2.Quadro programmatico

2.1Finalità e contenuti

Il quadro normativo e programmatico, riguardante la coltivazione di miniera, è delineato da leggi specifiche e da leggi e piani connessi al settore estrattivo.

Di seguito vengono elencati leggi e piani ed evidenziati i relativi aspetti di interesse, al fine di valutare la proposta di intervento in esame, sotto il profilo della ammissibilità normativa e della coerenza con la pianificazione.

In particolare nella prima parte del presente quadro vengono esposti gli elementi conoscitivi riguardanti l’ammissibilità normativa dell’intervento proposto.

Nella seconda parte, invece, sono analizzati, suddivisi nei distinti livelli di competenza degli Enti che disciplinano l’uso del territorio, gli strumenti di pianificazione territoriale e settoriale, con riferimento alla coerenza tra gli stessi e l’intervento proposto.

2.2Leggi

La disciplina mineraria deriva dalla Costituzione, dal Codice Civile, dalle leggi dello Stato e dalla Regione.

La legge costituzionale 28.10.2001, n. 3, ha profondamente innovato il titolo V della Costituzione, con l’attribuzione alle Regioni della potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Il Codice Civile tratta delle miniere agli articoli 820 (Dei frutti), 826 (Patrimonio dello Stato), 828 (Destinazione del patrimonio indisponibile), e 840 “ Limiti della proprietà del sottosuolo”.

Le coltivazioni di miniera non vanno confuse con le coltivazioni di cava – distinte dalle miniere a norma dell’art. 2 del R.D. 29.07.1927, n. 1443, e specificatamente disciplinate dalla L.R. 07.09.1982, n. 44 – né con i movimenti di terra pure specificatamente disciplinati attraverso l’art. 14 della L.R. 08.01.1999, n. 1.

Le principali leggi che interessano le miniere, possono essere distinte nei due seguenti gruppi:

2.2.1Leggi specifiche

Vengono richiamate le normative specifiche, sia regionali che nazionali, che regolamentano l’attività estrattiva, sia sotto il profilo tecnico – amministrativo, sia sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori e dei terzi, sia le norme di tutela della salute e dell’ambiente.

2.2.1.1Disciplina della ricerca e coltivazione delle miniere

Per quanto riguarda la disciplina della ricerca e della coltivazione delle miniere, vanno citate le seguenti normative:

Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale”.

L'attività mineraria nel territorio nazionale è regolamentata, da 75 anni, dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

La legge, pur senza dichiararlo formalmente, si ispira al principio di demanialità del sottosuolo minerario, secondo cui lo Stato, unico legittimato a disporre delle miniere, le accorda in concessione a chi ne faccia domanda e dimostri di avere i requisiti necessari per scoprire e per coltivare la miniera.

Il principio di demanialità è generalmente connesso all'importanza che l'attività mineraria possiede per l'economia di una nazione.

Non a caso il principio di demanialità del sottosuolo minerario è stato affermato per la prima volta dalla Repubblica Veneta, che nel 1488 ha emanato "Capitoli ed ordini minerari stabiliti dall'Eccelso Consiglio dei Dieci", un testo di norme che può considerarsi come il primo codice minerario, nel quale viene affermato:

La normativa nazionale stabilisce sostanzialmente che:

  1. la distinzione fra cave e miniere dipende dal minerale costituente il giacimento ed elenca, all’art. 2, le lavorazioni attribuibili alla categoria delle miniere, fra cui alla lettera c) i sali alcalini e magnesiaci;

  2. la concessione mineraria può essere accordata a chi abbia l'idoneità tecnica ed economica a condurre l'impresa, previo accertamento dell'esistenza e coltivabilità del giacimento minerario;

  3. la concessione mineraria comporta il pagamento di un diritto annuo proporzionale alla superficie concessa, è temporanea e limitata ma può essere rinnovata alla scadenza;

  4. la concessione mineraria, inoltre, non può essere ceduta senza autorizzazione e deve essere tenuta in attività ;

  5. entro il perimetro della concessione le opere necessarie per la coltivazione e per la sicurezza sono considerate di pubblica utilità;

  6. il concessionario è soggetto a decadenza, deve risarcire ogni danno derivante dall'esercizio della miniera, ma i possessori dei fondi non possono opporsi ai lavori di coltivazione; può disporre delle sostanze minerali associate a quelle formanti oggetto della concessione.

Nella Regione Veneto, la normativa nazionale è stata recentemente aggiornata dalla seguente legge:

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e termali, lavoro, artigianato, commercio e veneti nel mondo”.

Con tale normativa è stato stabilito il principio dell’unicità del titolo rilasciato dalla Giunta Regionale in materia mineraria, l’obbligo del deposito cauzionale e l’obbligo del versamento ai Comuni interessati dalla concessione di una somma commisurata alla quantità di minerale utile e di minerale associato estratti.

Altre norme nazionali specifiche relative all’esercizio minerario riguardano l’aggiornamento dei canoni minerari, attualmente definiti dall’art. 4 del D.M. Finanze 2.3.1998, n. 258 e dalle leggi finanziarie 24.12.1993, n. 537 (art. 10) e 23.12.1994, n. 724 (art. 32).

Nessun rilievo hanno ormai, ai fini minerari, le originarie leggi di decentramento amministrativo (D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), superate dalle nuove norme costituzionali e dalla legge di conferimento e precisamente:

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” che, all’art. 34 conferisce le funzioni degli uffici centrali e periferici dello Stato relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazioni di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma alle Regioni, che le esercitano all’osservanza degli indirizzi della politica nazionale nel settore minerario e dei programmi nazionali di ricerca. Vengono altresì delegate alle Regioni le funzioni di polizia mineraria su terraferma che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari e ai prefetti, nonché le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche su terraferma. Sono delegate alle Regioni inoltre la concessione e l’erogazione degli ausili finanziari che le leggi dello Stato prevedono a favore dei titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione di sostanze minerali e di risorse geotermiche, nonché degli ausili disposti dai programmi previsti dalle leggi dello stato per aree interessate a processi di riconversione delle attività minerarie. Alla Regione è delegata la determinazione delle tariffe entro i limiti massimi fissati dal medesimo provvedimento all’art. 33.

Con l’art. 34 “Valutazione di Impatto Ambientale” viene delegata alle Regioni anche la competenza in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti di ricerca e di coltivazione, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti;

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” che tratta, al Capo IX delle miniere e risorse geotermiche, della subdelega alle Province dei compiti di Polizia mineraria;

Direttive in materia di miniere e cave. Determinazione delle tariffe di cui al 3° e 4° comma dell’art. 1 della L.R. 215.02.2005, n.7.

2.2.1.2Sicurezza dei lavoratori e dei terzi

Fino ai primi anni ‘90 la sicurezza nelle attività estrattive era regolamentata dal seguente decreto:

Norme di Polizia delle Miniere e delle cave”. Come afferma l’art. 1 di questo decreto “Le norme di polizia delle miniere e delle cave provvedono a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, ad assicurare il regolare svolgimento delle lavorazioni nel rispetto della sicurezza dei terzi e delle attività di preminente interesse generale ed a garantire il buon governo dei giacimenti minerari in quanto appartenenti al patrimonio dello Stato.

Negli impianti annessi trovavano applicazione anche i seguenti decreti:

Norme di Prevenzione Infortuni sul Lavoro”;

Igiene del Lavoro”.

Con il recepimento delle direttive comunitarie in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, è avvenuto un radicale cambiamento nei criteri di gestione della sicurezza.

Le vecchie norme, peraltro tuttora in vigore, stabilivano regole precise e ben ponderate alle quali gli addetti dovevano attenersi restando indenni da responsabilità sia in caso di ispezione che in caso di incidente.

I nuovi principi legislativi sono improntati, invece, ad una gestione attiva della sicurezza da parte degli addetti e particolarmente del datore di lavoro che deve costantemente correlare le misure di sicurezza all’attività lavorativa ed allo sviluppo tecnologico.

La Comunità Europea si è preoccupata di rendere uniformi, negli stati membri, le disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. A tale scopo ha emanato una serie i direttive in tema di igiene e di tutela della sicurezza dei lavoratori. In tema di igiene è stata emanata la direttiva quadro sulla protezione dagli agenti chimici, fisici e biologici, e con direttive particolari in materia di esposizione a piombo, rumore e amianto, recepite con i seguenti provvedimenti:

Attuazione delle Direttive CEE … in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro…”.

In tema di sicurezza e salute dei lavoratori è stata emanata la direttiva quadro n. 89/391/CEE, recepita con i seguenti decreti:

Alla direttiva quadro sono seguite numerose direttive particolari. Tra queste la dodicesima (92/104/CEE), riguardante, in particolare, il settore estrattivo a cielo aperto e in sotterraneo, che è stata recepita, unitamente alla direttiva 92/91/CEE relativa alle attività estrattive per trivellazione, con il seguente decreto:

Altre norme relative alla sicurezza che interessano direttamente l’attività estrattiva sono:

Attuazione delle direttive EURATOM…. in materia di radiazioni ionizzanti”;

Regolamento recante criteri indicativi per la valutazione dell’idoneità dei lavoratori all’esposizione alle radiazioni ionizzanti, ai sensi dell’art. 84, c. 7, del decreto legislativo 17.3.1995, n. 230”;

Criteri per l’individuazione l’uso dei dispositivi di protezione individuale”;

Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368, 93/44 e 93/68 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (Direttiva macchine)”;

Attuazione della direttiva 97/23/CE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione”;

Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”;

Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da agenti fisici –rumore - Il decreto ha modificato il D.Lvo n. 626/94 con l’introduzione del titolo V-bis – Protezione da agenti fisici”.

