel suo elementi materiali e non materiali, come presupposto al dialogo fra le culture, nel rispetto delle differenze. Solo chi ha piena consapevolezza della propria appartenenza culturale è potenzialmente disponibile a comprendere il valore delle altre, mentre è in grado di proporre il meglio dei suoi contenuti, rendendo possibile la comparazione e lo scambio profittevole che determinano la crescita della civiltà umana;
il turismo: l’obiettivo è l’esercizio da parte della Regione delle funzioni di regia e di coordinamento degli Enti locali e delle strutture private. Funzioni disciplinate dalla legislazione nazionale e regionale.
Fondamentale elemento delle strategie dello sviluppo turistico sono i valori dell’identità veneta sia nella organizzazione del “prodotto” che nelle modalità di offerta da parte della galassia delle imprese.
Lo sviluppo del turismo culturale comporta la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali.
L’intervento di coltivazione mineraria proposto persegue, con il P.R.S., il comune obiettivo dello “sviluppo sostenibile”, in accordo con la Regione del Veneto e l’Unione Europea, per ottenere una crescita sociale ed economica che sia basata sulla utilizzazione razionale delle risorse naturali, specialmente se non rinnovabili, e non comprometta gli ecosistemi e la loro capacità di soddisfare i bisogni delle future generazioni.
Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) [Regione del Veneto, 1993] è stato approvato e riapprovato, rispettivamente, con provvedimento n. 250 del 13.12.1991 e n. 382 del 28.05.1992.
Il P.T.R.C. provvede, con riferimento esclusivo alle competenze regionali e nel rispetto di quelle nazionali, a:
indicare le zone e i beni da destinare a particolare disciplina ai fini della difesa del suolo e della sistemazione idrogeologica, della tutela delle risorse naturali, della salvaguardia e dell'eventuale ripristino degli ambienti fisici, storici e monumentali, della prevenzione e difesa dall'inquinamento, prescrivendo gli usi espressamente vietati e quelli compatibili con le esigenze di tutela nonché le eventuali modalità di attuazione dei rispettivi interventi;
individuare le aree del territorio provinciale nelle quali può essere articolato il Piano Territoriale Provinciale;
indicare, anche in rapporto alla mobilità regionale, i sistemi dei servizi, delle infrastrutture, dei parchi e delle riserve naturali e delle altre opere pubbliche nonché le fasce e le zone di tutela relative ai fiumi, ai canali, ai laghi e alle coste;
indicare il complesso delle direttive, sulla cui base redigere i piani di settore e i piani di area di livello regionale e gli strumenti urbanistici di livello inferiore;
determinare il complesso di prescrizioni e vincoli automaticamente prevalenti nei confronti dei piani di settore di livello regionale e degli strumenti urbanistici di livello inferiore.
L’area del proposto intervento, rispetto alle TAVOLE del P.T.R.C., ricade nella situazione descritta di seguito.
L’area dell’intervento interessa la (TAV. 1), perché attraversoricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico disciplinata dall’art. 7 delle N. di Attuazione; ricade in area di tutela paesaggistica ai sensi della L. 1497/39 e 431/85 disciplinata all’art. 19 delle N.d. A. (TAV. 2); in ambito di alta collina e montagna disciplinato dall’art. 23 delle N. di attuazione (TAV. 3); non interessa significativamente gli elementi del sistema insediativo ed infrastrutturale storico ed archeologico, in quanto la miniera, ricadente nell’area vasta individuata per il presente studio, è comunque esterna ai centri storici di Valstagna e S. Nazario ed è caratterizzata da ogni necessaria mitigazione (§§ 5.8, 7) (TAV. 4); non ricade in ambiti per l’istituzione di parchi e riserve regionali naturali ed archeologiche, ma ricade nell’area di tutela paesaggistica denominata Massiccio del Grappa, disciplinata all’art. 33 delle N. di A. (TAVV. 5 e 9); Il trasporto del materiale dalla miniera ai luoghi di impiego avviene attraverso la costruzione di una galleria, denominata “Schievenin”, e poi attraverso la viabilità primaria (TAV. 6); interessa gli elementi di articolazione del P.T.R.C. (TAV. 8) per la contestualità al P.T.R.C. del Piano di area del Massiccio del Grappa, già approvato; interessa valenze storico-culturali e paesaggistico-ambientali (TAVV. 10.17 e 10.18), risultando assoggettata all’ ambito naturalistico di livello regionale (art. 19 delle N. di A.), al vincolo paesaggistico per la presenza del bosco e per il sistema dei corsi d’acqua Valle dell’Inferno, Tegorzino e Tegorzo (L. 431/85 ora D.Lgs 42/2004), al vincolo idrogeologico ( R.D.L. 3276/1923 e art. 7 delle N. di A.).
I suddetti articoli 7, 19, 23, e 33 delle N. di A. del P.T.R.C. non contengono divieti specifici ed assoluti di aprire e coltivare miniere.
In particolare l’art. 17 delle Norme di Attuazione (N.d.A.) del P.T.R.C. stabilisce il divieto assoluto solo per l’apertura di nuove cave del gruppo A, tra l’altro, in ambito naturalistico di livello regionale, come è il sito di intervento; ma non prevede un divieto assoluto all’ apertura e coltivazione delle miniere. Infatti, al riguardo, il 5° comma dell’art. 17 delle N.d.A. precisa che: “le modalità della ricerca e della coltivazione mineraria di cui al R.D. 29.07.1927, n. 1443, avvengono nelle zone interessate dal Piano, nel rispetto delle procedure di carattere ambientale e paesistico, d’intesa con gli organi dello Stato e della Regione che formulano il proprio Avviso entro il termine di 60 giorni”.
Va evidenziato, subito, che il P.T.R.C. e gli strumenti territoriali e urbanistici generali e attuativi, approvati in attuazione delle direttive del P.T.R.C., a norma dell’art. 5 delle N. di A., hanno valenza paesistico – ambientale e che il P.T.R.C. costituisce il complesso di prescrizioni e vincoli automaticamente prevalenti nei confronti degli strumenti urbanistici di livello inferiore nonché di direttive per la redazione dei Piani Territoriali Provinciali e degli strumenti urbanistici di livello inferiore.
Pertanto, proprio da quanto sopra richiamato, è chiarita la circostanza per la quale non è vietato, in modo assoluto, in generale e nell’area vasta in esame, l’apertura, l’ampliamento e la coltivazione di miniere, oltre che ovviamente la ricerca quando necessaria, anche se la stessa area è assoggettata ai vincoli idrogeologico (art. 7 N.di A.) e paesaggistico ( D.lgs 42/2004) o ricade in ambito naturalistico di livello regionale (art. 19 N. di A.) o nell’area di tutela paesaggistica denominata del Massiccio del Grappa (art. 33 N. di A.).
L’intervento avviene, nell’ambito dell’area vasta individuata per lo studio in esame, ma all’esterno dei centri storici di Valstagna e S. Nazario (art. 24 N. di A.). Al riguardo sono previste le più opportune mitigazioni.
L’intervento, in fine, è previsto nel rispetto delle procedure stabilite dall’art. 17 del P.T.R.C. e con metodo di coltivazione innovativo e caratterizzato dagli accorgimenti dell’ingegneria naturalistica, per restituire al territorio interessato un assetto consono e il più possibile riproducente lo stato naturale morfologico e vegetazionale della valle.
