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10- Distanze tra edifici
L’art. 9 del D.M. 1444/1968 stabilisce le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee. Per tutti gli edifici di nuova costruzione ricadenti in altre zone (diverse dalla zona A e C): ”è prescritta in tutti i casi la distanza minima di m.10 tra pareti finestrata e pareti di edifici antistanti”.
In relazione a quanto sopra esposto, SI OSSERVA
che le distanze minime sopracitate non sono rispettate tra il palazzo “pentagonale” e la stecca sovrastante la stazione autobus e tra il palazzo cilindrico e il palazzo ad arco retto adiacente. Le distanze ridotte hanno gravi ripercussioni sotto il profilo del risparmio energetico, che sembra più un enunciato di maniera che un vero obiettivo della Variante di Piano.
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