2.2.2Leggi connesse

Le principali leggi connesse all’attività di miniera, che hanno carattere soprattutto ambientale e territoriale, distinte per argomento, sono evidenziate per gli aspetti essenziale nei le seguenti sottoparagrafi.

2.2.2.1Ambiente

E’ fondamentale il seguente provvedimento normativo:

Codice dell’ambiente”.Trattasi di un corpus normativo di 318 articoli, che semplifica, razionalizza, coordina e rende più chiara la legislazione ambientale in sei settori chiave suddivisi in 5 capitoli:

I profili strategici adottati per la redazione del Testo Unico sono i quattro seguenti:

  1. recepimento delle direttive comunitarie ancora non entrate nella legislazione italiana nei settori oggetto della delega, in totale si tratta di otto direttive;

  2. accorpamento delle disposizioni concernenti settori omogenei di disciplina;

  3. integrazione nei vari disposti normativi della pluralità di previsioni precedentemente disseminate in testi eterogenei;

  4. abrogazione espressa delle disposizioni non più in vigore.

2.2.2.2Valutazione Impatto ambientale (VIA) e danno ambientale

Per la VIA sono fondamentali i seguenti strumenti normativi:

Codice dell’ambiente: parte IIa e VI a;

Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formazione del giudizio di compatibilità di cui all’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell’art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377”.

Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40 della L. 146/94 concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale”;

Disposizioni integrative al DPCM 377/88 in materia di disciplina delle pronunce di compatibilità ambientale di cui alla legge 8 luglio 1986 n. 349 art. 6”;

Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale e successive modificazioni ed integrazioni”.

Per il danno ambientale sono importanti le disposizioni stabilite dai seguenti provvedimenti:

Codice dell’ambiente: parte VI a;

L.08.07.1986, n. 349:

Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

Regolamento delle procedure di compatibilità ambientale di cui all’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”.

2.2.2.3Atmosfera

Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti ai sensi del D.P.R. 24.5.1988, n. 203”;

Attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente”;

Aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al D.M. 15 aprile 1994”;

Linee guida per il contenimento delle emissioni degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione”;

"Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto da grandi impianti industriali";

"Limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria e dell'ambiente esterno". Ha fissato i valori degli indicatori ambientali per alcuni inquinanti (standards di qualità) e le metodologie di campionamento ed analisi.

"Valori limite di qualità dell'aria ambiente per l'ozono";

"Valori limite di qualità dell'aria ambiente per benzene ed il monossido di carbonio";

"Valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo";

"Valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente";

Norme per la tutela dell’ambiente”.

2.2.2.4Idrosistema

L’idrosistema è disciplinato in particolare da:

Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

Norme per la tutela dell’ambiente”.

I torrenti e i fiumi sono sottoposti alla disciplina delle opere idrauliche del R.D. 25.07.1904, n. 523.

Norme sulle derivazioni e sulle utilizzazioni delle acque pubbliche e disposizioni speciali sulle acque sotterranee sono stabilite dal R.D. 11.12.1933, n. 1775.

Specifiche disposizioni, tra le altre, sono state stabilite dal Ministero dei L.L.P.P. con circolare in data 11.03.1922, n. 1228 e dal Magistrato alle Acque con circolare in data 29.12.1983, n. 1334.

In ordine alle acque destinate al consumo umano va preso atto che l’art. 93 del D.Lgs 152/2006 non si riferisce alle miniere, ma alle cave.

In ogni caso è opportuno evidenziare che i lavori di coltivazione della miniera sono esterni all’area di tutela della sorgente Tegorzo, come delimitata nella Tavola n. 13.1.a del P.R.G. del Comune di Quero, riportata nell’ Elab. N - Documento in CDROM: tavv. 13.1.a, b, c del P.R.G. vigente.

Inoltre, in applicazione dell’art 103, 1° comma, del D.L.vo 152/2006 non è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo “per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli”.

Per l’art. 104, 4° comma, dello stesso D.L.vo 152/2006 “..l’autorità competente dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purchè i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l’Agenzia Regionale per l’Ambiente (A.R.P.A.) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l’autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l‘assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulle richiesta di autorizzazione allo scarico”.

Nel rispetto delle condizioni sopra evidenziate, dunque, le acque di cui agli art. 103, 1° comma e art. 104, 4° comma, del D-L.vo 152/2006 e 30 non soqgiaciono a divieto assoluto di scarico nei ricettori previsti dagli stessi articoli.

2.2.2.5Suolo

Le principali norme sul suolo sono contenute nei seguenti provvedimenti:

Codice dell’ambiente: parte III a e IV a;

interventi per lo sviluppo della ricerca speleologica e per la conservazione del patrimonio speleologico del Veneto”;

Norme per l’assetto e l’uso del suolo”;

Gestione dei rifiuti”;

Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile”.

Decreto legislativo n. 112/1998 articolo 94. Legge 02.02.1974, n. 64 e Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri 20.03.2003, n. 3274 come modificata dall’Ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri 02.10.2003, n. 3316.

Nuova classificazione sismica del territorio regionale: direttive;

Norme per il governo del territorio”.

In particolare preme sottolineare la disciplina speleologica, la nuova classificazione sismica, il rapporto tra l’attività di miniera e la disciplina urbanistica.

La Regione, riconoscendo l’importanza naturalistico – ambientale e l’interesse scientifico e turistico del patrimonio speleologico esistente nel proprio territorio – in attuazione della L.R. 08.05.1980, n. 54, promuove le iniziative per la sua conservazione, fra l’altro, gestendo il catasto delle grotte.

L’art. 22 del P.T.R.C. vieta l’occlusione, la chiusura, l’alterazione, l’uso come discarica delle grotte.

Al riguardo nell’area di intervento non sono state rinvenute grotte.

Anche nella nuova classificazione sismica di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 64 del 2003 non sussiste divieto all’apertura e coltivazione di miniere in zona sismica.

Occorre, invece, tener conto della classificazione sismica nella necessaria verifica di stabilità, come in realtà è stato provveduto.

Sotto il profilo del rapporto tra attività di miniera e disciplina urbanistica nulla disponeva la L.R. 27.06.1985, n. 61, largamente sostituita dalla L.R. 23.04.2004, n.11, che pure nulla dispone sullo stesso argomento.

L’assetto del territorio in relazione all’attività di miniera è regolato nell’art.17, 5 comma, del P.T.R.C., che testualmente recita: “Le modalità della ricerca e della coltivazione mineraria di cui al R.D. 29.07.1927, n. 1443, avvengono nelle zone interessate dal presente piano, nel rispetto delle procedure di carattere ambientale e paesistico, d’intesa con gli organi dello Stato e della Regione che formulano il proprio avviso entro il termine di 60 giorni”.

Nel caso specifico occorre tenere presente che l’intervento proposto ricade nell’ambito di una ridelimitazione di una concessione mineraria vigente.

Va tenuto presente, comunque, quanto dispongono i commi 4° e 5° dell’art. 19/bis della L.R. n. 10/1999 e succ. mod. ed int.

Infatti, secondo il 5° comma le determinazioni della conferenza di servizi di cui al 4° comma della L.R. 10/1999, sostituiscono ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali.

2.2.2.6Flora

La flora è disciplinata soprattutto dalle seguenti disposizioni:

Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani” e regolamento di attuazione emanato con R.D. 15.5.1926, n. 1126”;

Legge forestale regionale”;

La materia è disciplinata dal R.D. 30.12.1923, n. 3267: “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani” ( G.U. 17.05.1924, n. 117 ), dalla L.R. 13.09.1978, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nella normativa suddetta non sussiste divieto assoluto all’esecuzione di lavori in aree sottoposte al vincolo idrogeologico.

L’esecuzione dei lavori, in zona sottoposta al vincolo idrogeologico, è subordinata alla necessaria autorizzazione, che viene rilasciata quando l’intervento è ritenuto compatibile.

Il vincolo idrogeologico copre il versante sinistro del fiume Brenta, in particolare le parti interessate dal proposto intervento (Tavola 2.3.2 – P.T.R.C. TAV. 10: Valenze storico – culturali e paesaggistico-ambientali).

2.2.2.7Fauna

La fauna è protetta, in particolare, dalle seguenti leggi:

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

2.2.2.8Aree naturali protette

Le Aree naturali protette sono disciplinate dalle seguenti leggi:

Nuove norme per l’istituzione di parchi e riserve naturali regionali”;

Legge quadro sulle aree protette.

A livello statale, fondamentale riferimento normativo in materia di riserve e parchi naturali, è la L. 06.12.1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”, che, oltre a dettare i principi generali e a stabilire la classificazione delle varie categorie di aree protette, ha definitivamente riconosciuto, sia allo Stato che alle Regioni, il compito di istituire e gestire parchi e riserve naturali.

Costituiscono area naturali protette quelle nazionali, normativamente istituite ai sensi della L. 394/1991, i parchi, le riserve naturali regionali e le altre aree protette regionali normativamente istituite ai sensi della L.R. 394/1991 ovvero della L.R. 40/1984.