Nella Tavola 2.2.2.8 - P.T.R.C.: TAV. 9 – Aree di tutela paesaggistica regionale è riportata l’area di tutela paesaggistica regionale “Massiccio del Monte Grappa” così come identificata dal P.T.R.C. Nella Tavola 2.3.2 - P.T.R.C.: TAV. 10 – Valenze storico – culturali e paesaggistico - ambientali sono riportate le valenze storico-culturali e paesaggistico – ambientali previste dal Piano per l’area oggetto dello studio.
L’analisi del rapporto tra intervento proposto ed il P.T.R.C. non rivela impedimenti pianificatori di carattere assoluto all’attuazione dell’intervento proposto.
Con deliberazione n. 902 del 4.04.2003 la Giunta Regionale ha adottato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (P.R.T.R.A), in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. 16.04.1985, n. 33 e dal D.L.gs 351/19999.
Il Piano di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera è stato approvato in via definitiva dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 57 dell’11.11.2004.
L’obiettivo del Piano è quello di conseguire una riduzione, entro il 2010, dei livelli di inquinamento, nell’ambito della Regione Veneto, sotto i limiti dei provvedimenti di recepimento delle specifiche norme europee.
Il Piano mette a disposizione delle Province, dei Comuni, di tutti gli altri enti pubblici e privati e dei singoli cittadini un quadro aggiornato e completo della situazione attuale e presenta una stima sull’evoluzione dell’inquinamento dell’aria nei prossimi anni (valutazione preliminare).
Con questo strumento, la Regione Veneto fissa inoltre le linee che intende percorrere per raggiungere elevati livelli di protezione ambientale nelle zone critiche e di risanamento.
Le miniere non sono state considerate dal Piano fra le “fonti di pressione ambientale”.
La L. 18.05.1989, n. 183, prevedeva, in via ordinaria, la redazione e l’approvazione dei piani di bacino per la difesa idrogeologica e la tutela quali- quantitativa delle acque.
Successivamente, allo scopo di mitigare il rischio idraulico ed idrogeologico, la L. 11.12.2000, n. 365, ha previsto il “Piano di Assetto Idrogeologico “ (P.A.I.).
L’area dell’intervento minerario proposto, ricadendo nel territorio del Comune di Quero (BL), appartiene al bacino di rilievo nazionale del fiume Piave, come si evince dal D.P.R. 21.12.1999 della sua delimitazione.
Per il bacino idrografico del fiume Piave, Il Comitato Istituzionale, con deliberazione del 03.03.2004, n. 1, ha adottato il Progetto di Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Piave. Inoltre con deliberazione del 03.03.2004, n. 2, ha adottato le relative misure di salvaguardia.
Questo Piano ha valore di Piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo, tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate le azioni e le norme d’uso del fiume Piave, in ordine alla pericolosità idraulica, geologica e da valanga. A tale scopo il Piano ha classificato il territorio in classi di pericolosità e rischio.
L’intervento riguarda siti del territorio di del Comune di Quero che non ricadono in aree del PAI attualmente classificate a pericolosità geologica, idraulica o da valanga. Pertanto non è necessaria la verifica di compatibilità prevista dall’art. 9, 4° comma, delle norme del PAI.
Le norme di attuazione del suddetto Progetto di Piano stralcio non prevedono divieti specifici ed assoluti all’apertura e all’ampliamento delle coltivazioni di miniera.
Il Piano regionale di risanamento delle acque (P.R.R.A.), redatto ai sensi della L.R. 16.04.1985, n. 33, “Norme per la tutela dell’ambiente” è stato approvato con P.C.R. 01.09.1989, n. 962, e successivamente modificato ed integrato.
Il P.R.R.A è lo strumento di pianificazione della Regione Veneto degli interventi di tutela delle acque , di differenziazione e ottimizzazione dei gradi di protezione del territorio, di prevenzione dei rischi da inquinamento, della individuazione delle strutture tecnico – amministrative deputate alla gestione del disinquinamento.
In particolare il P.R.R.A. disciplina i limiti di accettabilità delle caratteristiche qualitative dello scarico delle acque reflue di pubbliche fognature e di quelle di insediamenti civili che non recapitano in rete pubblica e ciò in relazione alla localizzazione dello scarico, a ciascuna delle “ zone omogenee di protezione”, che costituiscono ambiti dove la tutela delle risorse idriche è definita in funzione dei diversi gradi di vulnerabilità del territorio regionale, in relazione alle caratteristiche idrografiche, geologiche, morfologiche, idrogeologiche ed insediative.
Nell’intento di aggiornare la disciplina del settore delle acque, la Regione ha adottato il “Piano Regionale di Tutela delle Acque” (P.R.T.A.) con D.G.R. 29.12.2004, n. 4453, che stabilisce i seguenti obiettivi di qualità ambientale da raggiungere entro il 31/12/2016:
per i corpi idrici e superficiali e sotterranei deve essere mantenuto o raggiunto lo stato ambientale “buono” (come obiettivo intermedio, entro il 31/12/2008 deve essere raggiunto lo stato ambientale “sufficiente”);
deve essere mantenuto, ove esistente, lo stato ambientale “elevato”;
devono essere mantenuti o raggiunti per i corpi idrici a specifica destinazione, gli obiettivi di qualità stabiliti per i diversi utilizzi dalle normative speciali (acque potabili, destinate alla vita di pesci e molluschi, acque di balneazione).
Il piano di tutela è articolato nelle seguenti parti: stato di fatto, proposte di piano e norme tecniche. Espletato l’esame delle osservazioni, il Piano sarà definitivamente approvato.
Nelle norme dei due piani suddetti non sussistono divieti all’apertura e coltivazione di miniere.
Il Piano agricoltura e ambiente è previsto al 2° comma dell’art. 14 –Tutela dello spazio rurale – della L.R. 08.01.1991, n. 1 ed individua: “ le pratiche di produzione compatibili con l’esigenza di protezione dell’ambiente; le regole e i criteri da osservarsi da parte degli agricoltori, in ordine all’intensità delle produzioni, alla densità del bestiame, alle azioni per ridurre l’impiego di fertilizzanti e degli altri mezzi chimici, alle azioni per il trattamento e l’utilizzazione agricola delle deiezioni degli animali da attuare anche mediante la formazione di consorzi, le zone omogenee e gli ambiti particolarmente sensibili dal punto di vista ambientale nei quali promuovere azioni differenziali di salvaguardia e di tutela, nonché interventi di difesa e di valorizzazione”.
La base conoscitiva di questo piano, a suo tempo solo adottato con decreto del Dirigente Regionale per la tutela del territorio rurale, è confluita nel Piano di Sviluppo Rurale del Veneto (PRS), che ha visto un primo momento di attuazione con il PSR valido per il periodo 2000-2006, mentre attualmente è in fase di approvazione il PSR valido per il periodo 2007-2013, con il quale la Regione ha recepito il Regolamento CE n. 1698/2005 del 20 settembre 2005.
Tale Regolamento prevede, nell’ambito della Programmazione comunitaria per il periodo 2007 – 2013, che il sostegno allo sviluppo rurale sia assicurato attraverso quattro assi di intervento:
Asse 1 - Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale;
Asse 2 - Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale;
Asse 3 - Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale;
Asse 4 - Leader
Nello stesso Titolo II del Regolamento n.1698/2005, viene previsto che ciascun Stato membro presenti un Piano Strategico Nazionale (PSN), che indichi le priorità strategiche dello Stato membro stesso, gli obiettivi specifici collegati, le risorse complessive FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e di cofinanziamento, nonché i PSR regionali previsti e le rispettive dotazioni finanziarie.