La Regione del Veneto aveva già approvato, in via generale, la L.R. 16.08.1984, n. 40 “Nuove norme per l’istituzione di parchi e riserve naturali regionali”.
Questa legge stabilisce le norme per l’istituzione, le misure di salvaguardia i piani ambientali, la vigilanza e le sanzioni.

Le misure di salvaguardia di cui all’art. 6, 1°comma, lettera e), della L.R. 40/1984, vietano la “apertura di nuove cave e la riapertura di quelle inattive da oltre una anno”.

Nulla stabilisce in ordine alle miniere.

Questa norma, ora, ha perso di efficacia, essendo scaduti i cinque anni della sua validità.

In ogni caso l’area del proposto intervento non ricade in area di parco o di riserva naturale istituiti.

Infatti i parchi istituiti nel Veneto sono: Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi, Parco interregionale del Delta del Po, Parco Regionale dei Colli Euganei, Parco Regionale della Lessinia, Parco delle Dolomiti D’Ampezzo, Parco Regionale del fiume Sile.

L’area del proposto intervento ricade, invece, nell’ area di tutela paesaggistica, denominata “Massiccio del Grappa” (Tavola 2.2.2.8 – P.T.R.C. TAV. 9: Aree di tutela paesaggistica regionale).

Questa circostanza conferisce all’area in argomento il carattere di “alta sensibilità” a norma dell’art. 19 delle N.A. del P.T.R.C.

Tuttavia nessun divieto deriva per l’attività mineraria a norma dell’art. 17, punto 2, 5° comma, delle N.A. del P.T.R.C., che viene riproposto per comodità di lettura: “Le modalità della ricerca e della coltivazione mineraria di cui al R.D. 29.07.1927, n. 1443, avvengono nelle zone interessate dal presente piano, nel rispetto delle procedure di carattere ambientale e paesistico, d’intesa con gli organi dello Stato e della Regione, che formulano il proprio avviso entro il termine di 60 giorni “.

L’area vasta ricade aanche nell’area di pertinenza del Piano di Area dell’Altopiano dei Sette Comuni, dei Costi e delle colline Pedemontane Vicentine, adottato con DGR 792 del 09.04.02

2.2.2.9Ecosistemi

Sulla base dell’elenco di cui alla D.G.R. n. 4018 del 31.12.2001, come successivamente modificato ed integrato, e della allegata carta a scala 1:250.000 (Elab A3 - Tavola 1 - Carta dell’area SIC – ZPS Massiccio del Grappa) risulta che il proposto intervento ricade nel Sito di Importanza Comunitaria IT3230022 Massiccio del Grappa.

Gli ecosistemi sono individuati e protetti in particolare dai seguenti provvedimenti:

Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazi9ne degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;

Direttiva 92/43/CEE, Direttiva 79/409/CEE, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, D.M. 3 aprile 2000. Atti di indirizzo”;

Attuazione Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997”;

Rete ecologica Natura 2000: Revisione Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) relativi alla Regione Biogeografica Continentale; Ridefinizione cartografica dei S.I.C. della Regione Veneto in seguito all’acquisizione delle perimetrazioni su Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000”;

Rete ecologica Natura 2000: revisione delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)”;

Il provvedimento, dopo revisione, definisce i SIC e le ZPS della Regione Veneto.

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”.

Nello specifico, la “Convenzione di Berna sulla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa”, adottata il 19 settembre 1979, viene sostanzialmente applicata dagli stati membri della UE attraverso la Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, nota come “Direttiva uccelli”, che prevede l’istituzione di Zone Speciali di Protezione (ZPS) e dalla Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, nota come “Direttiva habitat”, che prevede l’istituzione di Siti di Importanza Comunitario (SIC).

La “Direttiva habitat”, come definito negli articoli 1 e 2 della stessa, ha lo scopo di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale è applicato il trattato. Vengono forniti anche orientamenti generali con riferimento alla necessità che le misure adottate a norma della direttiva siano intese a mantenere o ripristinare alcuni habitat e specie. I principali requisiti specifici della direttiva 92/43/CEE sono raggruppati negli articoli successivi. Negli articoli che vanno dal numero 3 al numero 11 vengono trattati gli aspetti più di vasta portata della direttiva ovvero l’istituzione e la conservazione della rete di siti Natura 2000. L’articolo 6 stabilisce le disposizioni che disciplinano la conservazione e la gestione dei siti risultando il più importante fra tutti gli articoli della direttiva in quanto è quello che maggiormente determina il rapporto fra conservazione e uso del territorio. Nei suoi vari paragrafi, l’articolo 6 dispone l’introduzione delle necessarie misure di conservazione incentrandosi su interventi positivi e reattivi, dispone le misure necessarie ad evitare il degrado degli habitat e la perturbazione delle specie significative, stabilisce una serie di salvaguardie procedurali e concrete che disciplinano i piani e i progetti atti ad avere incidenze significative su un sito Natura 2000. Negli articoli che vanno dal numero 12 a 16 vengono invece elencate le specie animali e vegetali oggetto di protezione rigorosa.

Successivamente, con il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, il Ministero dell’Ambiente ha disciplinato le procedure per l’adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE “Habitat” al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.

Con il D.M. 3 aprile 2000, vengono elencati i Siti di Importanza Comunitaria e le Zone di Protezione Speciale proposti ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE (Direttiva Habitat) e 79/409/CEE (Direttiva Uccelli). Per quanto riguarda la Regione Veneto, il D.M. 3.4.2000 elenca nell’Allegato A le zone di protezione speciale, mentre nell’allegato B sono elencati i siti di importanza comunitaria censiti nell’abito del programma Bioitaly e confermati successivamente dalla delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1662 del 22 giugno 2001, modificate e aggiornati dalle recenti DGRV n. 448 e 449 del 21 febbraio 2003 e dalla DGRV n. 1180 del 18 aprile 2004.

La deliberazione regionale 1662/2001 ha specificato che, in relazione alle modalità applicative, qualora l’area di intervento interessi un SIC o una ZPS oppure l’area a queste limitrofe, devono essere formulati, fra l’altro, i seguenti indirizzi procedurali:

              1. la presentazione di ogni piano e di ogni progetto preliminare dovrà essere corredata dalla valutazione di incidenza ambientale, da prevedersi già tra i requisiti da inserire negli eventuali bandi; per le situazioni pendenti tale valutazione di incidenza dovrà essere acquisita prima della definizione del procedimento;

              2. in linea generale l’esame della relazione di valutazione di incidenza è effettuata dall’autorità competente all’approvazione del piano o del progetto, prevedendo altresì la possibilità di formulare prescrizioni o eventuali misure compensative;

              3. in particolare, nel caso di contributi regionali, la struttura regionale responsabile dell’attuazione di misure del programma di finanziamento dovrà assicurare la verifica dell’incidenza dell’intervento proposto rispetto agli habitat e alle specie presenti sul sito medesimo;

              4. nei soli casi di progetti di particolare complessità potrà essere attivata una conferenza fra uffici da individuarsi all’interno dell’Autorità competente all’approvazione definitiva del piano o del progetto;

              5. nel caso in cui i progetti si riferiscano ad interventi ai quali viene applicata la procedura di impatto ambientale, si procede ai sensi della vigente normativa in materia.

Successivamente, la Regione del Veneto, con deliberazione n. 2803 del 4 ottobre 2002 e successiva DGR n. 3173 del 10 ottobre 2006, ha approvato la guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE e le modalità operative per la verifica e il controllo a livello regionale della rete Natura 2000.

Con il DGRV n. 448 del 21 febbraio 2003 la Regione del Veneto ha provveduto alla ridefinizione cartografica dei SIC in seguito all’acquisizione delle perimetrazioni su Carta Tecnica Regionale a scala 1:10.000.

Con il DGRV 449 del 21 febbraio 2003 la Regione del Veneto ha approvato la nuova individuazione e perimetrazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS). In questo caso è citato il sito IT 3230022 “Massiccio del Grappa” che viene individuato con una superficie di 22.473,71 (ha) – in precedenza 22.395 (ha) - corretta a seguito di un controllo elettronico compiuterizzato come riportato nella tabella della relazione scientifica - allegato 2 della delibera stessa.

Con D.G.R. 18.04.2006, n. 1180 la Regione Veneto, dopo revisione, ha definito i SIC e le ZPS individuate.

2.2.2.10Paesaggio

Il paesaggio è disciplinato dalle disposizioni dei seguenti provvedimenti:

Art. 82: ”Beni Ambientali”;

Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali;

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 06.07.2002, n. 137”;

Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

La parte terza – Beni paesaggistici - del D.Lgs 42/2004 riordina, tra l’altro, la materia paesagqistica già disciplinata dalla L. 29.06.1936, n. 1497 e dalla L. 08.08.1985, n. 431.

Il DPCM del 12.12. 2005 stabilisce, in particolare, le finalità, i criteri di redazione, i contenuti della Relazione paesaggistica ai sensi degli articoli 159, comma 1, e 146, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22.01.2004, n. 42.

L’area del progetto di intervento è posta in località “Schievenin” del Comune di Quero (BL) e risulta sottoposta al vincolo paesaggistico per la presenza del bosco e del sistema di corsi d’acqua vincolati della Valle dell’Inferno, del Tegorzino e del Tegorzo (Tavola 2.3.2 – P.T.R.C.: TAV. 10: Valenze storico – culturali e paesaggistico-ambientali e Tavola 2.3.8.c – Piano di area del Massiccio del Grappa – Carta dei vincoli esistenti.).

Nella suddetta normativa non sussiste un divieto assoluto all’esecuzione di lavori in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

Sussiste, invece, l’obbligo di ottenere l’autorizzazione prevista al 2° comma dell’art. 146 del ricordato decreto legislativo 42/2004, secondo le modalità stabilite.

L’autorizzazione viene rilasciata quando l’intervento risulta compatibile.

2.2.2.11Beni culturali

I beni culturali, di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, sono disciplinati dalla Parte seconda del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, che prevede anche la possibilità di comminare sanzioni.

Questo decreto, in particolare, pone a carico della Soprintendenza, una volta riconosciuti i rinvenimenti di interesse culturale, il compito di formarne oggetto di notifica al proprietario, possessore o detentore.

I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere. La demolizione e la ricostituzione e lo spostamento sono subordinati all’autorizzazione del Ministero.

La Soprintendenza, tra l’altro, ha facoltà di sospendere interventi relativi a beni culturali anche quando per essi non siano ancora intervenuti la verifica o la dichiarazione dell’interesse culturale.

In particolare rileva, rispetto all’area della concessione mineraria, la presenza di sentieri e di un edificio storico come è meglio evidenziato ai paragrafi 2.3.12, 4.8.1 e 5.8.3.

2.2.2.12Viabilità e traffico

La viabilità ed il traffico sono elementi fondamentali della circolazione che sono disciplinati dal Codice della strada, approvato con D.L.vo 30.04.1992, n. 285.

Infatti il Codice della strada contiene norme in ordine alla costruzione e tutela delle strade, alla costruzione e classificazione, uso, destinazione, guida e controlli dei veicoli, alle norme di comportamento, illeciti e sanzioni.

Si tratta di aspetti che la proponente tiene nella dovuta considerazione per l’esigenza di trasportare il materiale nei luoghi di trasformazione ed impiego nel rispetto degli obblighi della circolazione.

2.2.2.13Rumori e vibrazioni

Le principali norme sul rumore sono:

Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”. La norma ha fissato i limiti massimi dei livelli di esposizione al rumore distinti per zone di destinazione d’uso del territorio validi in ambito nazionale;

Legge quadro sull’inquinamento acustico”. Stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione;

Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”;

Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” in attuazione della legge n. 447/95 determina i valori limite di emissione, immissione, attenzione e qualità;

Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”;

Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”;

Criteri orientativi per le amministrazioni comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella Tab. 1 allegata al D.P.C.M. 1 marzo 1991…”;

Norme in materia di inquinamento acustico”.

Non esistono norme nazionali per la regolamentazione delle vibrazioni indotte dalle attività industriali in generale e dall’impiego degli esplosivi. Si fa, pertanto, riferimento abitualmente alle norme emanate da altri Stati europei (generalmente le Norme DIN tedesche e la normativa svizzera) ed alle norme tecniche:

Misura delle vibrazioni negli edifici e criteri di valutazione del disturbo”;

Criteri di misura e valutazione degli effetti delle vibrazioni sugli edifici”

(Germania) Fissa i limiti della velocità di vibrazione in funzione della frequenza e delle caratteristiche degli edifici da proteggere;

(Svizzera) Tiene conto anche del numero dei sismi e prende in considerazione, oltre ai manufatti superficiali e immobili di civile abitazione, anche strutture in sotterraneo tipo gallerie, gasdotti ecc.



2.2.2.14Energia

L’energia è disciplinata, tra l’altro, dalla legge L. 09.01.1991 n. 10. “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”.

Trattasi di legge importante che favorisce ed incentiva, coerentemente all’attuazione del Piano energetico nazionale, i seguenti obiettivi:

    1. il risparmio energetico:

    2. lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia o assimilate.

Sono fonti di energia rinnovabili:

Sono fonti assimilate alle fonti di energia rinnovabili:

    3. l’uso razionale dell’energia:

La legge persegue l’obiettivo di coordinare gli strumenti pubblici di intervento ai diversi livelli istituzionali nei settori della produzione, del recupero e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e del contenimento dei consumi.

2.2.3Risultanze sull’ammissibilità normativa dell’intervento

Per il giacimento in argomento, sito a Schievenin di Quero (BL), l’esame condotto, nei paragrafi precedenti, sotto il profilo normativo ha conseguito le risultanze che vengono di seguito riassunte:

2.3Piani

Sulle base della legislazione in vigore, di carattere territoriale e settoriale, gli strumenti di pianificazione, che possono interessare l’area di intervento proposto, sono quelli evidenziati distintamente per i seguenti livelli:

a) livello regionale, che dal punto di vista dell’analisi dei rapporti fra intervento proposto e gli obiettivi degli strumenti di pianificazione, comprende specificatamente:

b) il livello provinciale, che comprende specificatamente:

c) il livello comunale:

I Piani territoriali di area vasta costituiscono le proiezioni sul territorio del Programma Regionale di Sviluppo (PRS), mentre i vari livelli di pianificazione sono fra loro coordinati, in modo che ogni livello formi il quadro obbligatorio di riferimento per quelli di livello inferiore (Figura 2.3 – Schema di pianificazione regionale e locale e rapporti di interrelazione).

















Figura 2.3 – Schema di pianificazione regionale e locale e rapporti di interrelazione

2.3.1Programma Regionale di Sviluppo

La Regione del Veneto, con la L.R. 0.03.2007, n 5, ha approvato il Programma regionale di sviluppo (PRS) per il periodo 2007 – 2013. Il PRS stabilisce, ai sensi dell’art. 1 della L.R. 29.11.2001, n. 35. indirizzi, direttive, priorità e prescrizioni per l’azione della Giunta Regionale nella programmazione dell’attività legislativa, nell’esecuzione di quella amministrativa, nonché per l’attività degli enti, delle aziende e agenzie della Regione o degli amministratori delle società e organismi cui essa partecipa.

Gli ambiti di applicazione riguardano:

Presupposto del suddetto programma è il conseguimento dello “sviluppo sostenibile”, che costituisce fondamentale obiettivo del trattato dell’Unione europea di sostenibilità per lo sviluppo vero di “una crescita sociale ed economica che non comprometta l’integrità degli ecosistemi e la loro capacità di soddisfare i bisogni delle generazioni future e che sia basata su uno sfruttamento razionale delle risorse naturali, soprattutto di quelle non rinnovabili”.

Particolare rilevanza per l’intervento proposto, assumono i seguenti indirizzi:

L’intervento di coltivazione mineraria proposto persegue, con il P.R.S., il comune obiettivo dello “sviluppo sostenibile”, in accordo con la Regione del Veneto e l’Unione Europea, per ottenere una crescita sociale ed economica che sia basata sulla utilizzazione razionale delle risorse naturali, specialmente se non rinnovabili, e non comprometta gli ecosistemi e la loro capacità di soddisfare i bisogni delle future generazioni.

2.3.2Piano Territoriale Regionale di Coordinamento

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) [Regione del Veneto, 1993] è stato approvato e riapprovato, rispettivamente, con provvedimento n. 250 del 13.12.1991 e n. 382 del 28.05.1992.

Il P.T.R.C. provvede, con riferimento esclusivo alle competenze regionali e nel rispetto di quelle nazionali, a:

L’area del proposto intervento, rispetto alle TAVOLE del P.T.R.C., ricade nella situazione descritta di seguito.

L’area dell’intervento interessa la (TAV. 1), perché attraversoricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico disciplinata dall’art. 7 delle N. di Attuazione; ricade in area di tutela paesaggistica ai sensi della L. 1497/39 e 431/85 disciplinata all’art. 19 delle N.d. A. (TAV. 2); in ambito di alta collina e montagna disciplinato dall’art. 23 delle N. di attuazione (TAV. 3); non interessa significativamente gli elementi del sistema insediativo ed infrastrutturale storico ed archeologico, in quanto la miniera, ricadente nell’area vasta individuata per il presente studio, è comunque esterna ai centri storici di Valstagna e S. Nazario ed è caratterizzata da ogni necessaria mitigazione (§§ 5.8, 7) (TAV. 4); non ricade in ambiti per l’istituzione di parchi e riserve regionali naturali ed archeologiche, ma ricade nell’area di tutela paesaggistica denominata Massiccio del Grappa, disciplinata all’art. 33 delle N. di A. (TAVV. 5 e 9); Il trasporto del materiale dalla miniera ai luoghi di impiego avviene attraverso la costruzione di una galleria, denominata “Schievenin”, e poi attraverso la viabilità primaria (TAV. 6); interessa gli elementi di articolazione del P.T.R.C. (TAV. 8) per la contestualità al P.T.R.C. del Piano di area del Massiccio del Grappa, già approvato; interessa valenze storico-culturali e paesaggistico-ambientali (TAVV. 10.17 e 10.18), risultando assoggettata all’ ambito naturalistico di livello regionale (art. 19 delle N. di A.), al vincolo paesaggistico per la presenza del bosco e per il sistema dei corsi d’acqua Valle dell’Inferno, Tegorzino e Tegorzo (L. 431/85 ora D.Lgs 42/2004), al vincolo idrogeologico ( R.D.L. 3276/1923 e art. 7 delle N. di A.).

I suddetti articoli 7, 19, 23, e 33 delle N. di A. del P.T.R.C. non contengono divieti specifici ed assoluti di aprire e coltivare miniere.