Il PSN, dopo una fase di consultazione tra le regioni italiane e il partenariato a livello nazionale, è stato definitivamente approvato in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta del 31 ottobre scorso. Il riparto approvato a livello nazionale ha assegnato al Veneto una dotazione pari a 402,457 milioni di euro di risorse FEASR.
A conclusione di un complesso ed articolato procedimento di definizione, la Giunta regionale, con propria deliberazione del 6.02 2007, n. 205, in attuazione del regolamento (Ce) 1698/2005 ha proceduto all’adozione della proposta di Programma di sviluppo rurale 2007 – 2013, che recepisce, tra l’altro:
gli indirizzi del Piano strategico Nazionale (PSN);
le proposte, le osservazioni e le indicazioni segnalate da parte del,partenariato;
le indicazioni e gli orientamenti generali espressi da Documento Strategico Regionale (DSR);
il parere e le osservazioni espresse dalla competente Commissione consiliare.
Il documento così approvato, è stato trasmesso il 23.02.2007 alla Commissione europea ai fini della necessaria approvazione, che potrà avvenire entro i termini stabiliti dal Regolamento ( mesi).
All’interno della proposta di Programma di sviluppo rurale 2007 – 2013 per la Regione Veneto non sono contenuti riferimenti all’apertura e all’ampliamento di miniere.
La pianificazione faunistica venatoria è articolata a livello regionale e provinciale, rispettivamente a norma degli artt. 8 e 9 della L.R. 09.12. 1993, n. 50.
Il Piano Faunistico Venatorio Regionale, per quanto attiene alle specie carnivore, ha lo scopo di conservare le effettive capacità riproduttive ed il contenimento naturale e, per quanto attiene alle altre specie, il conseguimento della densità ottimale e la sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. Provvede, altresì, a coordinare i piani provinciali. Per la Provincia di Vicenza il Piano è evidenziato al successivo paragrafo 2.3.11.
Il Piano Faunistico Venatorio Regionale è stato approvato con L.R. 17/1996, con validità quinquennale. E’ stato prorogato con L.R. 14.04.2003, n. 11 fino al 31.10.2003. Con L.R. 05.01.2007, n. 1 è stato approvato il nuovo piano.
Il Piano Faunistico Venatorio Regionale non contiene divieti alla ricerca ed alla coltivazione di miniere.
Il Piano di Area “Massiccio del Monte Grappa” o “Massiccio del Grappa”, approvato il 15 giugno 1994 con Provvedimento del Consiglio Regionale n. 930 – Prot. N. 5775, ha assunto valenza paesistica ai sensi e per gli effetti della Legge 29 giugno 1939, n. 1497 e della Legge 8 agosto 1985 n. 431.
Il Piano comprende parte dei territori dei Comuni di Bassano del Grappa, Pove del Grappa, Romano d’Ezzelino, Borso del Grappa, Crespano, Paderno del Grappa, Possagno, Cavaso del Tomba, Pederobba, Alano di Piave, Quero, Feltre, Seren del Grappa, Arsiè, Fonzaso, Cismon del Grappa, S. Nazario, Solagna.
Il Piano d’area, come riportato nel par. 3.1 “Quadro degli obiettivi” della Relazione, affronta prioritariamente i problemi legati alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio, specificando direttive, prescrizioni e vincoli ritenuti necessari per la loro corretta gestione.
La Relazione del Piano al par. 2.7 “Il Sistema dei vincoli e la pianificazione in atto” afferma che il sistema dei vincoli comprende:
il vincolo idrogeologico, esteso a gran parte del Massiccio (oltre 90%);
il vincolo paesistico, applicato ai sensi della legge 1497/1939, che interessa una rilevante percentuale (stimata nell’80%-90%) del territorio;
il vincolo apposto dal PTRC in seguito alla classifica di parte del Massiccio (precisamente quella vicentina) come “area di massima tutela”;
Nel par. 3.3.2 della Relazione è affrontata “l’analisi visiva del Massiccio” ed é affermato che le direttive del Piano “riguardano essenzialmente i comportamenti da adottare nei confronti dei fattori considerati detrattori, cioè potenziali eversori dell’ambiente; in particolare gli interventi edilizi ed infrastrutturali, le attività estrattive, le sistemazioni fondiarie, fino alla microscala della segnaletica e dell’arredo”. Per gli ambiti dominanti pedemontani, “gli interventi vengono drasticamente limitati, ammettendo solamente quelli il cui impatto è accettabile”. Per gli ambiti dominanti montani “le misure previste per il caso precedente sono riviste e riadattate alla situazione, attenuandone la portata”. Gli ambiti conclusi (panorami di fondovalle delle valli chiuse) dal punto di vista operativo, vengono trattati come il primo ambito.
Per quanto riguarda le Norme Tecniche di Attuazione del Piano che più interessano l’area oggetto dello Studio, emerge in particolare quanto segue:
all’art. 8 “Ambiti visuali e panoramici” è affermato che negli ambiti visuali e panoramici deve essere salvaguardato “il paesaggio esistente, evitando tutte le opere o le attività che possono essere causa di alterazione e degrado e favorendo gli interventi di ripristino o riqualificazione, purché finalizzati alla completa ricostituzione del tessuto originario”. Nel merito il Piano d’Area formula direttive e prescrizioni in varie materie fra le quali “attività estrattive”. In proposito, all’art. 9 comma c, è affermato che “in tali ambiti non sono ammesse nuove attività estrattive né ampliamenti di quelle esistenti”;
all’art. 11 “Ambiti di interesse geologico e geomorfologico” viene vietata nell’area interessata dalla presenza di questi elementi ”qualsiasi intervento che possa compromettere l’integrità dei luoghi”;
all’art. 12 “Aree di interesse naturalistico” è affermato che in suddette aree viene favorita la conservazione integrale dei beni esistenti, vietando “tutti gli interventi e le attività che possano causare distruzioni, danneggiamenti e modificazioni dell’ambiente naturale”;
all’art. 13 “zone boscate” sono individuate e disciplinate le zone boscate, consentendo le tradizionali attività silvo-pastorali comunque escludendo quelle che prevedono la eliminazione o l’alterazione dei biotopi presenti;
all’art. 14 “Zone di paesaggio agrario di interesse ambientale” è prevista la conservazione delle zone di paesaggio agrario caratterizzate dalla presenza della coltura della vite e dell’olivo e delle opere e manufatti ad essa attinenti;
all’art. 15 “Aree di interesse storico” sono considerate le aree interessate dalle tracce e testimonianze degli eventi bellici della Grande Guerra 1915-1918;
all’art. 16 “Aree geologicamente instabili” è vietato in queste aree qualsiasi intervento edilizio ed infrastrutturale e sono ammessi solamente gli interventi finalizzati alla difesa del suolo e alla prevenzione dei dissesti idrogeologici;
ai suddetti articoli (artt. 11-16) il Piano precisa che non sono ammesse nuove attività estrattive o ampliamenti di quelle esistenti.
Le limitazioni ed i divieti assoluti, riguardanti le nuove attività estrattive o gli ampliamenti di quelle esistenti, stabiliti nella sopra citata normativa, sono riferibili esclusivamente alle cave e non alle miniere. Infatti l’art. 17 “Attività estrattive” afferma che “in tutto il territorio soggetto al presente Piano di Area non sono ammesse nuove attività estrattive nè ampliamenti di quelle esistenti. (...) E’ fatto salvo l’esercizio delle attività minerarie attualmente assentite dallo Stato. L’esercizio delle attività minerarie assentite successivamente alla data di approvazione del Piano di Area, ivi compresi i rinnovi e gli ampliamenti, dovrà svolgersi secondo quanto indicato dall’articolo 17 delle Norme di Attuazione del PTRC”.
A questo ultimo riguardo va ribadito che:
l’intervento non riguarda l’apertura di una cava del gruppo A – che sarebbe vietata dall’art. 17 del P.T.R.C. – ma la coltivazione di una miniera in atto;
le modalità del richiesto intervento avvengono nel rigoroso rispetto delle procedure di carattere ambientale e paesistico;
il Progetto prevede di ridurre eventuali impatti visivi “mascherando” le operazioni di cantiere, sviluppando i fronti dall’alto al basso con una sorta di coltivazione a “fossa”, e ricomponendo, in modo penecontemporaneo ai lavori di estrazione, i fronti su cui è completata l’estrazione, che altrimenti rimarrebbero esposti alla vista;
per gli articoli 11 “Ambiti di interesse geologico e geomorfologico”, art. 12 “Aree di interesse naturalistico” e art. 16 “Aree geologicamente instabili”, dove vengono sostanzialmente vietati interventi che possano distruggere, danneggiare o compromettere l’integrità dei luoghi e vengono vietate attività estrattive o ampliamenti di quelle esistenti, vale quanto detto in precedenza, evidenziando inoltre che dall’indagine geomeccanica eseguita e allo stato attuale delle conoscenze, la stabilità dei siti allo stato naturale è condizionata in prevalenza dalla possibilità di ribaltamento, che si può sviluppare però solo localmente e su aree poco estese, fattore comunque facilmente scongiurabile con adeguate orientazioni dei pendii in coltivazione;
il Progetto di coltivazione non prefigura interferenze con l’art. 15 “Aree di interesse storico”, attesi l’ubicazione della miniera, il tipo e le modalità della ricomposizione ambientale, nonchè le relative mitigazioni adottate.
Anche se il divieto assoluto e le limitazioni non sono riferibili alle miniere, ma solo alle cave, il progetto di coltivazione è redatto, sia nella fase di estrazione, sia nella fase di ricomposizione ambientale, perseguendo la sua coerenza con gli obiettivi di compatibilità rispetto alle caratteristiche storico – ambientali e gli equilibri ecologici del luogo di intervento. Pertanto valgono al riguardo l’impostazione progettuale (paragrafo 3.2.4.3) e le mitigazioni e le compensazioni illustrate riassuntivamente al capitolo 7 – Sintesi generale delle mitigazioni e compensazioni.
Nella Tavola 2.3.8.a - Piano di Area del Massicci del Grappa “Carta dei valori naturalistici e storici” è riportata la carta dei valori naturalistici e storici che riguardano l’area oggetto dello studio, nella Tavola 2.3.8.b - Piano di Area del Massiccio del Grappa “Carta dei sistemi ambientali, degli ambiti visuali e panoramici” è riportata la carta dei sistemi ambientali, degli ambiti visuali e panoramici, interessanti l’area oggetto dello studio e nella Tavola 2.3.8.c - Piano di Area del Massicci del Grappa “Carta dei vincoli esistenti” sono riportati i vincoli.
In osservanza della normativa statale e regionale la Comunità Montana Feltrina, a partire dal 1994 si è dotata di tre successivi piani pluriennali di sviluppo socio – economico, provvedendo a definire gli obiettivi, a programmare gli interventi e le opere nel territorio di competenza e a individuare gli strumenti idonei al perseguimento degli obiettivi
Con l’ultimo piano, in particolare, ha articolato l’attività nel modo seguente:
analisi della situazione di riferimento, effettuata mediante una diagnosi dei profili demografici, sociali ed economici, ovvero la descrizione e l’analisi delle variabili dalle quali fondamentalmente di pende l’evoluzione della comunità;
individuazione dei principali p unti di forza e di debolezza del territorio, anche attraverso una verifica delle tendenze in atto;
definizione degli obiettivi intesi come potenziamento dei punti di forza e individuazione di possibili soluzioni alle debolezze riscontrate;
individuazione delle azioni collegabili a ciascuno degli obiettivi.
Attraverso il piano di sviluppo socio – economico la Comunità Montana Feltrina vuole dare vita ad un processo di sviluppo integrato, che coinvolga significativamente i seguenti settori: ambiente e territorio, turismo, agricoltura, cultura, istruzione, sport, attività produttive dell’artigianato, dell’industria e del commercio, sanità sicurezza e ordine pubblico, viabilità, servizi associati, lavori pubblici.
Nell’ambito delle azioni individuate non risulta sussistere specifico impedimento assoluto alla coltivazione di miniere.
La Provincia è soggetto di programmazione e di pianificazione territoriale, come già stabilito dalla Legge Regionale 61/85 e dalla Legge 142/90 art. 15.
In adempimento a tali normative la Provincia di Belluno ha predisposto e adottato, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59 del 06.03.1995, il Progetto Preliminare del Piano Territoriale Provinciale (PPPTP).
Il Progetto Preliminare del Piano Territoriale Provinciale (PPPTP) conteneva l’indicazione degli obiettivi e delle scelte urbanistico – territoriali della Provincia di Belluno da sottoporre all’apporto collaborativo di Enti e Organizzazioni sociali ai fini della successiva predisposizione e adozione del P.T.P.
Il 6° comma dell’art. 50 della L.R. 23.04.2004, n. 11, che ha in gran parte abrogato la L.R. 61/85, stabilisce che “ I piani territoriali provinciali già adottati e trasmessi alla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge sono inviati alle province per la loro rielaborazione; da tale data decadono le norme di salvaguardia….”.
Pertanto il PPPTP di Belluno è stato rimesso all’Ente di origine.
Con deliberazione del 20.02.2007, n. 41, in applicazione dell’art. 23 della L.R. 11/2004, la Provincia ha approvato il Documento preliminare finalizzato alla adozione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP, contenente “gli obiettivi generali che si intendono perseguire con il piano e le scelte strategiche di assetto del territorio, anche in previsione degli strumenti di pianificazione di livello sovraordinato” e le “ indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole del territorio”.
Il ruolo del Documento Preliminare nella nuova legge regionale urbanistica è quello di avviare la formazione del PTCP ed attivare la fase di concertazione relativa alle scelte strategiche per lo sviluppo provinciale e alle loro declinazioni territoriali, nonchè costituire da cerniera di congiunzione con il Piano Strategico.
I tre principi cardine del governo territoriale che il PTCP perseguirà e declinerà alla specificità provinciale sono: sussidiarietà, sostenibilità e partecipazione.
Il principio della sostenibilità è ormai diffusamente conosciuto come quello che soddisfa i bisogni della popolazione esistenti senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni, minimizzando le conseguenze negative e massimizzando quelle positive.