In particolare l’art. 17 delle Norme di Attuazione (N.d.A.) del P.T.R.C. stabilisce il divieto assoluto solo per l’apertura di nuove cave del gruppo A, tra l’altro, in ambito naturalistico di livello regionale, come è il sito di intervento; ma non prevede un divieto assoluto all’ apertura e coltivazione delle miniere. Infatti, al riguardo, il 5° comma dell’art. 17 delle N.d.A. precisa che: “le modalità della ricerca e della coltivazione mineraria di cui al R.D. 29.07.1927, n. 1443, avvengono nelle zone interessate dal Piano, nel rispetto delle procedure di carattere ambientale e paesistico, d’intesa con gli organi dello Stato e della Regione che formulano il proprio Avviso entro il termine di 60 giorni”.

Va evidenziato, subito, che il P.T.R.C. e gli strumenti territoriali e urbanistici generali e attuativi, approvati in attuazione delle direttive del P.T.R.C., a norma dell’art. 5 delle N. di A., hanno valenza paesistico – ambientale e che il P.T.R.C. costituisce il complesso di prescrizioni e vincoli automaticamente prevalenti nei confronti degli strumenti urbanistici di livello inferiore nonché di direttive per la redazione dei Piani Territoriali Provinciali e degli strumenti urbanistici di livello inferiore.

Pertanto, proprio da quanto sopra richiamato, è chiarita la circostanza per la quale non è vietato, in modo assoluto, in generale e nell’area vasta in esame, l’apertura, l’ampliamento e la coltivazione di miniere, oltre che ovviamente la ricerca quando necessaria, anche se la stessa area è assoggettata ai vincoli idrogeologico (art. 7 N.di A.) e paesaggistico ( D.lgs 42/2004) o ricade in ambito naturalistico di livello regionale (art. 19 N. di A.) o nell’area di tutela paesaggistica denominata del Massiccio del Grappa (art. 33 N. di A.).

L’intervento avviene, nell’ambito dell’area vasta individuata per lo studio in esame, ma all’esterno dei centri storici di Valstagna e S. Nazario (art. 24 N. di A.). Al riguardo sono previste le più opportune mitigazioni.

L’intervento, in fine, è previsto nel rispetto delle procedure stabilite dall’art. 17 del P.T.R.C. e con metodo di coltivazione innovativo e caratterizzato dagli accorgimenti dell’ingegneria naturalistica, per restituire al territorio interessato un assetto consono e il più possibile riproducente lo stato naturale morfologico e vegetazionale della valle.

Nella Tavola 2.2.2.8 - P.T.R.C.: TAV. 9 – Aree di tutela paesaggistica regionale è riportata l’area di tutela paesaggistica regionale “Massiccio del Monte Grappa” così come identificata dal P.T.R.C. Nella Tavola 2.3.2 - P.T.R.C.: TAV. 10 – Valenze storico – culturali e paesaggistico - ambientali sono riportate le valenze storico-culturali e paesaggistico – ambientali previste dal Piano per l’area oggetto dello studio.

L’analisi del rapporto tra intervento proposto ed il P.T.R.C. non rivela impedimenti pianificatori di carattere assoluto all’attuazione dell’intervento proposto.

2.3.3Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera

Con deliberazione n. 902 del 4.04.2003 la Giunta Regionale ha adottato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (P.R.T.R.A), in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. 16.04.1985, n. 33 e dal D.L.gs 351/19999.

Il Piano di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera è stato approvato in via definitiva dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 57 dell’11.11.2004.

L’obiettivo del Piano è quello di conseguire una riduzione, entro il 2010, dei livelli di inquinamento, nell’ambito della Regione Veneto, sotto i limiti dei provvedimenti di recepimento delle specifiche norme europee.

Il Piano mette a disposizione delle Province, dei Comuni, di tutti gli altri enti pubblici e privati e dei singoli cittadini un quadro aggiornato e completo della situazione attuale e presenta una stima sull’evoluzione dell’inquinamento dell’aria nei prossimi anni (valutazione preliminare).

Con questo strumento, la Regione Veneto fissa inoltre le linee che intende percorrere per raggiungere elevati livelli di protezione ambientale nelle zone critiche e di risanamento.

Le miniere non sono state considerate dal Piano fra le “fonti di pressione ambientale”.

2.3.4Piano di Assetto Idrogeologico

La L. 18.05.1989, n. 183, prevedeva, in via ordinaria, la redazione e l’approvazione dei piani di bacino per la difesa idrogeologica e la tutela quali- quantitativa delle acque.

Successivamente, allo scopo di mitigare il rischio idraulico ed idrogeologico, la L. 11.12.2000, n. 365, ha previsto il “Piano di Assetto Idrogeologico “ (P.A.I.).

L’area dell’intervento minerario proposto, ricadendo nel territorio del Comune di Quero (BL), appartiene al bacino di rilievo nazionale del fiume Piave, come si evince dal D.P.R. 21.12.1999 della sua delimitazione.

Per il bacino idrografico del fiume Piave, Il Comitato Istituzionale, con deliberazione del 03.03.2004, n. 1, ha adottato il Progetto di Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Piave. Inoltre con deliberazione del 03.03.2004, n. 2, ha adottato le relative misure di salvaguardia.

Questo Piano ha valore di Piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo, tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate le azioni e le norme d’uso del fiume Piave, in ordine alla pericolosità idraulica, geologica e da valanga. A tale scopo il Piano ha classificato il territorio in classi di pericolosità e rischio.

L’intervento riguarda siti del territorio di del Comune di Quero che non ricadono in aree del PAI attualmente classificate a pericolosità geologica, idraulica o da valanga. Pertanto non è necessaria la verifica di compatibilità prevista dall’art. 9, 4° comma, delle norme del PAI.

Le norme di attuazione del suddetto Progetto di Piano stralcio non prevedono divieti specifici ed assoluti all’apertura e all’ampliamento delle coltivazioni di miniera.

2.3.5Piano Regionale di Tutela delle Acque

Il Piano regionale di risanamento delle acque (P.R.R.A.), redatto ai sensi della L.R. 16.04.1985, n. 33, “Norme per la tutela dell’ambiente” è stato approvato con P.C.R. 01.09.1989, n. 962, e successivamente modificato ed integrato.

Il P.R.R.A è lo strumento di pianificazione della Regione Veneto degli interventi di tutela delle acque , di differenziazione e ottimizzazione dei gradi di protezione del territorio, di prevenzione dei rischi da inquinamento, della individuazione delle strutture tecnico – amministrative deputate alla gestione del disinquinamento.

In particolare il P.R.R.A. disciplina i limiti di accettabilità delle caratteristiche qualitative dello scarico delle acque reflue di pubbliche fognature e di quelle di insediamenti civili che non recapitano in rete pubblica e ciò in relazione alla localizzazione dello scarico, a ciascuna delle “ zone omogenee di protezione”, che costituiscono ambiti dove la tutela delle risorse idriche è definita in funzione dei diversi gradi di vulnerabilità del territorio regionale, in relazione alle caratteristiche idrografiche, geologiche, morfologiche, idrogeologiche ed insediative.

Nell’intento di aggiornare la disciplina del settore delle acque, la Regione ha adottato il “Piano Regionale di Tutela delle Acque” (P.R.T.A.) con D.G.R. 29.12.2004, n. 4453, che stabilisce i seguenti obiettivi di qualità ambientale da raggiungere entro il 31/12/2016:

Il piano di tutela è articolato nelle seguenti parti: stato di fatto, proposte di piano e norme tecniche. Espletato l’esame delle osservazioni, il Piano sarà definitivamente approvato.

Nelle norme dei due piani suddetti non sussistono divieti all’apertura e coltivazione di miniere.

2.3.6Piano di Sviluppo Rurale del Veneto

Il Piano agricoltura e ambiente è previsto al 2° comma dell’art. 14 –Tutela dello spazio rurale – della L.R. 08.01.1991, n. 1 ed individua: “ le pratiche di produzione compatibili con l’esigenza di protezione dell’ambiente; le regole e i criteri da osservarsi da parte degli agricoltori, in ordine all’intensità delle produzioni, alla densità del bestiame, alle azioni per ridurre l’impiego di fertilizzanti e degli altri mezzi chimici, alle azioni per il trattamento e l’utilizzazione agricola delle deiezioni degli animali da attuare anche mediante la formazione di consorzi, le zone omogenee e gli ambiti particolarmente sensibili dal punto di vista ambientale nei quali promuovere azioni differenziali di salvaguardia e di tutela, nonché interventi di difesa e di valorizzazione”.

La base conoscitiva di questo piano, a suo tempo solo adottato con decreto del Dirigente Regionale per la tutela del territorio rurale, è confluita nel Piano di Sviluppo Rurale del Veneto (PRS), che ha visto un primo momento di attuazione con il PSR valido per il periodo 2000-2006, mentre attualmente è in fase di approvazione il PSR valido per il periodo 2007-2013, con il quale la Regione ha recepito il Regolamento CE n. 1698/2005 del 20 settembre 2005.

Tale Regolamento prevede, nell’ambito della Programmazione comunitaria per il periodo 2007 – 2013, che il sostegno allo sviluppo rurale sia assicurato attraverso quattro assi di intervento:

Nello stesso Titolo II del Regolamento n.1698/2005, viene previsto che ciascun Stato membro presenti un Piano Strategico Nazionale (PSN), che indichi le priorità strategiche dello Stato membro stesso, gli obiettivi specifici collegati, le risorse complessive FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e di cofinanziamento, nonché i PSR regionali previsti e le rispettive dotazioni finanziarie.

Il PSN, dopo una fase di consultazione tra le regioni italiane e il partenariato a livello nazionale, è stato definitivamente approvato in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta del 31 ottobre scorso. Il riparto approvato a livello nazionale ha assegnato al Veneto una dotazione pari a 402,457 milioni di euro di risorse FEASR.

A conclusione di un complesso ed articolato procedimento di definizione, la Giunta regionale, con propria deliberazione del 6.02 2007, n. 205, in attuazione del regolamento (Ce) 1698/2005 ha proceduto all’adozione della proposta di Programma di sviluppo rurale 2007 – 2013, che recepisce, tra l’altro:

Il documento così approvato, è stato trasmesso il 23.02.2007 alla Commissione europea ai fini della necessaria approvazione, che potrà avvenire entro i termini stabiliti dal Regolamento ( mesi).

All’interno della proposta di Programma di sviluppo rurale 2007 – 2013 per la Regione Veneto non sono contenuti riferimenti all’apertura e all’ampliamento di miniere.



2.3.7Piano Faunistico Venatorio Regionale

La pianificazione faunistica venatoria è articolata a livello regionale e provinciale, rispettivamente a norma degli artt. 8 e 9 della L.R. 09.12. 1993, n. 50.

Il Piano Faunistico Venatorio Regionale, per quanto attiene alle specie carnivore, ha lo scopo di conservare le effettive capacità riproduttive ed il contenimento naturale e, per quanto attiene alle altre specie, il conseguimento della densità ottimale e la sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. Provvede, altresì, a coordinare i piani provinciali. Per la Provincia di Vicenza il Piano è evidenziato al successivo paragrafo 2.3.11.

Il Piano Faunistico Venatorio Regionale è stato approvato con L.R. 17/1996, con validità quinquennale. E’ stato prorogato con L.R. 14.04.2003, n. 11 fino al 31.10.2003. Con L.R. 05.01.2007, n. 1 è stato approvato il nuovo piano.

Il Piano Faunistico Venatorio Regionale non contiene divieti alla ricerca ed alla coltivazione di miniere.

2.3.8Piano di Area del Massiccio del Monte Grappa

Il Piano di Area “Massiccio del Monte Grappa” o “Massiccio del Grappa”, approvato il 15 giugno 1994 con Provvedimento del Consiglio Regionale n. 930 – Prot. N. 5775, ha assunto valenza paesistica ai sensi e per gli effetti della Legge 29 giugno 1939, n. 1497 e della Legge 8 agosto 1985 n. 431.

Il Piano comprende parte dei territori dei Comuni di Bassano del Grappa, Pove del Grappa, Romano d’Ezzelino, Borso del Grappa, Crespano, Paderno del Grappa, Possagno, Cavaso del Tomba, Pederobba, Alano di Piave, Quero, Feltre, Seren del Grappa, Arsiè, Fonzaso, Cismon del Grappa, S. Nazario, Solagna.

Il Piano d’area, come riportato nel par. 3.1 “Quadro degli obiettivi” della Relazione, affronta prioritariamente i problemi legati alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio, specificando direttive, prescrizioni e vincoli ritenuti necessari per la loro corretta gestione.

La Relazione del Piano al par. 2.7 “Il Sistema dei vincoli e la pianificazione in atto” afferma che il sistema dei vincoli comprende:

Nel par. 3.3.2 della Relazione è affrontata “l’analisi visiva del Massiccio” ed é affermato che le direttive del Piano “riguardano essenzialmente i comportamenti da adottare nei confronti dei fattori considerati detrattori, cioè potenziali eversori dell’ambiente; in particolare gli interventi edilizi ed infrastrutturali, le attività estrattive, le sistemazioni fondiarie, fino alla microscala della segnaletica e dell’arredo”. Per gli ambiti dominanti pedemontani, “gli interventi vengono drasticamente limitati, ammettendo solamente quelli il cui impatto è accettabile”. Per gli ambiti dominanti montani “le misure previste per il caso precedente sono riviste e riadattate alla situazione, attenuandone la portata”. Gli ambiti conclusi (panorami di fondovalle delle valli chiuse) dal punto di vista operativo, vengono trattati come il primo ambito.

Per quanto riguarda le Norme Tecniche di Attuazione del Piano che più interessano l’area oggetto dello Studio, emerge in particolare quanto segue:

Le limitazioni ed i divieti assoluti, riguardanti le nuove attività estrattive o gli ampliamenti di quelle esistenti, stabiliti nella sopra citata normativa, sono riferibili esclusivamente alle cave e non alle miniere. Infatti l’art. 17 “Attività estrattive” afferma che “in tutto il territorio soggetto al presente Piano di Area non sono ammesse nuove attività estrattive nè ampliamenti di quelle esistenti. (...) E’ fatto salvo l’esercizio delle attività minerarie attualmente assentite dallo Stato. L’esercizio delle attività minerarie assentite successivamente alla data di approvazione del Piano di Area, ivi compresi i rinnovi e gli ampliamenti, dovrà svolgersi secondo quanto indicato dall’articolo 17 delle Norme di Attuazione del PTRC”.

A questo ultimo riguardo va ribadito che:

Anche se il divieto assoluto e le limitazioni non sono riferibili alle miniere, ma solo alle cave, il progetto di coltivazione è redatto, sia nella fase di estrazione, sia nella fase di ricomposizione ambientale, perseguendo la sua coerenza con gli obiettivi di compatibilità rispetto alle caratteristiche storico – ambientali e gli equilibri ecologici del luogo di intervento. Pertanto valgono al riguardo l’impostazione progettuale (paragrafo 3.2.4.3) e le mitigazioni e le compensazioni illustrate riassuntivamente al capitolo 7 – Sintesi generale delle mitigazioni e compensazioni.

Nella Tavola 2.3.8.a - Piano di Area del Massicci del Grappa “Carta dei valori naturalistici e storici” è riportata la carta dei valori naturalistici e storici che riguardano l’area oggetto dello studio, nella Tavola 2.3.8.b - Piano di Area del Massiccio del Grappa “Carta dei sistemi ambientali, degli ambiti visuali e panoramici” è riportata la carta dei sistemi ambientali, degli ambiti visuali e panoramici, interessanti l’area oggetto dello studio e nella Tavola 2.3.8.c - Piano di Area del Massicci del Grappa “Carta dei vincoli esistenti” sono riportati i vincoli.

2.3.9Piano di Sviluppo della Comunità Montana Feltrina

In osservanza della normativa statale e regionale la Comunità Montana Feltrina, a partire dal 1994 si è dotata di tre successivi piani pluriennali di sviluppo socio – economico, provvedendo a definire gli obiettivi, a programmare gli interventi e le opere nel territorio di competenza e a individuare gli strumenti idonei al perseguimento degli obiettivi

Con l’ultimo piano, in particolare, ha articolato l’attività nel modo seguente:

Attraverso il piano di sviluppo socio – economico la Comunità Montana Feltrina vuole dare vita ad un processo di sviluppo integrato, che coinvolga significativamente i seguenti settori: ambiente e territorio, turismo, agricoltura, cultura, istruzione, sport, attività produttive dell’artigianato, dell’industria e del commercio, sanità sicurezza e ordine pubblico, viabilità, servizi associati, lavori pubblici.

Nell’ambito delle azioni individuate non risulta sussistere specifico impedimento assoluto alla coltivazione di miniere.

2.3.10Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

La Provincia è soggetto di programmazione e di pianificazione territoriale, come già stabilito dalla Legge Regionale 61/85 e dalla Legge 142/90 art. 15.

In adempimento a tali normative la Provincia di Belluno ha predisposto e adottato, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59 del 06.03.1995, il Progetto Preliminare del Piano Territoriale Provinciale (PPPTP).

Il Progetto Preliminare del Piano Territoriale Provinciale (PPPTP) conteneva l’indicazione degli obiettivi e delle scelte urbanistico – territoriali della Provincia di Belluno da sottoporre all’apporto collaborativo di Enti e Organizzazioni sociali ai fini della successiva predisposizione e adozione del P.T.P.

Il 6° comma dell’art. 50 della L.R. 23.04.2004, n. 11, che ha in gran parte abrogato la L.R. 61/85, stabilisce che “ I piani territoriali provinciali già adottati e trasmessi alla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge sono inviati alle province per la loro rielaborazione; da tale data decadono le norme di salvaguardia….”.

Pertanto il PPPTP di Belluno è stato rimesso all’Ente di origine.

Con deliberazione del 20.02.2007, n. 41, in applicazione dell’art. 23 della L.R. 11/2004, la Provincia ha approvato il Documento preliminare finalizzato alla adozione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP, contenente “gli obiettivi generali che si intendono perseguire con il piano e le scelte strategiche di assetto del territorio, anche in previsione degli strumenti di pianificazione di livello sovraordinato” e le “ indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole del territorio”.

Il ruolo del Documento Preliminare nella nuova legge regionale urbanistica è quello di avviare la formazione del PTCP ed attivare la fase di concertazione relativa alle scelte strategiche per lo sviluppo provinciale e alle loro declinazioni territoriali, nonchè costituire da cerniera di congiunzione con il Piano Strategico.

I tre principi cardine del governo territoriale che il PTCP perseguirà e declinerà alla specificità provinciale sono: sussidiarietà, sostenibilità e partecipazione.

Il principio della sostenibilità è ormai diffusamente conosciuto come quello che soddisfa i bisogni della popolazione esistenti senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni, minimizzando le conseguenze negative e massimizzando quelle positive.