In tale contesto il PTCP persegue il suddetto principio in ordine ai valori naturalistici con le seguenti misure:
tutela e valorizzazione delle qualità naturali uniche ed eccezionali dell’ambiente montano e del suo patrimonio floro – faunistico;
gestione coordinata e semplificata del sistema vincolistico;
crescita di una cultura di un sistema produttivo inserito nella logica della sostenibilità ambientale;
contenimento delle pericolosità idrogeologiche;
implemento della gestione sostenibile della risorsa acqua;
contenimento del fenomeno “cave – miniere”;
mantenimento di buoni livelli della qualità dell’aria;
controllo delle emissioni e certificazione ambientale;
riciclaggio e valorizzazione del rifiuto prodotto;
sostegno ai progetti di produzione energetica innovativa per la realizzazione di un efficiente network energetico e per un migliore efficienza energetica (teleriscaldamento, fotovoltaico, biomasse, energia rinnovabile).
Con riferimento alla specifica situazione dell’area riguardante una concessione mineraria assentita addirittura prima delle approvazioni del PTRC, del PAMG e del PRG ed di un progetto di coltivazione con relative pertinenze impostato senza modificare la delimitazione originaria della stessa concessione e con l’adozione di ogni mitigazione possibile (cap. 3, 4, 5, 6, 7) l’intervento proposto, risulta coerente con la logica del perseguimento della sostenibilità sopra evidenziato.
Rispetto al suddetto documento pianificatorio, che non pone divieti assoluti per la coltivazione delle miniere, non sono prefigurati impedimenti all’intervento proposto.
La legge n.157/92 ha introdotto esplicitamente il concetto della pianificazione nella normativa inerente la conservazione e l’utilizzo della fauna selvatica, dando più precisamente compito alle Province, entro il coordinamento delle Regioni, di elaborare Piani Faunistico-Venatori da aggiornare ogni cinque anni. La Provincia di Belluno è stata una delle prime del Paese ad elaborare il proprio Piano, nel 1995. Con E’ giunta ormai alla seconda revisione, riguardante il periodo 2003 -208.
L’aggiornamento 2003-2008 del Piano Faunistico-Venatorio provinciale, approvato con deliberazione 49/385 del 25.06.2003, riprende ed approfondisce, per vari aspetti in misura sostanziale, le versioni e gli aggiornamenti precedenti del Piano Faunistico-venatorio della Provincia di Belluno (De Battisti e Masutti, 1995; Ramanzin et al., 2000), come strumento di orientamento e ordinamento delle attività di gestione della fauna selvatica e del prelievo venatorio. Esso propone (o conferma) valutazioni ambientali, zonizzazioni del territorio ed obiettivi di gestione, criteri di monitoraggio e modalità di prelievo venatorio della fauna selvatica.
In particolare gli obiettivi di questo Piano [Provincia di Belluno, 2003] possono essere sintetizzati come segue:
1. produrre una cartografia informatizzata di descrizione territoriale-amministrativa e dell’ambiente della Provincia di Belluno, aggiornata e sufficientemente dettagliata da poter essere impiegata sia come base di riferimento per le elaborazioni effettuate secondo gli scopi del Piano, sia per ulteriori approfondimenti ed impieghi;
2. definire la destinazione differenziata del territorio, in base ai diversi Istituti provinciali: Riserve Alpine di Caccia (RAC), Aziende Faunistico-Venatorie (AFV), oasi di protezione, ecc..
3. produrre, per il capriolo ed il camoscio, dei modelli di stima dell’idoneità ambientale da utilizzare come punto di partenza per le scelte gestionali. Trattandosi di modelli “gestionali” e non meramente biologici, assolvono alla funzione di strumenti di lavoro che potranno (dovranno) essere aggiornati nel tempo mano a mano che l’evoluzione delle popolazioni (e delle conoscenze) lo richiederà;
4. effettuare una sintesi e una valutazione dello stato delle conoscenze, biologiche e gestionali, sulle principali specie di interesse venatorio (oltre ad alcune specie non cacciabili di rilievo per l’ambiente alpino);
5. proporre degli obiettivi di gestione per ogni specie, il più possibili precisi in relazione alla conoscenza della sua situazione, per il prossimo quadriennio;
6. proporre dei criteri di monitoraggio delle popolazioni, sulla base del principio che il monitoraggio continuo deve essere la base di ogni valutazione. A tale riguardo sono stati seguiti alcuni principi generali: puntare ad una progressiva integrazione fra variabili gestionali e relativa georeferenziazione, in modo da consentire nel tempo l’elaborazione di analisi dei rapporti fauna-ambiente sempre più utili alla gestione; proporre dei metodi di miglioramento, non delle “rivoluzioni” delle valutazioni attualmente effettuate; favorire l’integrazione dei controlli per più specie diverse; considerare pochi parametri di cui però ottenere una misura affidabile ed estesa sul territorio; impostare un monitoraggio integrato nelle sue varie componenti, che possano interagire tra loro confermandosi e confrontandosi a vicenda per un continuo aggiornamento;
7. proporre dei criteri generali per la definizione dei piani di abbattimento di ogni specie soggetta a prelievo venatorio. Anche in questo caso l’impostazione seguita è stata quella di evitare da un lato eccessivi perfezionismi o calcoli complessi, in base al principio che l’elasticità biologica naturale si può riflettere in una elasticità gestionale, ma di favorire dall’altro il rispetto delle regole e la raccolta delle informazioni che possono derivare dall’attività venatoria correttamente valorizzata.
8. individuare, infine, prospettive e, nel caso, priorità, di approfondimenti futuri sia delle modalità gestionali e di monitoraggio, sia dello stato delle conoscenze sulle diverse specie. Sussiste, infatti, la convinzione che la pianificazione faunistico-venatoria sia un processo di miglioramento continuo, di cui gli strumenti e le valutazioni prodotte con questo Piano sono solamente una tappa. In questo processo le valutazioni di idoneità ambientale, il monitoraggio faunistico e per quanto di competenza ambientale, il monitoraggio e la valutazione delle attività e dei risultati gestionali sono dei passi tra loro strettamente connessi in un continuo confronto e supporto reciproco (Figura 2.3.11 - Il monitoraggio integrato delle diverse componenti della pianificazione faunistico-venatoria).
Figura 2.3.11 - Il monitoraggio integrato delle diverse componenti della pianificazione faunistico-venatoria.
Gli strumenti a disposizione per l’utilizzo delle informazioni, fra cui in particolare i GIS (“Geographic Information Systems”) per la gestione su base territoriale delle informazioni, di cui anche il Corpo di Polizia Provinciale è dotato, hanno fatto negli ultimi anni notevoli progressi consentendo un approccio moderno di questo tipo.
Il Piano non contiene divieti alla ricerca e coltivazione di miniere.
L’intervento in studio interessa l’area vasta ricadente nel territorio del Comune di Quero, che, pertanto, è stato preso in considerazione attraverso l’esame del P.R.G.
Il P.R.G. del Comune di Quero è stato approvato con D.G.R.V. n. 3593 del 10.11.2000, pubblicato sul B.U.R. del Veneto n. 106 del 05.12.2000.
Sulla base della documentazione del P.R.G. vigente, ed in particolare dell’ Elab. N - Documento in CDROM: tavv. 13.1.a, b, c del P.R.G., sono evidenziabili i seguenti elementi significativi:
l’area vasta interessa le sottozone agricole: E 1.1 – bosco (vincolo L. 431/1985 ora D.Lgs 42/2004), E.1.4 – scarpate boscate di tutela del terrazzamento, E 2.1 – coltivate di fondovalle ed E 2.2 – coltivate di pendio di valore ambientale ed E 2.3 – coltivate di valore paesaggistico;
il progetto di coltivazione ricade interamente in sottozona E 1.1, come la relativa strada pertinenziale d’arroccamento, mentre il progetto della costruenda “Galleria Schievenin”, pure pertinenza dell’omonima miniera, interessa sia la sottozona E 1.1, sia le sottozone E.2.1 ed E 2.2. Va sottolineato, peraltro, che la galleria è in sotterraneo dalla miniera allo sbocco sulla ss n. 348 “Feltrina” e che, invece, l’opera stradale di raccordo, a piano campagna, ricade nelle sottozone E 1.4, E 2.1 ed E 2.3 e risulta interessata dal vincolo idrogeologico e paesaggistico;
l’area del progetto di coltivazione è interessata dalla presenza dei corsi d’acqua vincolati costituenti il sistema Tegorzo, Tegorzino, Valle dell’Inferno e dal corso d’acqua, non vincolato, della Valle della Storta.
La strada che porta in località Costa Cavrera, ad eccezione dell’ingresso, resta esterna all’area di intervento estrattivo e ricade parte all’interno della delimitazione della concessione e parte all’esterno della stessa; ricade invece sulla parte marginale bassa dell’area mineraria da coltivare un breve sentiero storico, in destra del torrente Tegorzino;la parte terminale di una derivazione verso Valle della Storta, appartenente al sentiero storico passante per Costa Cavrera, è attraversata dalla strada di arroccamento (§ 5.8.3, 5.8.4).
i vincoli di elettrodotto interessano l’area vasta, ma non l’area del progetto di coltivazione proposto, come risulta dalle tavole soprariportate.
Il tracciato della “Galleria Schievenin” intersecherà quello della Galleria – Canale dell’ENEL. (Elaborato B2 - Galleria Schievenin ).
L’area dell’intervento proposto (coltivazione mineraria e relative pertinenze) non interessa le delimitazioni delle aree di tutela delle sorgenti: sorgente Tegorzo in Val di Pont, sorgente sotto case Maiul in Val Prada e sorgente presso il sentiero CAI n. 841 in Val di Ceneso.
Le direttive, prescrizioni e vincoli (N.A). più significative per l’intervento proposto, contenute nel documento comunale “Norme di attuazione del P.R.G. – Variante generale approvata con DGR del 10.11.2000, n. 3593, sono di seguito richiamate, unitamente alle considerazioni relative alla specificità dl caso:
l’art. 17 – “Articolazione del Piano sul territorio comunale”. Nel secondo comma è chiarito che nelle N.T.A è precisata per ogni zona omogenea l’appartenenza o coincidenza con le aree individuate in adeguamento al PAMAG e il riferimento alle relative prescrizioni ed indirizzi;
l’art. 26 – “Suddivisione del territorio agricolo in zone”. Il territorio agricolo è suddiviso nelle seguenti sottozone:
E 1, aventi colture speciali e comprendenti: E 1.1 – bosco (vincolo L. 431/1985 ora D.Lgs 42/2004), E 1.2 – pascolo, E 1.3 – zone incolte, E.1.4 – scarpate boscate di tutela del terrazzamento, E 1.5 – aree golenali;
E 2, di primaria importanza per la funzione agricolo – produttiva, distinte in base alle caratteristiche produttive di composizione e localizzazione: E 2.1 – coltivate di fondovalle, E 2.2 – coltivate di pendio, E 2.3 – coltivate di valore paesaggistico, nuclei rurali E 4 – nuclei rurali abitati di valenza ambientale.
Le possibilità di intervento per ciascuna zona sono diversificate a seconda della natura e delle caratteristiche anche geologiche dei terreni, delle capacità produttive delle aziende agricole e della consistenza del patrimonio edilizio esistente. Le relative norme sono riportate negli articoli da n. 27 a n. 38 delle NA del PRG;
l’art. 27 – “ Destinazione d’uso delle zone agricole”. Stabilisce, specificatamente ed in modo esclusivo, quali elementi (edifici ed attività) possono essere insediate nelle suddette sottozone agricole. Le miniere non fanno parte degli elementi elencati. Tuttavia, al riguardo, vale quanto dispongono il PTRC ed il PAMAG, le cui norme sono sovraordinate e prevalenti rispetto a quelle del PRG.
Il 5° comma del punto 2 dell’art. 17 del PTRC stabilisce esplicitamente che “le modalità della ricerca e della coltivazione mineraria di cui al R.D. 29.07. 1927, n. 1443, avvengono nelle zone interessate dal presente piano, nel rispetto delle procedure di carattere ambientale e paesistico d’intesa con gli organi dello Stato e della Regione che formulano il proprio avviso entro il termine di 60 giorni”.
L’articolo 3 del PAMAG stabilisce che: “I Comuni interessati dal Piano d’area recepiscono nel proprio PRG le prescrizioni e i vincoli del Piano di area”.
Con questa disposizione vale e resta prevalente, rispetto al subordinato strumento urbanistico comunale, quanto stabilito anche al 4° comma dell’art. 17 dello stesso PAMAG: “E’ fatto salvo l’esercizio delle attività minerarie attualmente assentite dallo Stato. L’esercizio delle attività minerarie assentite successivamente alla data di approvazione del Piano di Area, ivi compresi i rinnovi e gli ampliamenti, dovrà svolgersi secondo quanto indicato dall’art. 17 delle norme di attuazione del PTRC”.
Per il caso in argomento, occorre tenere presente che non si tratta di rilascio di una nuova concessione mineraria, ma più semplicemente del rinnovo della durata per la coltivazione di una miniera la cui concessione è stata già assentita l’11.03.1988, addirittura prima dell’approvazione del P.T.R.C, avvenuta con P.C.R. n. 250 del 13.12.1991, prima dell’approvazione del P.A.M.A.G, avvenuta con P.C.R. del 15,06.1994, n. 930, e prima del primo P.R.G. di Quero, approvato con D.G.R. del 16.06.1996, n. 1671, nonché prima del secondo P.R.G. dello stesso Comune approvato con D.G.R. del 10.11.2000, n. 3593 e successive modificazioni;
l’art. 28 – “Modalità di intervento e norme generali”. Stabilisce, limitatamente all’edificazione (l’attività di coltivazione mineraria non deve essere confusa con quella di edificazione), l’obbligo di mantenere e rispettare i corsi d’acqua, siano essi a carattere permanente o stagionale con le distanze previste dall’art. 67 e di fare ricorso all’indagine geologica prima di qualsiasi intervento.
L’interevento proposto non viola la disposizione per quanto applicabile al caso in argomento;
l’art. 29 – “Norme comuni alle aree a bosco, a pascolo e incolte (sottozone E 1.1, E1.2 E 1.3). Disciplina le modalità di intervento e i divieti riguardanti gli edifici di interesse storico ambientale (parti 8 e 9 delle N.A), i beni culturali (parte 9, art. 63 delle N.A.) e le nuove strade.
Nel caso in esame rileva la presenza di un breve sentiero storico, nella parte marginale di base dell’area del progetto di coltivazione e l’attraversamento da parte della strada di arroccamento della derivazione verso la Valle della Storta, circostanze per le quali vengono svolte specifiche considerazioni al successivo art. 68 delle N.A.