In tale contesto il PTCP persegue il suddetto principio in ordine ai valori naturalistici con le seguenti misure:

Con riferimento alla specifica situazione dell’area riguardante una concessione mineraria assentita addirittura prima delle approvazioni del PTRC, del PAMG e del PRG ed di un progetto di coltivazione con relative pertinenze impostato senza modificare la delimitazione originaria della stessa concessione e con l’adozione di ogni mitigazione possibile (cap. 3, 4, 5, 6, 7) l’intervento proposto, risulta coerente con la logica del perseguimento della sostenibilità sopra evidenziato.

Rispetto al suddetto documento pianificatorio, che non pone divieti assoluti per la coltivazione delle miniere, non sono prefigurati impedimenti all’intervento proposto.

2.3.11Piano Faunistico Venatorio provinciale

La legge n.157/92 ha introdotto esplicitamente il concetto della pianificazione nella normativa inerente la conservazione e l’utilizzo della fauna selvatica, dando più precisamente compito alle Province, entro il coordinamento delle Regioni, di elaborare Piani Faunistico-Venatori da aggiornare ogni cinque anni. La Provincia di Belluno è stata una delle prime del Paese ad elaborare il proprio Piano, nel 1995. Con E’ giunta ormai alla seconda revisione, riguardante il periodo 2003 -208.

L’aggiornamento 2003-2008 del Piano Faunistico-Venatorio provinciale, approvato con deliberazione 49/385 del 25.06.2003, riprende ed approfondisce, per vari aspetti in misura sostanziale, le versioni e gli aggiornamenti precedenti del Piano Faunistico-venatorio della Provincia di Belluno (De Battisti e Masutti, 1995; Ramanzin et al., 2000), come strumento di orientamento e ordinamento delle attività di gestione della fauna selvatica e del prelievo venatorio. Esso propone (o conferma) valutazioni ambientali, zonizzazioni del territorio ed obiettivi di gestione, criteri di monitoraggio e modalità di prelievo venatorio della fauna selvatica.

In particolare gli obiettivi di questo Piano [Provincia di Belluno, 2003] possono essere sintetizzati come segue:

1. produrre una cartografia informatizzata di descrizione territoriale-amministrativa e dell’ambiente della Provincia di Belluno, aggiornata e sufficientemente dettagliata da poter essere impiegata sia come base di riferimento per le elaborazioni effettuate secondo gli scopi del Piano, sia per ulteriori approfondimenti ed impieghi;

2. definire la destinazione differenziata del territorio, in base ai diversi Istituti provinciali: Riserve Alpine di Caccia (RAC), Aziende Faunistico-Venatorie (AFV), oasi di protezione, ecc..

3. produrre, per il capriolo ed il camoscio, dei modelli di stima dell’idoneità ambientale da utilizzare come punto di partenza per le scelte gestionali. Trattandosi di modelli “gestionali” e non meramente biologici, assolvono alla funzione di strumenti di lavoro che potranno (dovranno) essere aggiornati nel tempo mano a mano che l’evoluzione delle popolazioni (e delle conoscenze) lo richiederà;

4. effettuare una sintesi e una valutazione dello stato delle conoscenze, biologiche e gestionali, sulle principali specie di interesse venatorio (oltre ad alcune specie non cacciabili di rilievo per l’ambiente alpino);

5. proporre degli obiettivi di gestione per ogni specie, il più possibili precisi in relazione alla conoscenza della sua situazione, per il prossimo quadriennio;

6. proporre dei criteri di monitoraggio delle popolazioni, sulla base del principio che il monitoraggio continuo deve essere la base di ogni valutazione. A tale riguardo sono stati seguiti alcuni principi generali: puntare ad una progressiva integrazione fra variabili gestionali e relativa georeferenziazione, in modo da consentire nel tempo l’elaborazione di analisi dei rapporti fauna-ambiente sempre più utili alla gestione; proporre dei metodi di miglioramento, non delle “rivoluzioni” delle valutazioni attualmente effettuate; favorire l’integrazione dei controlli per più specie diverse; considerare pochi parametri di cui però ottenere una misura affidabile ed estesa sul territorio; impostare un monitoraggio integrato nelle sue varie componenti, che possano interagire tra loro confermandosi e confrontandosi a vicenda per un continuo aggiornamento;

7. proporre dei criteri generali per la definizione dei piani di abbattimento di ogni specie soggetta a prelievo venatorio. Anche in questo caso l’impostazione seguita è stata quella di evitare da un lato eccessivi perfezionismi o calcoli complessi, in base al principio che l’elasticità biologica naturale si può riflettere in una elasticità gestionale, ma di favorire dall’altro il rispetto delle regole e la raccolta delle informazioni che possono derivare dall’attività venatoria correttamente valorizzata.

8. individuare, infine, prospettive e, nel caso, priorità, di approfondimenti futuri sia delle modalità gestionali e di monitoraggio, sia dello stato delle conoscenze sulle diverse specie. Sussiste, infatti, la convinzione che la pianificazione faunistico-venatoria sia un processo di miglioramento continuo, di cui gli strumenti e le valutazioni prodotte con questo Piano sono solamente una tappa. In questo processo le valutazioni di idoneità ambientale, il monitoraggio faunistico e per quanto di competenza ambientale, il monitoraggio e la valutazione delle attività e dei risultati gestionali sono dei passi tra loro strettamente connessi in un continuo confronto e supporto reciproco (Figura 2.3.11 - Il monitoraggio integrato delle diverse componenti della pianificazione faunistico-venatoria).





















Figura 2.3.11 - Il monitoraggio integrato delle diverse componenti della pianificazione faunistico-venatoria.

Gli strumenti a disposizione per l’utilizzo delle informazioni, fra cui in particolare i GIS (“Geographic Information Systems”) per la gestione su base territoriale delle informazioni, di cui anche il Corpo di Polizia Provinciale è dotato, hanno fatto negli ultimi anni notevoli progressi consentendo un approccio moderno di questo tipo.

Il Piano non contiene divieti alla ricerca e coltivazione di miniere.

      1. Piano Regolatore Generale di Quero

L’intervento in studio interessa l’area vasta ricadente nel territorio del Comune di Quero, che, pertanto, è stato preso in considerazione attraverso l’esame del P.R.G.

Il P.R.G. del Comune di Quero è stato approvato con D.G.R.V. n. 3593 del 10.11.2000, pubblicato sul B.U.R. del Veneto n. 106 del 05.12.2000.

Sulla base della documentazione del P.R.G. vigente, ed in particolare dell’ Elab. N - Documento in CDROM: tavv. 13.1.a, b, c del P.R.G., sono evidenziabili i seguenti elementi significativi:

La strada che porta in località Costa Cavrera, ad eccezione dell’ingresso, resta esterna all’area di intervento estrattivo e ricade parte all’interno della delimitazione della concessione e parte all’esterno della stessa; ricade invece sulla parte marginale bassa dell’area mineraria da coltivare un breve sentiero storico, in destra del torrente Tegorzino;la parte terminale di una derivazione verso Valle della Storta, appartenente al sentiero storico passante per Costa Cavrera, è attraversata dalla strada di arroccamento (§ 5.8.3, 5.8.4).

Il tracciato della “Galleria Schievenin” intersecherà quello della Galleria – Canale dell’ENEL. (Elaborato B2 - Galleria Schievenin ).

L’area dell’intervento proposto (coltivazione mineraria e relative pertinenze) non interessa le delimitazioni delle aree di tutela delle sorgenti: sorgente Tegorzo in Val di Pont, sorgente sotto case Maiul in Val Prada e sorgente presso il sentiero CAI n. 841 in Val di Ceneso.

Le direttive, prescrizioni e vincoli (N.A). più significative per l’intervento proposto, contenute nel documento comunale “Norme di attuazione del P.R.G. – Variante generale approvata con DGR del 10.11.2000, n. 3593, sono di seguito richiamate, unitamente alle considerazioni relative alla specificità dl caso:

E 1, aventi colture speciali e comprendenti: E 1.1 – bosco (vincolo L. 431/1985 ora D.Lgs 42/2004), E 1.2 – pascolo, E 1.3 – zone incolte, E.1.4 – scarpate boscate di tutela del terrazzamento, E 1.5 – aree golenali;

E 2, di primaria importanza per la funzione agricolo – produttiva, distinte in base alle caratteristiche produttive di composizione e localizzazione: E 2.1 – coltivate di fondovalle, E 2.2 – coltivate di pendio, E 2.3 – coltivate di valore paesaggistico, nuclei rurali E 4 – nuclei rurali abitati di valenza ambientale.

Le possibilità di intervento per ciascuna zona sono diversificate a seconda della natura e delle caratteristiche anche geologiche dei terreni, delle capacità produttive delle aziende agricole e della consistenza del patrimonio edilizio esistente. Le relative norme sono riportate negli articoli da n. 27 a n. 38 delle NA del PRG;

Il 5° comma del punto 2 dell’art. 17 del PTRC stabilisce esplicitamente che “le modalità della ricerca e della coltivazione mineraria di cui al R.D. 29.07. 1927, n. 1443, avvengono nelle zone interessate dal presente piano, nel rispetto delle procedure di carattere ambientale e paesistico d’intesa con gli organi dello Stato e della Regione che formulano il proprio avviso entro il termine di 60 giorni”.

L’articolo 3 del PAMAG stabilisce che: “I Comuni interessati dal Piano d’area recepiscono nel proprio PRG le prescrizioni e i vincoli del Piano di area”.