Con riferimento al divieto di costruire nuove strade, occorre tenere presente che l’intervento prevede la costruzione delle pertinenze della miniera, costituite dalla strada di arroccamento, illustrata nell’appendice al progetto di coltivazione dell’Elab. B1, e della “Galleria Schievenin” illustrata nell’Elab. B2 – “Galleria Schievenin”.
In quanto pertinenze della miniera (art 23 del R.D. 29.07.1927, n. 1443) fanno parte di quanto dispone il sopraccitato 4° comma dell’art. 17 del P.A.M.G. in ordine alla possibilità di esercizio dell’attività mineraria già assentite dallo Stato, come la miniera “Schievenin”, od anche assentite successivamente;
l’art. 30 – “Aree a bosco”. Riguarda le prescrizioni contenute nel precedente art. 29 che sono richiamate ed integrate da altre sul taglio colturale, forestazione e riforestazione, situazioni di emergenza e l’edificazione. Per l’intervento proposto vale quanto affermato all’art. 29;ù
l’art. 33 – “Norme comuni alle scarpate e aree golenali”. La sottozona E 1.4 rileva per la presenza della scarpata del raccordo tra la SP 21 da e per Schievenin e la SR n. 348 “Feltrina”, opera di interesse pubblici necessaria per migliorare le condizioni di sicurezza del traffico;
l’art. 34 – “Norme comuni alle zone agricole E2”. Nelle sottozone E 2, precisamente E 2.1 – coltivate di fondovalle e E 2.2 – coltivate di pendio di valore ambientale ed E 2.3 – coltivate di valore paesaggistico, è vietata la costruzione di nuove strade. Al riguardo va tenuto presente che queste zone non riguardano l’area del progetto di coltivazione proposto, né la relativa strada di arroccamento.
Le suddette zone E 2.11 ed E 2.3 ricadono, invece, su tratti del tracciato della “Galleria Schievenin”, la quale, in qualità di pertinenza sotterranea, della miniera, come già evidenziato al precedente art. 29, non soggiace al divieto di costruire nuove strade stabilito dall’articolo 34 in esame.
Il raccordo esterno alla galleria, nella valle del Piave, che interessa in superficie e marginalmente le sottozone E 2.1 ed E 2.3, non costituisce una nuova strada, ma un’opera funzionale di raccordo stradale fra strade pubbliche esistenti (art. 39 – Sedi viarie), con carattere di pubblica utilità, in quanto ha lo scopo di migliorare le attuali condizioni di sicurezza, attraverso la canalizzazione del traffico con la costruzione di adeguata rotatoria nel punto d’innesto da e per il centro di Quero. Per questa opera, che regolerà anche il traffico della galleria pertinenziale della miniera, la Ditta è disponibile a concorrere, con gli Enti competenti, nella spesa di realizzazione.
artt. 63 – 71 – “Beni culturali”. Costituiscono la parte nona delle NA del P.R.G. Al riguardo la costruenda “Galleria Schievenin”, pertinenza dell’omonima miniera, non avrà alcuna interferenza, trattandosi di opera completamente in sotterraneo.
L’area del progetto di coltivazione e il progetto della strada di arroccamento interferiscono con la presenza del sistema dei corsi d’acqua vincolato costituito dal Tegorzo – Tegorzino – e Valle dell’Inferno, con la presenza del corso d’acqua non vincolato della Valle della Storta, nonché con quelle di un breve sentiero storico di 250 m circa in destra del torrente Tegorzino e l’attraversamento della parte terminale della derivazione verso il fondo di Valle della Storta di altro sentiero storico che passa per Costa Cavrera (Elab. N - Documento in CDROM: tavv. 13.1.a, b, c del P.R.G.).
Rispetto ai corsi d’acqua i lavori saranno eseguiti secondo quanto stabilito dall’art. 67 – Corsi d’acqua delle N.A.
In ordine ai sentieri storici, rileva l’art 68 – sentieri storici delle NA. Il P.R.G individua i principali sentieri, mulattiere, percorsi su cengia, di origine o di interesse storico nelle planimetrie in scala 1:0000 e stabilisce gli interventi ammessi.
Al riguardo occorre considerare i seguenti elementi:
a) per il sentiero in destra del torrente Tegorzino:
il sentiero ricade all’interno della concessione mineraria in vigore “Schieveninin”, assentita l’11. 03.1988;
la concessione mineraria è preesistente all’individuazione del carattere storico del sentiero;
il sentiero, a seguito dei lavori, sarà in parte salvaguardato e nella restante parte sarà valorizzato nella funzione, negli elementi costitutivi caratteristici e nella memoria, in modo da permettere, come previsto dall’articolo riportato, l’utilizzo agro – silvo – pastorale del tracciato, che sarà ricostruito in fase di ricomposizione ambientale della miniera;
per il sentiero passante per Costa Cavrera:
- la strada di arroccamento interessa la suddetta derivazione nella parte terminale del sentiero con un semplice attraversamento che risulta del tutto trascurabile in ordine sia agli effetti sul tracciato, sia alla sua funzione;
c) per l’edificio di interesse storico:
- l’edificio di interesse storico, contraddistinto con il numero 2 e denominato C. Begnaminon, non ricade all’interno dell’area del progetto di coltivazione. Gli impatti dei lavori e le relative mitigazioni sono presi in considerazione e definiti ai paragrafi 5.8, 5.10, capp. 6 e 7 e nell’Elab C – Vibrazioni indotte.
Dall’esame della cartografia e delle NA del P.R.G è confermato che alcuni divieti e limitazioni, riscontrabili nella pianificazione del Comune di Quero, non sono riferibili alle miniere, che le interferenze prevedibili sono mitigabili sia attraverso l’impostazione del progetto di coltivazione, sia con specifiche misure di mitigazione, come è evidenziato ai paragrafi 5,6,7. e che, pertanto, è ragionevole ritenere che non sussistano impedimenti di carattere normativo – pianificatorio all’approvazione dell’intervento proposto.
Il Comune di Quero si è dotato del Piano di zonizzazione acustica sensi dell’art. 3 della L.R. 10.5.99 n. 21. Il piano individua con colori diversi le aree del territorio comunale, distinte in 6 classi di zonizzazione, in conformità ai limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14.11.97 che ha stabilito i valori limite assoluti (Leq in dBA) emissione, i quali corrispondono ai limiti di immissione stabiliti dal D.P.C.M. 1.3.1991 ridotti di 5 dB(A). I valori limite di immissione in ambiente, riferiti alla globalità delle sorgenti presenti, sono riportati nella Tabella 2.3.13 - Valori limite assoluti /Leq in dBA) di immissione in ambiente
Tabella 2.3.13 - Valori limite assoluti /Leq in dBA) di immissione in ambiente
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Classi di destinazione |
Tempo di riferimento Diurno (6.00-22.00) |
Tempo di riferimento Notturno (22.00-6.00) |
Indice cromatico di zonizzazione |
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Classe I: Aree particolarmente protette Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago; aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc |
50 |
40 |
verde |
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Classe II: Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare a bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali od artigianali. |
55 |
45 |
giallo |
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Classe III: Aree di tipo misto Rientrano in questa classe le aree interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impegnano macchine operatrici. |
60 |
50 |
ocra |
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Classe IV:Aree di intensa attività umana Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie. |
65 |
55 |
rosso |
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Classe V: Aree prevalentemente industriali Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. |
70 |
60 |
viola |
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Classe VI: Aree esclusivamente industriali Rientrano in questa classe le aree interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. |
70 |
70 |
azzurro |
Il suddetto piano non preclude l’attività di miniera, ma detta limiti in ordine alla emissione ed immissione di rumore.
Lo studio dell’inquinamento acustico è sviluppato al paragrafo 5.10.
L’intervento proposto riguarda il nuovo progetto di coltivazione e la costruzione delle relative pertinenze minerarie costituite dalla strada di arroccamento e dalla “Galleria Schievenin”, nonché il rinnovo della durata della concessione mineraria di sali magnesiaci, denominata “Schievenin”, situata nell’omonima località, nel Comune di S. Quero, (BL), previa valutazione di impattp ambientalew a norma degli articoli 11 e 23 della L.R. 26.03.1999, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni. La concessione mineraria, che resta nella sua delimitazione originartia, è illustrata al precedente paragrafo 1.3.3, mentre il progetto della nuova coltivazione è descritto al capitolo 3 - Quadro progettuale.
L’esame condotto, riguardante la coerenza del suddetto intervento con la disciplina pianificatoria dell’area interessata, ha conseguito i risultati di seguito riassunti per ciascun piano considerato:
Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.): l’intervento proposto persegue, con il P.R.S., il comune obiettivo dello “sviluppo sostenibile”, in accordo con la Regione e con l’Unione Europea, per ottenere una crescita sociale e economica che sia basata sulla utilizzazione razionale delle risorse naturali specialmente se non rinnovabili e non comprometta gli ecosistemi e la loro capacità di soddisfare i bisogni delle generazioni future;
Piano Regionale Territoriale di Coordinamento ( P.T.R.C.): l’analisi del rapporto tra intervento di miniera proposto e il P.T.R.C. non rivela impedimenti pianificatori di carattere assoluto, ma pone la necessità di usare correttamente e di salvaguardare il territorio, adottando ogni misura possibile di mitigazione “.. nel rispetto delle procedure di carattere ambientale e paesistico, d’intesa con gli organi dello Stato e della Regione..”, come stabilito dall’art. 17, comma 5°, delle N.di A. dello stesso P.T.R.C.;
Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (P.R.T.R.A.): l’obiettivo perseguito è una riduzione, entro il 2010, dei livelli di inquinamento, nell’ambito della Regione Veneto, sotto i limiti dei provvedimenti di recepimento delle specifiche norme europee. Le miniere non sono state considerate dal Piano fra le “fonti di pressione ambientale”;
Piano di Assetto Idrogeologico (PAI): il nuovo progetto di coltivazione non ricade in alcuna delle aree a pericolosità idraulica, geologica e da valanga, come risulta dall’esame della relativa cartografia relativa all’area di intervento.Da ciò deriva la non necessità di procedere alla verifica di compatibilità prevista dall’art. 9, comma 4°, delle norme del PAI;
Piano Regionale di Tutela delle Acque (P.R.T.A.): né il vecchio Piano Regionale di Risanamento delle acque, né l’adottato Piano Regionale di Tutela delle Acque pongono divieti all’apertura e alla coltivazione delle miniereL’intervento proposto rispetterà, per quanto possa essere di competenza, gli obiettivi di qualità ambientale stabiliti per il 31.12.2016;
Piano di Sviluppo Rurale del Veneto (P.R.S.V): all’interno della proposta di Programma di sviluppo 2007 – 2013 per il Veneto non sono contenuti riferimenti alle miniere;
Piano Faunistico Venatorio Regionale: questo piano non contiene divieti alla ricerca ed alla coltivazione delle miniere;
Piano di Area del Massiccio del Grappa (P.A.M.G.). Il Piano formula direttive e prescrizioni in varie materie fra cui le “attività estrattive”. In particolare l’art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione afferma che “ in tutto il territorio soggetto al presente Piano di Area non sono ammesse nuove attività estrattive né ampliamenti di quelle esistenti…E’ fatto salvo l’esercizio delle attività minerarie attualmente assentite dallo Stato. L’esercizio delle attività minerarie assentite successivamente alla data di approvazione del Piano di Area, ivi compresi i rinnovi e gli ampliamenti, dovrà svolgersi secondo quanto indicato dall’art.17 delle norme di attuazione del P.T.R.C.” sopra richiamato. L’intervento proposto riguarda proprio una miniera e, pertanto, non è precluso. Infatti è redatto adottando le misure idonee a mitigare gli impatti conseguenti, in modo da renderlo coerente con gli obiettivi di compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e nel rispetto delle previste procedure;
Piano di Sviluppo della Comunità Montana Feltrina. Nell’ambito delle azioni individuate con l’ultimo piano di sviluppo approvato non risulta sussistere specifico divieto assoluto alla coltivazione di miniere;
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). Il Progetto Preliminare del Piano Territoriale Provinciale del 1995 è stato restituito in applicazione dell’art. 50, 6° comma, della L.R. n. 11/2004.
Con deliberazione del 20.02.2007, n. 41, in applicazione dell’art. 23 della L.R. 11/2004, la Provincia ha approvato il Documento preliminare finalizzato alla adozione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP, contenente “gli obiettivi generali che si intendono perseguire con il piano e le scelte strategiche di assetto del territorio, anche in previsione degli strumenti di pianificazione di livello sovraordinato” e le “ indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole del territorio”.
Rispetto al suddetto documento pianificatorio, che non pone divieti assoluti per la coltivazione delle miniere, non sono prefigurati impedimenti all’intervento proposto.
Piano Faunistico Venatorio Provinciale. Come per il piano Faunistico Venatorio Regionale, questo piano non contiene divieti alla ricerca ed alla coltivazione delle miniere;
Piano Regolatore Generale. Dall’esame della cartografia e delle NA del P.R.G è confermato che alcuni divieti e limitazioni, riscontrabili nella pianificazione del Comune di Quero, non sono riferibili alle miniere, che le interferenze prevedibili sono mitigabili come è evidenziato ai paragrafi 5, 6, 7 e che, pertanto, è ragionevole ritenere che non sussistono impedimenti di carattere normativo – pianificatorio all’approvazione dell’intervento proposto;
Piano di classificazione acustica. Il Comune di Quero è dotato del Piano di zonizzazione acustica sensi dell’art. 3 della L.R. 10.5.99 n. 21. Il suddetto piano non preclude l’attività di miniera, ma detta limiti in ordine alla emissione ed immissione di rumore. Lo studio dell’inquinamento acustico è sviluppato al paragrafo 5.10.
In conclusione, gli strumenti di pianificazione considerati pongono obiettivi e stabiliscono limiti e metodologie operative per azioni di salvaguardia, ma anche di sviluppo sostenibile, attraverso misure di mitigazione: non dettano divieti assoluti all’attività di miniere.
L’intervento proposto, pertanto, si prefigura sostanzialmente coerente con l’assetto territoriale delineato dalla pianificazione regionale, dagli Enti intermedi e locali.
Le interferenze sul piano degli impatti visivi e di natura ambientale e naturalistica, vengono mitigati, come già rilevato in precedenza, sia dalla stessa impostazione degli interventi progettuali, sia dalle specifiche misure di mitigazione.
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