Con questa disposizione vale e resta prevalente, rispetto al subordinato strumento urbanistico comunale, quanto stabilito anche al 4° comma dell’art. 17 dello stesso PAMAG: “E’ fatto salvo l’esercizio delle attività minerarie attualmente assentite dallo Stato. L’esercizio delle attività minerarie assentite successivamente alla data di approvazione del Piano di Area, ivi compresi i rinnovi e gli ampliamenti, dovrà svolgersi secondo quanto indicato dall’art. 17 delle norme di attuazione del PTRC”.

Per il caso in argomento, occorre tenere presente che non si tratta di rilascio di una nuova concessione mineraria, ma più semplicemente del rinnovo della durata per la coltivazione di una miniera la cui concessione è stata già assentita l’11.03.1988, addirittura prima dell’approvazione del P.T.R.C, avvenuta con P.C.R. n. 250 del 13.12.1991, prima dell’approvazione del P.A.M.A.G, avvenuta con P.C.R. del 15,06.1994, n. 930, e prima del primo P.R.G. di Quero, approvato con D.G.R. del 16.06.1996, n. 1671, nonché prima del secondo P.R.G. dello stesso Comune approvato con D.G.R. del 10.11.2000, n. 3593 e successive modificazioni;

L’interevento proposto non viola la disposizione per quanto applicabile al caso in argomento;

Nel caso in esame rileva la presenza di un breve sentiero storico, nella parte marginale di base dell’area del progetto di coltivazione e l’attraversamento da parte della strada di arroccamento della derivazione verso la Valle della Storta, circostanze per le quali vengono svolte specifiche considerazioni al successivo art. 68 delle N.A.

Con riferimento al divieto di costruire nuove strade, occorre tenere presente che l’intervento prevede la costruzione delle pertinenze della miniera, costituite dalla strada di arroccamento, illustrata nell’appendice al progetto di coltivazione dell’Elab. B1, e della “Galleria Schievenin” illustrata nell’Elab. B2 – “Galleria Schievenin”.

In quanto pertinenze della miniera (art 23 del R.D. 29.07.1927, n. 1443) fanno parte di quanto dispone il sopraccitato 4° comma dell’art. 17 del P.A.M.G. in ordine alla possibilità di esercizio dell’attività mineraria già assentite dallo Stato, come la miniera “Schievenin”, od anche assentite successivamente;

Le suddette zone E 2.11 ed E 2.3 ricadono, invece, su tratti del tracciato della “Galleria Schievenin”, la quale, in qualità di pertinenza sotterranea, della miniera, come già evidenziato al precedente art. 29, non soggiace al divieto di costruire nuove strade stabilito dall’articolo 34 in esame.

Il raccordo esterno alla galleria, nella valle del Piave, che interessa in superficie e marginalmente le sottozone E 2.1 ed E 2.3, non costituisce una nuova strada, ma un’opera funzionale di raccordo stradale fra strade pubbliche esistenti (art. 39 – Sedi viarie), con carattere di pubblica utilità, in quanto ha lo scopo di migliorare le attuali condizioni di sicurezza, attraverso la canalizzazione del traffico con la costruzione di adeguata rotatoria nel punto d’innesto da e per il centro di Quero. Per questa opera, che regolerà anche il traffico della galleria pertinenziale della miniera, la Ditta è disponibile a concorrere, con gli Enti competenti, nella spesa di realizzazione.

L’area del progetto di coltivazione e il progetto della strada di arroccamento interferiscono con la presenza del sistema dei corsi d’acqua vincolato costituito dal Tegorzo – Tegorzino – e Valle dell’Inferno, con la presenza del corso d’acqua non vincolato della Valle della Storta, nonché con quelle di un breve sentiero storico di 250 m circa in destra del torrente Tegorzino e l’attraversamento della parte terminale della derivazione verso il fondo di Valle della Storta di altro sentiero storico che passa per Costa Cavrera (Elab. N - Documento in CDROM: tavv. 13.1.a, b, c del P.R.G.).

Rispetto ai corsi d’acqua i lavori saranno eseguiti secondo quanto stabilito dall’art. 67 – Corsi d’acqua delle N.A.

In ordine ai sentieri storici, rileva l’art 68 – sentieri storici delle NA. Il P.R.G individua i principali sentieri, mulattiere, percorsi su cengia, di origine o di interesse storico nelle planimetrie in scala 1:0000 e stabilisce gli interventi ammessi.

Al riguardo occorre considerare i seguenti elementi:

a) per il sentiero in destra del torrente Tegorzino:

    1. per il sentiero passante per Costa Cavrera:

- la strada di arroccamento interessa la suddetta derivazione nella parte terminale del sentiero con un semplice attraversamento che risulta del tutto trascurabile in ordine sia agli effetti sul tracciato, sia alla sua funzione;

c) per l’edificio di interesse storico:

- l’edificio di interesse storico, contraddistinto con il numero 2 e denominato C. Begnaminon, non ricade all’interno dell’area del progetto di coltivazione. Gli impatti dei lavori e le relative mitigazioni sono presi in considerazione e definiti ai paragrafi 5.8, 5.10, capp. 6 e 7 e nell’Elab C – Vibrazioni indotte.

Dall’esame della cartografia e delle NA del P.R.G è confermato che alcuni divieti e limitazioni, riscontrabili nella pianificazione del Comune di Quero, non sono riferibili alle miniere, che le interferenze prevedibili sono mitigabili sia attraverso l’impostazione del progetto di coltivazione, sia con specifiche misure di mitigazione, come è evidenziato ai paragrafi 5,6,7. e che, pertanto, è ragionevole ritenere che non sussistano impedimenti di carattere normativo – pianificatorio all’approvazione dell’intervento proposto.



















2.3.12Piani di classificazione acustica

Il Comune di Quero si è dotato del Piano di zonizzazione acustica sensi dell’art. 3 della L.R. 10.5.99 n. 21. Il piano individua con colori diversi le aree del territorio comunale, distinte in 6 classi di zonizzazione, in conformità ai limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14.11.97 che ha stabilito i valori limite assoluti (Leq in dBA) emissione, i quali corrispondono ai limiti di immissione stabiliti dal D.P.C.M. 1.3.1991 ridotti di 5 dB(A). I valori limite di immissione in ambiente, riferiti alla globalità delle sorgenti presenti, sono riportati nella Tabella 2.3.13 - Valori limite assoluti /Leq in dBA) di immissione in ambiente

Tabella 2.3.13 - Valori limite assoluti /Leq in dBA) di immissione in ambiente

Classi di destinazione

Tempo di riferimento Diurno

(6.00-22.00)

Tempo di riferimento Notturno

(22.00-6.00)

Indice cromatico di zonizzazione

Classe I: Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago; aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc

50


40

verde

Classe II: Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare a bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali od artigianali.

55

45

giallo

Classe III: Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impegnano macchine operatrici.



60



50





ocra

Classe IV:Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

65

55

rosso

Classe V: Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

70

60

viola

Classe VI: Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

70

70

azzurro



Il suddetto piano non preclude l’attività di miniera, ma detta limiti in ordine alla emissione ed immissione di rumore.

Lo studio dell’inquinamento acustico è sviluppato al paragrafo 5.10.

2.3.13Risultanze sulla coerenza dell’intervento con la pianificazione

L’intervento proposto riguarda il nuovo progetto di coltivazione e la costruzione delle relative pertinenze minerarie costituite dalla strada di arroccamento e dalla “Galleria Schievenin”, nonché il rinnovo della durata della concessione mineraria di sali magnesiaci, denominata “Schievenin”, situata nell’omonima località, nel Comune di S. Quero, (BL), previa valutazione di impattp ambientalew a norma degli articoli 11 e 23 della L.R. 26.03.1999, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni. La concessione mineraria, che resta nella sua delimitazione originartia, è illustrata al precedente paragrafo 1.3.3, mentre il progetto della nuova coltivazione è descritto al capitolo 3 - Quadro progettuale.

L’esame condotto, riguardante la coerenza del suddetto intervento con la disciplina pianificatoria dell’area interessata, ha conseguito i risultati di seguito riassunti per ciascun piano considerato:

Con deliberazione del 20.02.2007, n. 41, in applicazione dell’art. 23 della L.R. 11/2004, la Provincia ha approvato il Documento preliminare finalizzato alla adozione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP, contenente “gli obiettivi generali che si intendono perseguire con il piano e le scelte strategiche di assetto del territorio, anche in previsione degli strumenti di pianificazione di livello sovraordinato” e le “ indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole del territorio”.

Rispetto al suddetto documento pianificatorio, che non pone divieti assoluti per la coltivazione delle miniere, non sono prefigurati impedimenti all’intervento proposto.

In conclusione, gli strumenti di pianificazione considerati pongono obiettivi e stabiliscono limiti e metodologie operative per azioni di salvaguardia, ma anche di sviluppo sostenibile, attraverso misure di mitigazione: non dettano divieti assoluti all’attività di miniere.

L’intervento proposto, pertanto, si prefigura sostanzialmente coerente con l’assetto territoriale delineato dalla pianificazione regionale, dagli Enti intermedi e locali.

Le interferenze sul piano degli impatti visivi e di natura ambientale e naturalistica, vengono mitigati, come già rilevato in precedenza, sia dalla stessa impostazione degli interventi progettuali, sia dalle specifiche misure di mitigazione.


22